TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2022-08-01, n. 202205179
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Testo completo
Pubblicato il 01/08/2022
N. 05179/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02546/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2546 del 2021, proposto da
Societa' La Grande Opera (già G.M.L. Service S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Orta di Atella, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) dell'Ordinanza n.01/SUAP - prot. N. 10457 - del 28/5/2021, notificata in pari data, emessa dal Comune di Orta di Atella, avente ad oggetto la “chiusura/cessazione immediata attività mercato su area privata (MAP)” e con la quale si nega la richiesta di autorizzazione presentata in data 8/1/2021 prot. n. 473 per lo svolgimento dell'attività di mercato su area privata;
b) il provvedimento prot. n. 10274 del 26.05.2021, notificato il 28/5/2021, con cui il Comune di Orta di Atella ha disposto l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n. 241 del 1990 della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata dalla ricorrente in data 10/10/2020 e assunta al protocollo con n.19552;
per quanto occorra,
c) la delibera della Commissione straordinaria del Comune di Orta di Atella n. 15 del 14/7/2020, con cui è stato annullato il PUC, dettando gli indirizzi e criteri riguardo l’edificazione nelle aree sprovviste di strumentazione urbanistica ed in regime transitorio degli strumenti di pianificazione, ossia art 9 DPR 380/01 (zone cd. bianche);
d) il regolamento della Regione Campania n. 5/2011, in materia di regolamento del territorio, nella parte in cui all’art. 1, comma 3, prevede il termine di decadenza di efficacia del Piano regolatore generale comunale in caso di omessa approvazione del PUC nel termine di 18 mesi, poi prorogato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Orta di Atella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2022 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
1.1. La parte ricorrente, società Grande Opera s.r.l.s. (subentrata alla G.M.L. Service s.r.l) impugna i seguenti provvedimenti emessi dal Comune di Orta di Atella:
a) l’Ordinanza n.01/SUAP - prot. N. 10457 - del 28/5/2021, notificata in pari data, avente ad oggetto la “chiusura/cessazione immediata attività mercato su area privata (MAP)” e con la quale si nega la richiesta di autorizzazione presentata in data 8/1/2021 prot. n. 473 per lo svolgimento dell’attività di mercato su area privata;
b) il provvedimento prot. n. 10274 del 26.05.2021, notificato il 28/5/2021, con cui il Comune di Orta di Atella ha disposto l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n. 241 del 1990 della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata dalla ricorrente in data 10/10/2020 e assunta al protocollo con n.19552.
La SCIA in questione riguarda l’intervento da realizzare sui terreni situati nel foglio 6, p.lla 5125-5126-5127, per l’utilizzo del piazzale esistente per spazi espositivi destinati ad area MAP [destinazione mista (commerciale/turistica con attività prevalente commerciale), per la destinazione area MAP (mercato su area privata e annesso bar)] su una superficie di 26.000 mq.
1.2. Il provvedimento sub b) reca una motivazione composita: in primo luogo, si afferma che non sarebbe consentito il mutamento di destinazione d’uso dell’area da “turistico ricettiva” a commerciale in quanto si tratterebbe di categorie non omogenee; in secondo luogo, si afferma la mancata verifica della dotazione degli standard urbanistici; in terzo luogo, il frazionamento dell’area per fini diversi da quelli assentiti è inteso quale lottizzazione abusiva; in quarto luogo, si rileva che – in seguito all’annullamento del PUC disposto con deliberazione n. 15/2020 – l’area sarebbe sottoposta al regime delle cd. zone bianche (art. 9 d.P.R. n. 380/2001) con conseguente impossibilità di assentire l’intervento.
1.3. La parte, impugna, inoltre, taluni atti presupposti e, “per quanto occorra”:
c) la delibera della Commissione straordinaria del Comune di Orta di Atella n. 15 del 14/7/2020, con cui è stato annullato il PUC, dettando gli indirizzi e criteri riguardo l’edificazione nelle aree sprovviste di strumentazione urbanistica ed in regime transitorio degli strumenti di pianificazione, ossia art 9 DPR 380/01 (zone cd. bianche);
d) il regolamento della Regione Campania n. 5/2011, in materia di regolamento del territorio, nella parte in cui all’art. 1, comma 3, prevede il termine di decadenza di efficacia del Piano regolatore generale comunale in caso di omessa approvazione del PUC nel termine di 18 mesi, poi prorogato.
1.3. La parte ricorrente censura gli aspetti di seguito descritti.
I-II) La violazione di legge per essersi considerato applicabile il regime delle zone bianche; come chiarito da ampia giurisprudenza, infatti, nel caso di annullamento del piano regolatore, rivive la disciplina dettata dal precedente piano regolatore che prevedeva, per l’area, la destinazione di zona D5 ossia: zona mista - commerciale, produttiva, direzionale, turistico – alberghiera. È di tutta evidenza come tale destinazione sia compatibile con quella impressa dalla SCIA. In tal senso, anche la delibera di annullamento del PUC (atto sub c), nella misura in cui prevede l’applicazione del regime delle zone bianche, deve essere annullata.
In via subordinata, poi, la parte ricorrente lamenta ulteriori profili di illegittimità.
III) L’eccesso di potere e la violazione dello stesso art. 9 del d.P.R. n. 380/2001 in quanto, trattandosi di un mero cambio di destinazione d’uso senza opere, non vi sarebbe alcuna preclusione quand’anche si applicasse il regime delle cd. zone bianche.
IV) L’omessa considerazione della pregressa destinazione commerciale dell’area, almeno dal 1999 (il complesso ha, fra l’altro, ospitato un pub, “The opera”, tra i più frequentati della regione) e dell’irrilevanza del mutamento di destinazione d’uso che – essendo senza opere – non comporta alcun aumento del carico urbanistico.
V) L’inesattezza della nozione di pertinenza urbanistica utilizzata dal Comune nell’annullare la SCIA. L’ente, infatti, ritiene che la vocazione