TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-02-20, n. 202300448
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Pubblicato il 20/02/2023
N. 00448/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01880/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1880 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Metanprogetti Srl, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati S N, E R, C G, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;
contro
Cassa Conguaglio Settore Elettrico, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa
ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, distretto di Milano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico
ex
art. 25 c.p.a. in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo depositato il 6 agosto 2015 e ai motivi aggiunti depositati il successivo 5 novembre 2015
- del provvedimento prot. n. 6927 adottato in data 1 luglio 2015 dal Coordinatore della Direzione Amministrazione, Bilancio e Risorse della Cassa Conguaglio Settore Elettrico (C.C.S.E.), successivamente noto, con il quale è stato intimato alla società ricorrente di provvedere al pagamento, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento, della somma di euro 8.601.703,93 a titolo di componenti tariffarie e/o saldi e acconti di perequazione,
nonché per l’annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali (in particolare: a) il provvedimento prot. n. 8199 in data 6 agosto 2015, recante intimazione di pagamento della somma di euro 8.601.703,93;b) il provvedimento prot. n. 5091 in data 10 giugno 2015 recante intimazione di pagamento della somma di euro 84.144,67 a titolo di interessi per ritardato pagamento delle componenti tariffarie;c) il provvedimento prot. n. 10728 in data 5 ottobre 2015, recante intimazione di pagamento della somma di euro 8.791.113,23 a titolo di componenti tariffarie e/o saldi e acconti di perequazione), e comunque connessi del procedimento;e per ogni ulteriore consequenziale statuizione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Cassa Conguaglio Settore Elettrico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel giudizio introdotto mediante il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe indicati, la società ricorrente ha dichiarato, con atto depositato l’11 gennaio 2023 a seguito dello scambio di memorie ex art. 73 c.p.a., che è venuto meno l’interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
All’udienza del 7 febbraio 2023 la difesa dell’Autorità, già costituita in giudizio, ha aderito alla richiesta di improcedibilità ma insistito per la refusione delle spese processuali.
Conformemente all’istanza delle parti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite – liquidate in dispositivo – seguono invece la soccombenza virtuale, a carico della ricorrente e in favore della Cassa, in considerazione del fatto che, anche a prescindere dall’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione, le affermazioni della società ricorrente – rimaste comunque indimostrate nel corso del giudizio – avrebbero, in tesi, portato a una sola marginale riduzione del credito vantato dalla Cassa.