TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2016-04-21, n. 201600761
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N. 00761/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00658/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 658 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. G B, con quest’ultimo domiciliato in Milano, presso la segreteria di questo Tribunale
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Milano, Via Freguglia, n. 1
per l'annullamento
del provvedimento del Prefetto della Provincia di Milano n. 2016/1551 Prot. M_IT PR_MIUTG 00069959, emesso in data 24.2.2016 e notificato al ricorrente in data 14.3.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Rilevato:
- che il ricorrente ha impugnato la revoca della patente di guida, adottata nei suoi confronti dalla Prefettura – U.T.G. di Milano ai sensi dell’art. 120 del Codice della Strada;
- che in cause analoghe la Sezione si è già ripetutamente pronunciata declinando la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario (v., ex multis , T.A.R. Lombardia – Milano, n. 2457/2015 e n. 312/2016);
Indicata in udienza la questione relativa alla giurisdizione, rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;
Ritenuto:
- che non sussistono ragioni per discostarsi dalle pronunce sopra citate;
- che, pertanto, non possa che conseguire l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia relativa a diritti per i quali è competente il giudice ordinario in osservanza degli ordinari criteri di riparto, con la conseguenza che il processo potrà essere proseguito dinanzi a tale giudice mediante riassunzione a cura della parte interessata, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo tribunale amministrativo;
Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in considerazione della novità della questione e dei diversi orientamenti registrati in questa materia in ordine al riparto di giurisdizione;