TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2015-05-26, n. 201501240

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2015-05-26, n. 201501240
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201501240
Data del deposito : 26 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01265/2015 REG.RIC.

N. 01240/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01265/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2015, proposto da:
P L, rappresentato e difeso dall'avv. L G, con domicilio eletto presso L G in Palermo, piazza Castelnuovo, n. 35;

contro

Comune di Torretta in persona del Sindaco p.t.;

per l'annullamento

- del provvedimento di ingiunzione n. 4 dell'8/1/2015, notificato il 14/1/2015, con il quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Torretta ha ordinato al ricorrente la demolizione di opere abusive in agro di Torretta, c.da San Nicolò, via delle More;

- di ogni e qualsiasi altro atto connesso e/o presupposto, con particolare riferimento al verbale di sopralluogo dell' 1/12/2014 della Polizia Municipale del Comune di Torretta, prot. 14317 del 10/12/2014, richiamato nel preambolo dell'ingiunzione di demolizione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2015 il dott. Cosimo Di Paola e udito l’avv. Cascina, in sostituzione dell’avv. L. Geraci, per il ricorrente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Il ricorrente deduce i motivi seguenti.

1) Violazione degli artt. 27,31 e 36 del d.p.r. n.380/2001;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n.241.

Manca qualsiasi relazione tecnica che possa giustificare quanto riportato nel verbale di sopralluogo redatto dagli agenti della polizia municipale;
le opere edili sono state solo sommariamente descritte, senza alcuna rilevazione planimetrica e senza alcuna documentazione fotografica;
l’intervento edilizio può usufruire della concessione in sanatoria ed è passibile solo di sanzione economica.

2) Violazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n.241, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.

Le due censure devono essere disattese, per le considerazioni che seguono.

( 1° motivo )

L’ingiunzione di demolizione impugnata descrive, in modo sia pur sintetico, la consistenza delle opere eseguite dal ricorrente consistenti nella “realizzazione di un immobile con struttura lignea ed antistante a questo immobile è stata riscontrata la realizzazione di mazzetti in calcestruzzo...”;
Il verbale di sopralluogo effettuato alla polizia municipale di Torretta contiene inoltre la misurazione di tali opere, con l’indicazione, anche, della cubatura complessiva sviluppata.

Il ricorrente, da parte sua, non contesta l’esistenza del manufatto abusivo posto in essere e non produce, infatti, né planimetria né rilievi fotografici, che possano, in qualche modo, contraddire o smentire l’accertamento effettuato alla polizia municipale, il cui verbale é peraltro assistito ex lege da fede privilegiata.

Di conseguenza la censura appare inammissibile per difetto di interesse oltre che priva di consistenza giuridica, al pari della dedotta ( ipotetica ) sanabilità

del manufatto e dell’asserita non assoggettabilità dello stesso a demolizione, in assenza di titolo edilizio.

( 2° motivo )

Non è necessario che l'ordine di demolizione di opere edilizie abusive sia preceduto dall'avviso di cui all'art. 7, l. n. 241 del 1990, trattandosi di un atto dovuto, che viene emesso quale sanzione per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge;
pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l'abuso, di cui il ricorrente è già a conoscenza, e che dunque rientra nella propria sfera di controllo ( v. da ultimo,T.A.R. Roma (Lazio) sez. I , 21 marzo 2015, n. 4797 ).

Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio, in mancanza di costituzione del Comune intimato.

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