TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2013-07-10, n. 201300479

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2013-07-10, n. 201300479
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201300479
Data del deposito : 10 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00471/2009 REG.RIC.

N. 00479/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00471/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 471 del 2009, proposto da -O-, rappresentato e difeso dagli avv. V I e V F, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Campobasso, via Berlinguer, N. 1;

contro

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio - in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;

per l'annullamento

dei seguenti atti: 1) il decreto datato 9.6.2009, notificato il 22.7.2009, con il quale il Direttore Generale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha disposto che le infermità <<-O->>, <<-O->>, <<-O->>
e <<-O->>, da cui è affetto il ricorrente, non sono dipendenti da causa di servizio e, conseguentemente, ha rigettato la domanda di equo indennizzo del ricorrente;
2) l’allegato parere datato 16.11.2007 del Comitato di verifica delle cause di servizio, notificato nella stessa data, che ha giudicato le infermità di cui sopra non dipendenti da causa di servizio;
3) il decreto datato 9.7.2009, notificato in data 11.9.2009, con il quale il Direttore Generale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha disposto che l’infermità <<-O->>
non è dipendente da causa di servizio e, conseguentemente, ha rigettato la domanda di equo indennizzo del ricorrente;
4) l’allegato parere datato 16.11.2007 del Comitato di verifica delle cause di servizio, notificato nella stessa data, che ha giudicato l’infermità di cui sopra non dipendente da causa di servizio;
5) ogni atto preordinato, consequenziale e connesso, nella parte in cui si rivela lesivo della posizione del ricorrente;
nonché per la declaratoria del diritto al riconoscimento dell’equo indennizzo, previo accertamento della causa di servizio delle sopraindicate infermità;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - D.A.P. e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – Il ricorrente, assistente capo della Polizia penitenziaria, assunto nel 1997 e in servizio presso la Casa Circondariale di Larino (Cb), insorge per impugnare i seguenti atti: 1) il decreto datato 9.6.2009, notificato il 22.7.2009, con il quale il Direttore Generale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha disposto che le infermità <<-O->>, <<-O->>, <<-O->>
e <<-O->>, da cui è affetto il ricorrente, non sono dipendenti da causa di servizio e, conseguentemente, ha rigettato la domanda di equo indennizzo del ricorrente;
2) l’allegato parere datato 16.11.2007 del Comitato di verifica delle cause di servizio, notificato nella stessa data, che ha giudicato le infermità di cui sopra non dipendenti da causa di servizio;
3) il decreto datato 9.7.2009, notificato in data 11.9.2009, con il quale il Direttore Generale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha disposto che l’infermità <<-O->>
non è dipendente da causa di servizio e, conseguentemente, ha rigettato la domanda di equo indennizzo del ricorrente;
4) l’allegato parere datato 16.11.2007 del Comitato di verifica delle cause di servizio, notificato nella stessa data, che ha giudicato l’infermità di cui sopra non dipendente da causa di servizio;
5) ogni atto preordinato, consequenziale e connesso, nella parte in cui si rivela lesivo della posizione del ricorrente.

Il ricorrente chiede, altresì, la declaratoria del suo diritto al riconoscimento dell’equo indennizzo, previo accertamento della dipendenza da causa di servizio delle sopraindicate infermità.

Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura: violazione del D.P.R. n. 461/2001, eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti, illogicità, sviamento dall’interesse pubblico, disparità di trattamento, difetto di motivazione, manifesta ingiustizia, violazione dei principi di ragionevolezza e trasparenza, omessa valutazione di documentazione rilevante.

Lamenta il carattere astratto della motivazione dei provvedimenti impugnati che avrebbero omesso di tenere nella debita considerazione le risultanze dell’istruttoria, con particolare riferimento ai pareri ed alle relazioni rese dal medico e dal direttore della casa circondariale di Larino e di Torino oltre che dalle strutture ospedaliere che hanno prestato cure ed assistenza.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, deducendo il difetto di legittimazione passiva del comitato di verifica per le cause di servizio, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, concludendo per la sua reiezione nel merito.

Con ordinanza presidenziale n. 184 del 2012, sono disposti incombenti istruttori.

All’udienza del 24 maggio 2012, la causa è stata trattenuta in decisione. All’esito della camera di consiglio il collegio, con ordinanza n. 241 del 2012, ha disposto una verificazione, incaricando allo scopo il dipartimento di medicina legale presso l’ospedale militare di Chieti.

In data 31.10.2012 il verificatore ha depositato la relazione peritale.

Alla pubblica udienza del 28 febbraio 2013 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.

Tanto premesso in fatto può ora passarsi all’esame del merito del ricorso.

Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché del comitato di verifica per le cause di servizio atteso che per costante giurisprudenza il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie è privo di legittimazione passiva nella controversia avente ad oggetto il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione sofferta da un pubblico dipendente e/o di liquidazione dell’equo indennizzo atteso che il parere da esso reso è un mero atto endoprocedimentale, privo, in quanto tale, di autonoma capacità lesiva, la quale discende direttamente dall'atto dell'organo di amministrazione attiva che lo ha recepito, facendolo proprio (cfr. Cons. Stato Sez. IV Sent., 24 maggio 2007, n. 2636 e più di recente, tra le tante, T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 29 gennaio 2013, n. 106).

Nel merito ricorso è solo in parte fondato.

Il collegio ha infatti disposto una verificazione il cui esito ha confermato solo in parte la sussistenza del nesso di causalità delle patologie con le mansioni lavorative svolte.

In particolare, con riferimento alle patologie a carico dell’apparato digerente, il verificatore ha ritenuto di escludere la dipendenza da causa di servizio.

Con riguardo specifico alla patologia “-O-” il verificatore non ha potuto evidenziare particolari fattori di rischio connessi alle mansioni lavorative sicchè ha ricollegato l’insorgenza della patologia, secondo l’id quod plerumque accidit, alla predisposizione del soggetto su base costituzionale, evidenziando, al contempo, che lo -O-. Le valutazioni medico legali espresse dal comitato di verifica per le cause di servizio sono, del resto, nello stesso senso, atteso che nel relativo verbale si evidenzia trattarsi di “-O-…”.

Quanto alla -O- il verificatore ha osservato, in relazione al più recente quadro -O- (-O-) che molto spesso rappresenta la causa di tale patologia.

Ha infine escluso che il fattore di rischio rappresentato dallo stress cronico potesse rivestire rilevanza di concausa efficiente e determinante, come invece sostenuto dal ricorrente, tenuto conto del breve lasso di tempo intercorso tra l’assunzione in servizio e l’insorgenza della patologia (7 anni) laddove, in presenza di una noxa aspecifica, quale lo stress cronico, è necessario un tempo sufficientemente lungo perché possa esplicare la sua potenzialità patogenetica.

Quanto infine alla -O-e -O-, il verificatore ha rilevato trattarsi di -O-, rispetto al quale, in assenza di fattori eziologici specifici, quali il fumo (il ricorrente afferma di non avere mai fumato, se non occasionalmente qualche sigaro), la esposizione continua a fattori meteorologici avversi può, senza dubbio, costituire fattore concausale nella genesi di tali patologie.

Ne discende che, anche alla luce dei rapporti sulle condizioni climatiche della sede di lavoro, riferite dal direttore della casa circondariale di Larino (del tutto ignorato nel parere del comitato di verifica per le cause di servizio), il verificatore ha ritenuto sussistente il nesso di causalità delle predette patologie con le mansioni lavorative.

Il giudizio del verificatore, nella sua essenzialità, appare logico e condivisibile sia nella parte in cui perviene a conclusioni negative in punto di eziologia, sia nella parte in cui il nesso di causalità è stato ritenuto sussistente.

La perizia di parte depositata in data 18.1.2013 non fornisce elementi informativi o valutazioni di carattere medico legale tali da infirmare l’attendibilità di quanto rappresentato dal verificatore. Viene ivi ribadita la rilevanza della condizioni di stress in cui il ricorrente svolge le mansioni lavorative in ambiente carcerario ma nulla si dice in merito ai fattori di rischio specifico -O-mentre, con riferimento alla -O-, il medico di parte nulla ha potuto rilevare circa l’incompletezza delle indagini cliniche svolte (con riferimento all’aspetto infettivo), come pure in relazione alle risultanze del quadro -O- (-O-);
quanto al criterio cronologico, trattandosi di noxa aspecifica, deve ribadirsi che le considerazioni medico legali del verificatore appaiono condivisibili considerato che solo un lasso di tempo significativo appare idoneo a giustificare un processo di usura psichico-fisica tale da esplicare attitudine patogenetica ed un lasso di tempo di 7 anni, in una persona di 43 anni, non rappresenta oggettivamente un dato da cui inferire l’insorgenza della patologia con un grado di sufficiente probabilità.

Attesa la parziale inattendibilità del giudizio medico legale posto a fondamento del decreto del 9.6.2009, il ricorso dev’essere pertanto accolto, in parte qua, con conseguente annullamento parziale del predetto decreto e dell’allegato parere del comitato di verifica delle cause di servizio, da cui discende l’obbligo per l’amministrazione di provvedere nuovamente sull’istanza del ricorrente anche alla luce dell’indagine peritale compiuta in corso di giudizio e delle conclusioni cui è pervenuto il verificatore.

Il collegio deve tuttavia rilevare che l’indagine istruttoria è incompleta in quanto non è stata svolta analoga verifica peritale con riferimento alla patologia <<-O->>
per cui si rende necessario disporre un supplemento istruttorio, incaricando il dirigente responsabile del Centro militare di medicina legale dell’Ospedale Militare di Chieti, o in caso di impedimento, analoga struttura operante presso l’Ospedale Militare di Bari o ancora di quella presso l’Ospedale Militare di Roma “Celio” con le seguenti prescrizioni:

a) alla verificazione provvederà, nel contraddittorio tra le parti, il preposto al predetto organismo, con facoltà di delega;

b) il quesito a cui il verificatore dovrà rispondere è il seguente: se l’infermità <<-O->>
da cui è affetto il ricorrente, sia dipendente da causa di servizio;
il verificatore si esprimerà anche in punto di ascrivibilità tabellare;

c) la relazione peritale, previa audizione delle parti, sarà depositata entro il termine del 31 ottobre 2013;

d) il compenso spettante al verificatore sarà determinato con successiva ordinanza di questo T.a.r..

Ne discende che il presente giudizio va definito con sentenza parziale, rendendosi necessario un supplemento di indagine mediante nuova verificazione.

Spese al definitivo.

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