TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2021-09-30, n. 202102059

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2021-09-30, n. 202102059
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202102059
Data del deposito : 30 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2021

N. 02059/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01248/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1248 del 2021, proposto da:
M R, rappresentata e difesa dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Iacp di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Acer Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Cinzia Coppa e Viviana Cornacchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Rosanna Marolla non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi, pubblicata, in data 1.07.21;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pontecagnano Faiano e di Acer Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 la dott.ssa G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

La signora epigrafata, in data 11.01.2019, presentava al Comune di Pontecagnano Faiano la domanda per partecipare al Bando di Concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ex Legge Regionale Campania del 2.07.1997 n. 18;
in data 1.07.2021, era pubblicata, all’albo pretorio on-line del Comune di Pontecagnano Faiano, la graduatoria definitiva e la ricorrente era collocata al n. 42 degli ammessi dalla graduatoria, con un punteggio pari a 5;

avverso l’atto de quo insorge la titolare in epigrafe, proponendo gravame di annullamento, mediante ricorso, notificato e depositato il 17.08.2021, assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei due motivi di ricorso e circoscritte al prospettato errore istruttorio, così di seguito esplicitato;

la parte ricorrente si duole del fatto che, laddove fosse stata espletata un’istruttoria dettagliata, avrebbe conseguito un punteggio pari a 16: 1. Reddito non superiore a € 774,69 per persona, punti 4 (a.1 domanda);

2. Composizione del nucleo familiare da 3 a 4 persone, punti 1 (a.6 domanda);

3. Alloggio precario, di proprietà del Comune il quale precedentemente era un ex tabacchificio, basso, con pericolo di crollo e non idoneo strutturalmente per abitarvi, punti 4 (b.1 domanda);

4. Antigienicità: l’alloggio presenta umidità permanente su tutte le pareti, ed addirittura spesso si verificano eventi di copiose infiltrazioni dell’acqua piovana provenienti dal tetto all’interno del medesimo alloggio, punti 3 (b.4 domanda);

5. Sgombero: il Comune di Pontecagnano Faiano ha notificato al compagno della ricorrente, signor M V, in data 4.02.2016 l’ordinanza di sgombero n. 10/2016, punti 4 (b.6 domanda), rimarcando che trattasi, non di un alloggio ERP, ma di un ex tabacchificio di proprietà privata acquistato successivamente dal Comune di Pontecagnano Faiano;

con verbale del 9.09.2021, n. 8,

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