TAR Palermo, sez. III, sentenza 2021-06-30, n. 202102103

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2021-06-30, n. 202102103
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202102103
Data del deposito : 30 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2021

N. 02103/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00339/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 339 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione ILna - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;



per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale n.-OMISSIS- del 21 novembre 2019, pubblicato sulla GURS – serie speciale concorsi ed esami del 28-11-2019, con il quale è stato approvato il “Bando di Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n.277 unità complessive di personale (di cui 134 categoria D – 135 categoria C – 8 categoria B) di cui all’art.32 della L.R. n.5/2014, ai sensi del comma 2 dell’art.20 del D.Lgs. 25/0 5/2017, n.75”;

- dell’allegato bando di concorso al predetto decreto nella parte in cui (art.8 – assunzione in servizio) viene previsto che i candidati dichiarati vincitori sono assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, con diritto al trattamento economico delle categorie messe a concorso di cui al CCRL del comparto non dirigenziale vigente alla data di immissione in servizio e nella posizione economica iniziale;

– di ogni altro atto presupposto e connesso, tra i quali gli atti relativi all’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2018-2020 della Regione ILna, mai pubblicati in Gazzetta Ufficiale, laddove ai fini della stabilizzazione del rapporto di lavoro si sia inteso attribuire il trattamento economico iniziale della categoria di appartenenza quale riconosciuta dal contratto di lavoro flessibile, con disconoscimento dell’anzianità giuridica ed economica;

- quanto ai motivi aggiunti:

- del D.D.G. n.-OMISSIS- del 22 ottobre 2020, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, nell’approvare la graduatoria di merito del concorso bandito con precedente D.D.G. n. -OMISSIS- del 21 novembre 2019 per l’assunzione di istruttori direttivi di categoria C, riservato ai precari regionali in possesso dei requisiti di cui all’art.20, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017, ha previsto che all’assunzione dei vincitori si provvederà con la sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato in categoria C – livello 1, sulla base di quanto previsto dal bando di concorso;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, successivo;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione ILna - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

Viste le note con cui la parte ricorrente e la difesa erariale hanno chiesto che la causa venisse posta in decisione senza discussione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Bartolo Salone nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, come specificato nel verbale; nessuno è presente per le parti, come da dichiarazioni in atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Gli odierni ricorrenti sono dipendenti della Regione ILna, in servizio presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, assunti con decorrenza dal 3.01.2000 con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 quater del D.L. 6/1998, convertito in Legge n. 61/1998, reiterati nel tempo in virtù di successive leggi regionali.

Gli stessi hanno impugnato, con il presente ricorso, il DDG n. -OMISSIS- dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Funzione Pubblica del 21.11.2019 e il bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 277 unità di personale a sensi dell’art. 20, co. 2, del D. lgs. 75/2017 da esso approvato, limitatamente alla parte in cui stabilisce, all’art. 8, che “ I candidati dichiarati vincitori sono assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, con diritto al trattamento economico delle categorie messe a concorso di cui al CCRL del comparto non dirigenziale vigente alla data di immissione in servizio e nella posizione economica iniziale ”.

All’uopo hanno dedotto la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999 (alla cui stregua “ i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive ”), in quanto l’art. 8 del bando – contravvenendo al diritto europeo – comporterebbe l’assunzione in servizio dei vincitori nella posizione economica iniziale, senza alcun riconoscimento dell’anzianità pregressa.

Si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione ILna a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con atto depositato in data 10.06.2020, integrato con successiva memoria depositata il 20.11.2020 con la quale ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione dell’intestato Tribunale sulla pretesa azionata nonché l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e ha dedotto l’infondatezza nel merito dello stesso, chiedendone il rigetto.

Con D.D.G. n. -OMISSIS- del 22-10-2020 è stata da ultimo approvata la graduatoria di merito (per istruttori di categoria C), nella quale i ricorrenti si sono collocati in posizione utile per l’assunzione. Il decreto di approvazione della graduatoria è stato così impugnato dai ricorrenti con ricorso per motivi aggiunti, con i quali se ne deduce l’illegittimità in via derivata sulla base degli stessi motivi di cui al ricorso introduttivo.

All’udienza pubblica dell’11 maggio 2021, la causa, previo deposito di memorie e di documenti, è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dell’art. 6, comma 1, d.l. 1 aprile 2021, n. 44.



DIRITTO

Come anticipato nella parte in fatto, con il bando oggetto del presente ricorso, l’amministrazione regionale ha indetto una procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 277 unità complessive, in categoria D, in categoria C ed in categoria B, rivolta al personale non dirigenziale titolare di un contratto a tempo determinato con la Regione ILna prorogato ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 5/2014, dell'art. 2, comma 9, della legge regionale n. 27/2016 e dell'art. 26, comma 3 della legge regionale n. 8/2018 in possesso dei requisiti espressamente previsti dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 come di seguito indicati:

a) risultare titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'Amministrazione Regionale ILna;

b) avere maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso l'Amministrazione Regionale ILna.

L’art. 20 del D.