TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2019-05-02, n. 201905506

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2019-05-02, n. 201905506
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201905506
Data del deposito : 2 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2019

N. 05506/2019 REG.PROV.COLL.

N. 10147/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10147 del 2006, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D’Oro n. 266;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.;
Stato Maggiore dell'Esercito, in persona del legale rappresentante p.t.;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

del decreto emesso dal Ministero della difesa, Direzione Generale del Personale Militare, datato 13 giugno 2006, con il quale è stata disposta la detrazione dell'anzianità nel ruolo pari a 40 posti per effetto del congedo di formazione decorrente dal 01.03.05 al 31.01.06;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Stato Maggiore dell'Esercito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 18 gennaio 2019 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

a. Il ricorrente, ufficiale dell’Esercito Italiano, ha goduto di un periodo di congedo straordinario, concessogli con provvedimento datato 2 marzo 2005, per la formazione pari a mesi undici (decorrenti dal 1° marzo 2005 al 31 gennaio 2006), ai sensi del combinato disposto dell’art. 13 del D.P.R. n. 163 e dell’art. 5 della Legge 8 marzo 2000, n. 53.

Egli è stato conseguentemente collocato in aspettativa, senza assegni.

In tale sede, l’Amministrazione aveva inoltre cura di precisare che il periodo di congedo non sarebbe stato computato nell’anzianità di servizio, né sarebbe stato utilizzabile ai fini del congedo ordinario, del trattamento di quiescenza e del futuro computo del trattamento pensionistico (all. A, deposito dell’Amministrazione).

Con il successivo decreto del 13 giugno 2006 (all. B), oggetto del presente gravame, l’Amministrazione ha disposto una detrazione di anzianità pari a quaranta posti.

Il ricorrente, veniva così collocato alle spalle del pari grado, tenente -OMISSIS-: così facendo, l’anzianità nel ruolo, risalente al 1° settembre 2002, veniva aggiornata al 1° settembre 2004, con la perdita effettiva di due anni di anzianità.

b. Ritenendo ingiustificata la modificazione della propria anzianità di servizio (che, al più, avrebbe dovuto essere ridotta di un numero di mesi pari al periodo di congedo), il ricorrente insorge avverso il decreto sopra descritto, deducendo i motivi rubricati come segue:

-- (1 ) Eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto, errore sui presupposti, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, illogicità, incoerenza, irragionevolezza. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 della L. n. 53/2000. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 del D.P.R. n. 163/2002. Illegittimità per errata applicazione dell’art. 10 della Legge n. 113/1954. Illegittimità per violazione degli artt. 34 e 35 della Costituzione Italiana ;

-- (2) Eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, incongruità, illogicità, ingiustizia manifesta ;

-- (3) Eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento, trasparenza, pubblicità, efficienza, semplificazione ed imparzialità dell’azione amministrativa, sviamento dell’azione e delle scelte amministrative. Illegittimità per violazione dell’art. 97 della Costituzione Italiana. Illegittimità per violazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990 .

c. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, la quale ha svolto deduzioni di merito, insistendo per la conferma del provvedimento impugnato.

d. La causa, chiamata alla pubblica udienza del 18 gennaio 2019, è stata infine trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Con i tre motivi di impugnazione (che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi) viene dedotta, sebbene sotto molteplici profili, l’erronea applicazione dell’art. 10 della L. n. 113 del 1954.

Più specificamente, il ricorrente asserisce che il congedo straordinario per motivi attinenti alla formazione non costituisce presupposto per la detrazione dell’anzianità di servizio, diversamente da quanto avviene per l’aspettativa per motivi privati (fattispecie che comporta una corrispondente detrazione dell’anzianità).

La scelta di detrarre un’anzianità, in misura pari a ben due anni di servizio, oltreché posta in violazione di legge (primo motivo), si dimostrerebbe del tutto irragionevole ed illogica (specie perché darebbe luogo ad una sorta di indebita equiparazione tra il congedo per “ motivi privati ” e il congedo “ per formazione ”, di cui è causa – secondo motivo) nonché carente di adeguata motivazione (terzo motivo).

2. L’impostazione del ricorrente non può però essere condivisa.

Deve essere in proposito ricordato che l’art. 13, comma 5, D.P.R. n. 163 del 2002, prevede testualmente che “ il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è computato nell’anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza ”.

Inoltre, la circolare del Ministero della Difesa n. MD/GMIL-03-II/4/2/2005/78483 del 12 settembre 2005 (prodotta dall’Amministrazione come all. C), segnala che “ l’art. 13 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 espressamente colloca in aspettativa il personale che fruisca dei congedi formativi di cui all’art. 5 della legge n. 53 del 2000;
tali norme stabiliscono che i congedi in questione, oltre a non essere validi ai fini retribuitivi e previdenziali, non sono computati nell’anzianità di servizio e, pertanto, i militari che ne usufruiscono subiscono una detrazione di anzianità di ruolo, ai sensi delle norme di stato giuridico delle rispettive categorie
”.

All’interno del quadro normativo richiamato, va quindi rilevato che al periodo di congedo formativo (la cui durata non può comunque eccedere gli undici mesi) corrisponde necessariamente la contestuale neutralizzazione del naturale corso dell’anzianità di servizio.

Ne consegue che, spirato il periodo di congedo, la posizione del militare che abbia goduto di tale beneficio deve necessariamente essere corretta all’interno del ruolo, senza che residui, in proposito, lo spazio per le valutazioni discrezionali dell’Amministrazione.

Il militare, infatti, sulla base delle disposizioni richiamate, deve ineludibilmente scalare a ritroso ed essere collocato alle spalle dei pari grado che, nel frattempo abbiano visto progredire la propria anzianità.

3. Della correttezza di tale modo di procedere è del resto sintomatica la circostanza che il ricorrente, a ben vedere, non contesta di fatto la posizione attribuitagli nel ruolo (cfr. il penultimo capoverso del primo motivo di ricorso, p. 13), mostrando semmai di dolersi dell’effetto estrinseco del proprio doveroso arretramento, ossia dell’assunzione di un’anzianità di grado assoluto formalmente riportata al 1° settembre 2004.

Ma come detto, la perdita di anzianità non è altro che la conseguenza dello slittamento a ritroso nel ruolo, ovvero, come sarebbe meglio osservare, del contestuale avanzamento dei parigrado in ragione dell’incremento della rispettiva anzianità di servizio, incremento maturato nel corso del congedo fruito dal ricorrente.

Cosicché, non essendo giuridicamente possibile accrescere fittiziamente l’anzianità dei parigrado, il militare deve perciò subire una decurtazione della propria anzianità, corrispondente alla nuova posizione raggiunta in ruolo, ossia equivalente, in termini cronologici, alla detrazione di quaranta posti progressivamente subita durante il suddetto periodo di congedo.

Il ricorso, per le ragioni anzidette, deve essere dunque respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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