TAR Bari, sez. II, sentenza 2014-11-24, n. 201401413

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2014-11-24, n. 201401413
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201401413
Data del deposito : 24 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00483/2014 REG.RIC.

N. 01413/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00483/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 483 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. F Fanelli, con domicilio eletto presso l’avv. Sabino Liuni in Bari, via Principe Amedeo, 198;

contro

Ministero della Salute;

per l'ottemperanza

della sentenza emessa dal Tribunale di Bari – III Sezione Civile, n. 2776/2013, pubblicata il 19.09.2013;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 23 ottobre 2014 la dott.ssa Paola Patatini;

Udito per la parte il difensori avv. F Fanelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col presente ricorso, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza meglio indicata in epigrafe con cui il Ministero della Salute è stato condannato al pagamento, in favore della sig.ra -OMISSIS- - madre dell’odierna ricorrente - della somma pari a € 51.628,00, a titolo di danno non patrimoniale e previo scomputo dell’indennizzo finora percepito ai sensi della legge n. 210/92.

Il Ministero della Salute non si è costituito in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 23.10.2014, la causa è passata in decisione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il Collegio rileva infatti d’ufficio che la notifica del ricorso al Ministero della Salute è avvenuta presso il suo domicilio reale, in Roma, Lungotevere Ripa, 1, anziché presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari.

Invero, in ossequio al disposto dell'art. 1, l. n. 280 del 1958, applicabile in virtù dell'art. 41, comma 3, c.p.a., ai sensi del quale “la notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse”, gli atti introduttivi dei giudizi proposti nei confronti delle Amministrazioni statali vanno notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'organo giurisdizionale competente, con la conseguenza che la mancata notificazione in tali termini determina la nullità della stessa e l’inammissibilità del ricorso, salvo che non intervenga la costituzione in giudizio della Avvocatura stessa – cosa comunque non verificatasi nella specie.

Il Collegio è consapevole che allorquando emerga dopo il passaggio in decisione una questione rilevata d’ufficio che si ritiene di porre a fondamento della propria decisione, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art.73, comma 3, a riservare la stessa ed assegnare un termine alle parti per il deposito di memorie.

Tuttavia, la particolarità della questione qui rilevata e la considerazione che la nullità della notifica del ricorso è insanabile, consente di derogare a quanto dettato dalla disposizione sopra detta, atteso che la garanzia del contraddittorio che la norma vuole assicurare è nella specie vanificata, non essendosi formato alcun contraddittorio proprio a causa della nullità rilevata d’ufficio.

Né d’altra parte è ravvisabile alcuna utilità nell’assegnare alla parte ricorrente, l’unica del giudizio, un termine per dedurre, atteso che la nullità della notifica, come detto, non può più essere sanata, in quanto l'art. 46 comma 24, l . 18 giugno 2009, n. 69 - che aveva previsto la possibilità di applicare l'art. 291 c.p.c. anche nei giudizi svolti dinanzi al giudice amministrativo e aveva, pertanto, imposto a detto giudice di ordinare al ricorrente di rinnovare la notifica - è stato modificato dall'art. 4, comma 1, n. 42), dell'Allegato 4 al c.p.a., con la conseguenza che l'art. 291 citato si applica solo nei giudizi davanti ai giudici contabili, e non anche a quelli davanti ai giudici amministrativi.

Il Collegio pertanto, analogamente a quanto avviene per il provvedimento amministrativo ai sensi dell’art.21 octies, comma 2, l.n. 241/90, essendo nella specie palese che il contenuto dispositivo della decisione non potrebbe essere diverso da quello di una pronuncia di inammissibilità, in linea col principio di ragionevole durata del processo, non ritiene di riservare la decisione ed assegnare un termine per il deposito di memorie, e dichiara conseguentemente il ricorso inammissibile.

In considerazione della pronuncia di rito e della mancata costituzione dell’Amministrazione, le spese di lite possono essere compensate.

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