TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2016-04-08, n. 201600335

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2016-04-08, n. 201600335
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201600335
Data del deposito : 8 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00117/2016 REG.RIC.

N. 00335/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00117/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 117 del 2016, proposto da:
Progetto Casa Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dagli avv. M M e C V, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, Via Cavalcanti, N.9;

contro

Comune di Cagliari, rappresentato e difeso dall'avv. G F, con domicilio eletto presso l’ufficio legale del Comune, in Cagliari, Via Roma, N. 145;

per l'annullamento

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall'amministrazione comunale di Cagliari sull'istanza di accertamento di conformità semplice presentata da Progetto Casa Costruzioni Srl in data 20.11.2015 prot. 270534.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cagliari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato:

che con dichiarazione resa a verbale la difesa della parte ricorrente ha comunicato che è sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione del ricorso;

che l’interesse al ricorso deve sussistere non solo al momento della sua proposizione ma anche in epoca successiva, in base al principio per cui le condizioni dell’azione devono permanere fino al passaggio in decisione della controversia;

che, ciò stante, non resta al Collegio che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità del ricorso;

che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese e degli onorari del giudizio.

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