TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-03-04, n. 202200180
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Testo completo
Pubblicato il 04/03/2022
N. 00180/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00380/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 380 del 2017, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS-, -OMISSIS- (ora -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Damonte, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Genova, via Corsica 10/4;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Genova, via Roma 11/1;
per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa provvedimentale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2022, la dott.ssa Liliana Felleti e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 31 maggio 2017 e depositato l’8 giugno 2017 -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS-, -OMISSIS- (ora -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l.) ha chiesto al Tribunale di condannare il Comune di -OMISSIS- al risarcimento dei danni ingiusti a lei arrecati per attività provvedimentale illegittima.
La società ricorrente espone, in sintesi, che:
- dagli anni 2003 e 2006 è titolare di due concessioni demaniali marittime funzionali al mantenimento di una scogliera a protezione dell’antistante terrazzamento fronte mare di sua proprietà e del parco vacanze ivi collocato, perché l’azione erosiva delle mareggiate rende necessari interventi manutentivi con cadenza annuale;
- nel 2012 l’Amministrazione civica ha rigettato le richieste di -OMISSIS- -OMISSIS- intese ad ottenere l’autorizzazione al ricarico dei massi frangiflutti, emanando due provvedimenti di ripulsa impugnati avanti a questo Tribunale;
- nel 2013 l’esponente ha domandato il rinnovo dei titoli concessori, ma l’ente intimato ha subordinato il rilascio delle c.d.m. a condizioni ingiuste e, nel 2014, ha respinto l’istanza, con atti gravati giudizialmente dalla società;
- l’11-12 gennaio 2016 una violenta mareggiata ha asportato parte della scogliera, provocato il crollo del muro di scarpata che contiene i manufatti del campeggio e cagionato l’apertura di una voragine nell’entrostante terrapieno;
- a quel punto il Comune, con provvedimento contingibile e urgente, ha ordinato alla deducente di eseguire le opere necessarie per la messa in sicurezza dell’area; peraltro, il 9 febbraio 2016, nelle more dell’assenso dell’Amministrazione al progetto di sistemazione, un secondo evento meteomarino ha aggravato i danni;
- i giudizi radicati da -OMISSIS- -OMISSIS- sono stati definiti con sentenze di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e di cessazione della materia del contendere;
- la società ha ripristinato tutte le strutture danneggiate, subendo un pregiudizio economico quantificabile in non meno di € 240.000,00.
Il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione e la tardività del ricorso, nonché sostenendo, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’azione risarcitoria.
Con ordinanza n.-OMISSIS- il Tribunale ha disposto l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi dell’art. 67 c.p.a.
Il C.T.U. ha depositato la relazione conclusiva in data 12 giugno 2021 e, con separata nota, ha chiesto la liquidazione delle competenze spettanti per l’espletamento dell’incarico, indicandole in € 15.187,22 per onorario ed in € 4.495,42 per rivalutazione monetaria, oltre accessori di legge e rimborso delle spese sostenute per € 1.139,40.
Le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni con memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni. L’ente resistente ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem e per mancata richiesta, nei precedenti giudizi, di accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a.
Nella pubblica udienza del 28 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I) I fatti di causa
1. Per una migliore comprensione della fattispecie, è opportuno esporre gli snodi fattuali e procedimentali della vicenda in esame.
La società ricorrente è proprietaria di un complesso turistico-ricettivo adibito a parco vacanze, denominato “-OMISSIS- -OMISSIS-”, ubicato nel comune di -OMISSIS- in località “La Spiaggetta”.
Le strutture del campeggio sono collocate su un terrapieno prospiciente la costa, contenuto da un muro di sostegno eretto sopra una scarpata degradante sul litorale sottostante (v. figure nn. 10-11-12-13 e fotografie nn. 21-22-23-24 inserite nella relazione peritale).
Per proteggere il villaggio vacanze ed i suoi fruitori dalle violente mareggiate che si abbattono sulla costa, specialmente durante la stagione invernale, l’impresa turistica deducente provvede da molti anni alla manutenzione di opere di difesa, costituite da una scogliera di massi poggiata su una parte cementata e dall’antistante muro di contenimento (v. figure nn. 12-13 e fotografie nn. 21-24 inserite nella relazione peritale).
In particolare, dalla documentazione versata in atti risulta che dal 1992 al 2011 -OMISSIS- -OMISSIS- ha effettuato periodicamente il ripristino dei blocchi di pietra erosi o asportati dai marosi ed il ripascimento dell’arenile: dapprima in forza di autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione civica (cfr. doc. 4 ricorrente); in seguito, sulla base delle concessioni nn. 1/2003 e 4/2006, con le quali la Comunità Montana della Riviera Spezzina ha assentito (per sei e per quattro anni) l’occupazione di aree demaniali marittime di 1.257 mq. e di 658 mq. per “ realizzare e mantenere opere necessarie per la manutenzione della scogliera a protezione del -OMISSIS- -OMISSIS- ” (docc. 2-3 ricorrente), nonché in virtù di appositi titoli abilitativi comunali (doc. 4 ricorrente); indi, negli anni 2010 e 2011, senza atti di assenso (doc. 5 ricorrente).
2. Il 3 febbraio 2012 l’esponente ha chiesto al Comune di essere autorizzata al ricarico della massicciata protettiva, ma l’ente ha rigettato le istanze con due provvedimenti in data 17 febbraio 2012 (docc. 6-7 ricorrente).
Segnatamente, l’Amministrazione ha opposto a -OMISSIS- -OMISSIS- sia di non avere domandato il rinnovo delle concessioni medio tempore scadute, sia che la Procura aveva sequestrato l’area, perché la società aveva eseguito interventi abusivi sul bene demaniale (sul procedimento penale si rinvia a quanto si dirà infra , nel § 3), facendo altresì presente che non erano ancora stati pagati i conguagli del canone per gli anni 2007, 2008 e 2009.
La deducente è insorta avverso i prefati dinieghi, instaurando avanti a questo T.A.R. i giudizi R.G. nn. -OMISSIS-.
Con successiva domanda, inoltrata il 21 gennaio 2013, -OMISSIS- -OMISSIS- ha chiesto all’ente municipale di regolarizzare, per il passato, l’occupazione delle aree demaniali marittime già oggetto delle concessioni del 2003 e del 2006 e di rilasciare, per il futuro, una nuova c.d.m. per il mantenimento della scogliera frontistante il parco vacanze (doc. 8 ricorrente).
L’Amministrazione comunale ha avviato il procedimento per l’assentimento del titolo, che è stato caratterizzato dalle seguenti scansioni:
- dopo alcune riunioni in conferenza di servizi con gli altri soggetti pubblici coinvolti (Regione, Capitaneria di Porto e Agenzia del Demanio) (docc. 10-11 resistente), con nota del 17 luglio 2013 l’ente procedente ha prospettato a -OMISSIS- -OMISSIS- l’accoglibilità dell’istanza, previa pubblicazione per consentire le osservazioni degli interessati, subordinatamente al pagamento di un conguaglio di € 23.613,69 a titolo di canoni e imposta regionale per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2012 (€ 15.501,12 per l’area di cui alla concessione n. 1/2003 ed € 8.112,57 per l’area di cui alla concessione n. 4/2006) (doc. 9 ricorrente);
- con missiva del 9 settembre 2013 il legale della società avv. Damonte ha contestato la suddetta condizione, ritenendola ingiusta e gravatoria, ed ha al contempo segnalato l’estrema urgenza dei lavori di manutenzione della scogliera (doc. 10 ricorrente), ma il Comune e le altre Amministrazioni hanno concordato di mantenere ferma la propria posizione (docc. 14-15-16-17 resistente);
- il 21 ottobre 2013 -OMISSIS- -OMISSIS- ha notificato alla resistente un atto di diffida, ribadendo che “ l’occupazione dell’area di proprietà demaniale è essenziale al fine di realizzare gli imprescindibili interventi manutentivi e di ricarico della scogliera necessari per evitare seri rischi di crolli del soprastante campeggio dovuti all’azione erosiva delle mareggiate ”, che “ i lavori di manutenzione della scogliera rivestono carattere di somma urgenza ” e che “ gli inevitabili crolli esporrebbero a sicuro pericolo l’incolumità di cose e persone e cagionerebbero ingenti danni alle strutture della -OMISSIS- -OMISSIS- (danni per il ristoro dei quali ci si riserva di agire nelle competenti sedi) ” (doc. 11 ricorrente);
- con nota del 18 febbraio 2014 l’ente locale ha comunicato a -OMISSIS- -OMISSIS- i motivi ostativi ex art. 10- bis della legge n. 241/1990 (doc. 12 ricorrente), a fronte dei quali la deducente ha presentato una memoria di osservazioni in data 18 marzo 2014 (doc. 13 ricorrente);
- con provvedimento in data 5 luglio 2014 (doc. 14 ricorrente) il Comune ha rigettato l’istanza di concessione, adducendo le seguenti motivazioni: le condizioni