TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2015-12-03, n. 201501579
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N. 01579/2015 REG.PROV.CAU.
N. 02567/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2567 del 2015, proposto da:
A S, rappresentato e difeso dagli avv. R V e M V, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, Via Montebello, 24;
contro
Comune di Milano, rappresentato e difeso agli avv. A M, R M, E B, I M, D S e A T, domiciliato in Milano, Via della Guastalla, 6;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione prot. 537759/2015 dell'08.10.2015, notificata al ricorrente in data 14.10.2015, con la quale il Direttore del Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive, Settore Mercati Coperti Sogemi e Licenze MSS del Comune di Milano, ha stabilito di revocare, con effetto immediato, la concessione del posteggio esterno n. 9 del Mercato Comunale Coperto Ticinese in favore del ricorrente, nonché ordinato la riconsegna del posteggio entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento di revoca;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso appare fornito di fumus boni iuris in quanto:
- l’atto impugnato non appare sorretto da un’adeguata attività istruttoria né sufficientemente motivato. Il provvedimento è stato, difatti, adottato sulla base di una nota della polizia locale che ha accertato l’inattività del ricorrente per 8 giorni e non per oltre 8 giorni;né può valere la nota del 25.11.2011 in quanto successiva alla data di adozione del provvedimento.
Anche nella parte in cui contesta il venire meno dei requisiti di buona condotta e di competenza commerciale, l’amministrazione si limita, poi, a richiamare generici accertamenti di polizia giudiziaria, senza precisare quali siano gli esiti o, comunque, gli elementi di prova emersi a carico del ricorrente;né appare sufficiente l’allegazione di mere notizie di stampa;
Riservato al merito l’esame della censura con cui viene contestata la mancanza del parere della commissione prevista dall’art. 6 del regolamento sui mercati comunali coperti (la cui composizione non appare comunque conforme al generale principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e le funzioni di gestione)