TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-02-22, n. 202400184

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-02-22, n. 202400184
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400184
Data del deposito : 22 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/02/2024

N. 00184/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00541/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 541 del 2022, proposto da
AL S.p.A. - Società con Socio Unico soggetto alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.P, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Auricchio, Valerio Mosca e Alessandro Botto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, 21;



nei confronti

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., non costituita in giudizio;
Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti, Sante Ricci e Carmine Morrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

della Delibera ART n. 154/2021 recante “ Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 115/2021. Disposizioni applicative in tema di definizione del pedaggio relativo alla tratta ferroviaria AV/AC Bivio Casirate – Bivio/PC EL dalla data di entrata in esercizio della stessa fino al 31 dicembre 2017, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato del 20 aprile 2021, n. 3191 ”, adottata dall'ART e pubblicata sul sito www.art.it in data 18 novembre 2021; di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, sebbene non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e di Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2024 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con nota del 26 maggio 2017, prot. ART n. 3576/2017 del 29 maggio 2017, l’impresa ferroviaria Italo S.p.A., già Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., segnalava che la tratta Alta Velocità – Alta Capacità Bivio Casirate - Bivio/PC EL (Brescia-Treviglio) sarebbe stata impropriamente ricompresa da parte del Gestore dell’Infrastruttura, ai fini del pedaggio, nella rete convenzionale.

In seguito all’acquisizione di siffatto elemento informativo, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito anche “ART”) avviava l’istruttoria, all’esito della quale era adottata la delibera n. 114/2017 con cui si stabiliva la modifica retroattiva, per il periodo tra l’11 dicembre 2016 e il 31 dicembre 2017, del Pedaggio Brescia-Treviglio al fine di allinearlo al pedaggio applicato sulle linee AV/AC della direttrice Torino-Milano-Napoli, e l’applicazione retroattiva di tale maggiore pedaggio, con conseguente conguaglio nei confronti dell’unica impresa ferroviaria operante su quella tratta, ossia AL.

Tale delibera è stata impugnata da AL dinanzi al T.A.R. Piemonte, che ha respinto la relativa impugnativa con sentenza Sez. II, 5 luglio 2018, n. 822.

A seguito dell’accoglimento del successivo appello proposto da AL, il Consiglio di Stato, con sentenza Sez. VI, 20 aprile 2021, n. 3191, ha annullato la Delibera ART n. 114/2017.

In particolare, secondo il Consiglio di Stato, tale delibera era illegittima in quanto adottata in violazione dei diritti di difesa e di partecipazione procedimentale di AL, che non era stata coinvolta nel procedimento istruttorio che aveva condotto all’adozione della Delibera n. 114/2017; sul punto, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che “ a AL non è stata offerta la possibilità di esporre la propria posizione, pur essendo destinataria degli effetti economici ad essa pregiudizievoli della deliberazione conclusiva ”.

Inoltre, la sentenza Cons. Stato n. 3191/2021 ha statuito che “ vengono in rilievo anche delicati aspetti di tutela dell’affidamento (da bilanciare con eventuali interessi contrapposti), attesa l’efficacia retroattiva sul pedaggio applicato a AL sulla tratta in oggetto nel periodo da dicembre 2016 a dicembre 2017 secondo le originarie previsioni del PIR 2017, e stante quindi l’immutazione postuma di un fattore rilevante di costo dell’attività d’impresa di AL, in contrasto con le previsioni normative che delineano la tutela della programmazione economica delle imprese ferroviarie come obiettivo regolatore essenziale anche in materia di determinazione delle tariffe (arg. ex art. 37, comma 2, lettere a) e b), d.l. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011) ”.

Con delibera n. 115/2021, l’ART avviava un nuovo procedimento istruttorio per la rideterminazione del pedaggio Brescia-Treviglio nel periodo compreso tra l’11 dicembre 2016 e il 31 dicembre 2017.

In particolare, lo schema di provvedimento in consultazione riproponeva nuovamente l’applicazione retroattiva del pedaggio Brescia-Treviglio in misura pari al pedaggio già previsto per la direttrice AV/AC Torino-Milano-Napoli.

In data 30 settembre 2021 AL inviava le proprie osservazioni alla proposta regolamentare dell’ART, richiedendo che il pedaggio Brescia-Treviglio fosse mantenuto in misura corrispondente al canone di accesso previsto in relazione alla rete convenzionale, così come indicato da R.F.I.

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