TAR Napoli, sez. IX, sentenza 2024-11-27, n. 202406615

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IX, sentenza 2024-11-27, n. 202406615
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202406615
Data del deposito : 27 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2024

N. 06615/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00556/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Nona)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 556 del 2023, proposto da “Consulting & Service” Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M L S D C L, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia n. 81;
Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. G R P, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Ios S.r.l., non costituita in giudizio;



per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 556 del 3 novembre 2022, in BURC del 7/11/2022, con la quale sono stati stabiliti i limiti di spesa definitivi per l’anno 2022 per le case di cura accreditate e sono stati approvati gli schemi di contratto per i relativi contratti nonché, per l’annullamento di tutti gli atti, comunque connessi, presupposti e/o consequenziali, anche se interni o non noti, con particolare attenzione alla fattispecie relativa alla Clinica “Andrea Grimaldi”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Asl Napoli 3 Sud;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2024 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Con ricorso notificato in data 05.01.2023 e depositato il 31.01.2023, la società ricorrente impugnava gli atti suddetti, ed esponeva:

- che la delibera impugnata si presentava come provvedimento complesso perché riguardava, oltre la tematica dei tetti di spesa, anche quella relativa alle premialità per la rete oncologica, confermando nel resto i provvedimenti sulla gestione della pandemia e delle liste di attesa;

- che la medesima delibera disponeva anche l’erogazione di risorse economiche regionali per il rinnovo del C.C.N.L. dei dipendenti delle case di cura private accreditate;

- che, stante la complessità del provvedimento, non erano utili i “chiarimenti discorsivi” derivanti dalla lettura del c.d. allegato “B”;

- che la delibera, per l’esercizio 2022, riduceva il tetto di spesa riconosciuto alla società ricorrente ad € 9.964.789,87, oltre € 103.833,00 (somma riconosciuta come compensativa dell’integrazione salariale), ed € 245.002,13 (quale incentivo per la rete oncologica), per un totale di € 10.313.625,00;

- di aver subito di conseguenza, per il 2022, un abbattimento del tetto di struttura, rispetto a quello dell’anno 2021, pari ad € 10.496.440;

- di essere, di fatto, l’unica struttura erogatrice di prestazioni di neurologia sul territorio, essendo titolare di n. 28 posti autorizzati ed accreditati nella branca;

- che, in realtà, vi erano anche n. 6 posti «in titolarità alla Clinica “I.O.S.”»;

- che, secondo il metodo introdotto con la delibera impugnata, il peso economico delle risorse per la specialistica di neurologia di tutta la Regione Campania, previste per l’anno 2022, era determinato (per la quasi totalità) dal fatturato prodotto nel 2021 dai n. 28 posti della società ricorrente (Clinica Grimaldi);

- di aver fatturato, per il 2021, per i n. 28 posti di neurologia, € 1.780.763,00;

- che la clinica IOS S.R.L. aveva fatturato, per il 2021, per i n. 6 posti di neurologia, € 22.856,00.

2. Tanto premesso, la ricorrente proponeva le domande innanzi riportate sulla base dei seguenti motivi di ricorso.

2.1. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione - degli artt.1 e ss. della legge 241/1990 e succ. mod. e integrazioni - violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 14 del d.l. 6.7.2012 n. 95 conv. con modificazioni dalla l. 7.8.2012 n. 135 e s.m.i. - violazione e falsa applicazione art. 45 co. 1ter d.l. 124/2019 conv. con l. 19.12.2019 n. 157 - violazione co. 1 art. 8 quater dlgs 502/92 e succ. modif. ed integrazioni - violazione art. 41 Costituzione – difetto assoluto di istruttoria e carenza di motivazione – contraddittorietà con precedente atto – illogicità manifesta – sviamento ”.

2.2. “ La nuova metodologia utilizzata per la

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