TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-07-27, n. 202202084

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-07-27, n. 202202084
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202202084
Data del deposito : 27 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2022

N. 02084/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00180/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 180 del 2022, proposto da M N I, rappresentato e difeso dagli avvocati V R e F P T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

- del decreto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio Affari Generali – Divisione II - Ufficio per le Ricompense, n. 333- A/9016.3.21/(1735/17) Prot.n.C-mipg-web 0021170 del 7.12.2021, notificato il 9.12.2021;

- del presupposto verbale del Consiglio per le Ricompense per Meriti Straordinari e Speciali, del 30.06.2021;

− di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale;

e per il riconoscimento

del diritto alla promozione per meriti straordinari, con condanna dell’Amministrazione all’adozione di ogni consequenziale misura idonea alla tutela della situazione giuridica, economica e previdenziale del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ai fini della illustrazione dei prodromi in fatto della vicenda, il Collegio si riporta quanto analiticamente descritto nella precedente sentenza di questa sezione n. 1545/2021, resa inter partes , con la quale sono stati annullati per insufficiente motivazione il decreto del Ministero dell’interno ed il sottostante verbale del Consiglio per le Ricompense per Meriti Straordinari e Speciali.

Va precisato, altresì, che la predetta sentenza faceva comunque salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’amministrazione resistente, riguardanti la definitiva decisione sulla proposta – avanzata dal Questore di Catania - di conferimento della promozione per merito straordinario al ricorrente Vice Sov. M, a seguito dell’operazione di polizia giudiziaria effettuata in data 4 agosto 2016.

Dopo la notifica della sentenza n. 1545/2021, e dietro sollecito della parte ricorrente, il Ministero dell’interno si è ulteriormente determinato sulla proposta di promozione per merito straordinario con provvedimento del 7 dicembre 2021, adottato su parere del Consiglio per le Ricompense per Meriti Straordinari e Speciali emesso il 30 giugno 2021. Con tale nuovo provvedimento l’amministrazione di p.s. ha nuovamente escluso la possibilità di concedere la richiesta promozione per merito straordinario, mutuando sul punto il rinnovato parere contrario espresso dal Consiglio per le Ricompense per Meriti Straordinari e Speciali, e ritenendo più adeguata la concessione dell’encomio solenne (in precedenza non attribuito), che è stato poi concesso in via di autotutela anche al restante personale intervenuto nell’operazione di p.g.

Avverso tali nuovi atti e provvedimenti il ricorrente è insorto con l’impugnativa in epigrafe, nella quale denuncia:

1.- Carenza di motivazione, poiché i nuovi verbali redatti dal Consiglio non contengono alcuna motivazione specifica sulla questione esaminata, ma si limitano ad esporre gli opposti punti di vista espressi dalla componente sindacale e dai rappresentanti dell’amministrazione in seno al Consiglio;

2.- Violazione della sentenza T Catania n. 1545/2021, poiché l’amministrazione ha omesso di tenere in considerazione i punti fermi relativi alla vicenda, espressi nella sentenza del T, che costituiscono verità processuale invalicabile;

3.- Nullità del provvedimento per violazione o elusione del giudicato ex art. 21 septies L. 241/90.

L’intimato Ministero dell’interno si è costituito in giudizio col patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ed ha difeso la legittimità dei provvedimenti adottati attraverso una relazione emessa dal Servizio Contenzioso ed Affari Legali nella quale, in sintesi, si rappresenta: (i) che è stata data esecuzione alla precedente sentenza di questo T;
(ii) che, in particolare, si è valutata con maggior attenzione l’intera vicenda, anche alla luce delle statuizioni contenute in sentenza, e si è pertanto ritenuto di dover comunque premiare (a differenza di quanto deciso in precedenza) l’azione del personale di polizia intervenuto, attraverso il conferimento dell’“encomio solenne”;
(iii) che si è, altresì, ritenuta insussistente la possibilità di concedere l’invocata promozione per merito straordinario, poiché l’intervento effettuato in concreto manifestava, dal punto di vista tecnico operativo, una sottovalutazione dei margini di rischio di incolumità per la minore presa in ostaggio dal reo, e dimostrava che non sono state messe in opera le norme di sicurezza richieste in un contesto ad alto coefficiente di rischio. Ciò, in particolare, è stato dedotto dal fatto che l’irruzione del personale di polizia nella stanza in cui si trovavano il reo ed il soggetto tenuto in ostaggio è avvenuto dopo che erano stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco nei confronti di quest’ultimo, tesi a neutralizzarlo, ma in un momento in cui costui era ancora in possesso del fucile pronto all’uso, ed esercitava ancora il proprio dominio sull’ostaggio, con tutti i possibili conseguenti rischi per l’incolumità di quest’ultimo.

All’udienza dell’8 giugno 2022 la causa è stata posta in decisione.

Il Collegio ritiene che l’amministrazione abbia correttamente eseguito una nuova valutazione della vicenda sottopostale, giungendo - sulla base di un motivato giudizio - a concedere una misura premiale (encomio solenne) in precedenza negata al ricorrente.

La nuova valutazione effettuata dal Consiglio esprime una compiuta motivazione, che pone l’accento su preciso aspetto tecnico-operativo che ha connotato la vicenda: la mancata ottimale realizzazione del protocollo di intervento. Ciò rende, quindi, infondato il primo motivo di ricorso.

Quanto ai successivi motivi, con i quali in sostanza viene denunciata la violazione della precedente sentenza di questa Sezione, se ne deve affermare l’infondatezza.

Infatti, la lettura degli atti di causa consente di comprendere che il Consiglio deputato al conferimento delle ricompense ha correttamente esercitato il proprio elevato potere di valutazione discrezionale, attribuito dalla legge nella materia de qua ;
più in particolare:

a) da un lato, l’amministrazione non ha eluso la precedente decisione di questo T, poiché questa (sotto il profilo specifico che qui viene in rilievo) si era limitata a disconoscere l’asserita assenza di attività di negoziazione da parte dell’odierno ricorrente nei confronti del sequestratore, affermando che invece questa fosse stata nei fatti espletata, come comprovato da una notizia di cronaca apparsa su un quotidiano on-line, ed aveva altresì affermato che l’azione posta in essere dagli operatori di polizia non aveva comportato pregiudizio per l’incolumità della minore. Sul punto, la sentenza 1545/2021 afferma infatti: <
quanto alla (ritenuta) necessità di “dare priorità all’attività di negoziazione con il soggetto, soprattutto al fine di tutelare l’incolumità della minore presa in ostaggio”, essa non è affatto stata pretermessa per una – in quel caso veramente “insana” – voglia di protagonismo del M e degli altri poliziotti coinvolti nell’operazione di cui qui si tratta. A tal proposito, oltre quanto può evincersi dal verbale di arresto del Sig. (omissis) del 04/08/2016, appare dirimente – in quanto informazione proveniente da soggetti terzi, non coinvolti ed in alcun modo personalmente interessati allo svolgimento di quell’azione di polizia – la seguente notizia di cronaca apparsa sul quotidiano on line Nuovo Sud.it del 04/08/2016: “attesa la delicata situazione della ragazza trattenuta dal (omissis) , gli agenti hanno intrapreso una difficile trattativa che, come si vedrà avanti, era destinata a precipitare in un vero e proprio dramma. Il (omissis) , infatti, si è rifiutato di rispondere ai continui appelli dei poliziotti che hanno tentato, fino all’ultimo, di ricondurlo alla ragionevolezza. I silenzi dell’uomo e l’interrotto pianto della ragazza hanno fatto seriamente temere per la vita del giovane ostaggio. Sofferta ma improcrastinabile è giunta, alla fine, la decisione del blitz”. E’ quindi evidente come l’intervento dell’attuale ricorrente e dei suoi colleghi, ben lungi dall’essersi risolto esso stesso in comportamenti “pregiudizievoli per l’incolumità della minore”, ha invece consentito di risolvere una situazione “destinata (altrimenti) a precipitare in un vero e proprio dramma”: tenuto conto delle ferite gravissime che il sequestratore aveva già inferto ad altro soggetto, nonché, anche se più lievi, ad ulteriori due individui, elevando così ad altissimo grado la probabilità proprio di atti (invece imputati al ricorrente e ai suoi colleghi) “pregiudizievoli per l’incolumità della minore” ad opera di quello.>. ;

b) dall’altra parte, senza incorrere in violazione della sentenza, il Consiglio ha però ritenuto - attraverso una valutazione altamente tecnico-discrezionale, sulla quale il Collegio non può esercitare il proprio sindacato, stante la mancanza di profili di evidente illogicità e/o di evidente travisamento dei fatti - che le concrete modalità attraverso le quali l’intervento armato degli agenti si è sviluppato fossero risultate in qualche misura contrarie ai principi di cautela e di prudenza richiesti dalla assolutamente peculiare situazione in cui gli operatori si erano imbattuti, giacchè questa presentava un elevato margine di pericolo per la minore presa in ostaggio dal reo, ed imponeva quindi, come prima misura, l’obbligo di minimizzare quel rischio. A fronte di tale valutazione tecnica motivata e discrezionale, che si è concentrata sul non perfetto protocollo operativo posto in essere dal personale operante, la concessione del premio dell’encomio solenne in luogo della promozione per merito straordinario appare a questo giudice motivata, e non confliggente con il precedente giudicato.

Sul punto, non è superfluo sottolineare come la promozione per merito straordinario costituisca una misura eccezionale, agganciata ad un apprezzamento speciale che non può che essere esercitato solo ed esclusivamente dall’amministrazione, giacchè investe il “merito” in senso stretto dell’azione amministrativa, ossia la valutazione di condotte extra ordinem ritenute meritevoli di speciale riconoscimento.

In definitiva, per quanto esposto, il ricorso va respinto.

Le spese processuali possono tuttavia essere compensate avuto riguardo alla peculiarità della vicenda.

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