TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-12-21, n. 201601394
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 21/12/2016
N. 01394/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00061/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L F, C.F. FRRLCU64E22E885X, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi D'Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n. 23;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;
per l'annullamento
- del decreto del Direttore della Divisione - Direzione Generale della Previdenza Militare della leva e del collocamento dei volontari congedati del Ministero della Difesa, prot. n. 4107/N del 14.10.2010;
- di ogni altro atto lesivo al predetto comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 31013/2009, reso nell’adunanza n. 336/2010 del 19.07.2010;
e per il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio dell’infermità - ernie discali multiple del tratto lombo-sacrale con compromissione funzionale dell’arto inferiore destro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2016 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. L F e avv. dello Stato Isabella Piracci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, il M.llo 1^ -OMISSIS- ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento del decreto del Direttore della Divisione – Direzione generale della Previdenza Militare della leva e del collocamento dei volontari congedati del Ministero della difesa che ha definito non dipendente da causa di servizio l’infermità (ernie discali multiple del tratto lombo-sacrale con compromissione funzionale dell’arto inferiore destro) da lui sofferta, sulla scorta del parere negativo espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (anch’esso impugnato).
Parte ricorrente chiede che il Collegio disponga un’istruttoria in corso di causa e, in via istruttoria, chiede altresì ammettersi consulenza tecnica d’ufficio al fine di valutare se la patologia da cui risulta affetto dipenda da causa di servizio.
Riferisce di essere stato arruolato il 21.9.1987 in qualità di allievo specialista armiere polivalente presso la Scuola Sottufficiali di Caserta e di aver svolto i seguenti incarichi (attestato del Capo Ufficio Comando del 32° Stormo dell’Aeronautica Militare del 16.12.2010): dal 17.8.1988 al 29.4.1991, l’incarico di “Tecnico Manutenzione al Nucleo Manutenzione Armamento” presso il 12° gruppo C.I.O. – 36° Stormo di Gioia del Colle;dal 30.4.1991 al 30.6.1993, l’incarico di “Addetto alla Sezione Addestramento” presso lo S.M.A.B. – 460° Re3p. S.T.O. della 60° Brigata Aera di Amendola;dal 1.7.1993 al 9.12.2002, l’incarico di “Tecnico Manutenzione alla Sala Armieri” presso il 432° Gruppo S.T.O. del 32° Stormo di Amendola;dal 10.12.2002 al 27.9.2004, l’incarico di “Tecnico Manutenzione al Nucleo Manutenzione Sistemi di Guida, Lancio e Munizionamento di precisione” presso la G.E.A. 32° Stormo di Amendola.
Espone di aver presentato istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sulla scorta delle patologie accertate presso strutture ospedaliere e che la Commissione medica ospedaliera di Bari aveva accertato a carico del ricorrente l’infermità “ernie discali multiple del tratto lombo-sacrale con compromissione funzionale dell’arto inferiore dx”, ascrivendo la menomazione dell’integrità fisica alla Tabella A, categoria 8^.
Espone, altresì, che il Comitato di Verifica per le cause di servizio, nell’adunanza n. 336/2010 del 19.7.2010, con il parere n. 31013/2009,aveva affermato che l’infermità “ernie discali multiple del tratto lombo-sacrale con compromissione funzionale dell’arto inferiore dx” non poteva “ riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull’insorgenza e decorso della quale, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinati ”.
In conformità al suddetto parere, con decreto del Direttore Generale della Divisione – Direzione generale della Previdenza Militare della leva e del collocamento dei volontari congedati del Ministero della difesa,l’infermità del ricorrente è stata definita non dipendente da causa di servizio.
Avverso tale provvedimento parte ricorrente deduce le seguenti censure:violazione dell’art. 11, commi 1 e 3, del d.P.r. 29.10.2001, n. 461, violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, violazione ed omessa applicazione dell’art. 167 del d.lgs. 9.4.2008, n. 81, eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, erronea presupposizione, travisamento dei fatti, perplessità, manifesta illogicità.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione ministeriale intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha richiesto l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, evidenziando che il parere reso dal Comitato sarebbe un mero atto endoprocedimentale.
All’udienza pubblica del 20.9.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Preliminarmente, in rito, si evidenzia che non vi è luogo a provvedere sulla richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze di estromissione dal giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio in quanto agli atti non risulta che il ricorrente lo abbia evocato in giudizio (il ricorso risulta essere stato notificato solo al Ministero della difesa).
2. –Nel merito, il ricorso è fondato nei termini e limiti sotto indicati.
Parte ricorrente sostiene che l’infermità di che trattasi debba certamente ricondursi alle gravose condizioni in cui, nel corso del rapporto di lavoro con l’Amministrazione militare, il ricorrente ha dovuto far fronte nell’espletamento delle proprie mansioni di armiere alla linea di volo.
Più nello specifico, il ricorrente evidenzia di essere stato sempre impiegato in reparti operativi, nei quali avrebbe partecipato a svariate attività esercitative e a corsi di addestramento, sollevando pesi notevoli, operando in spazi di manovra molto ridotti ed assumendo posture incongrue per lungo tempo (per caricare e scaricare gli armamenti o il seggiolino eiettabile).
Il ricorrente afferma che costituisce fatto notorio che gli abitacoli degli aerei militari sono molto stretti ed hanno il tettuccio basso in modo che possa entrarci appena una persona di media corporatura, evidenziando di avere una corporatura al di sopra della media (altezza di cm. 190 ed un peso di Kg. 90) e di essere stato impiegato in qualità di armiere alla linea volo di velivoli con profilo alare basso, come il G91T, l’AMX e l’F-104.
Da tali avverse condizioni di lavoro, a parere del ricorrente, sarebbero derivate continue micro-lesioni al tratto dorso-lombare, idonee a costituire fatti concausali efficienti e determinanti dell’insorgere della suddetta patologia.
Nel parere medico-legale di parte, invece, si legge: “Considerata la corporatura del sig. -OMISSIS- (altezza cm. 190 e peso Kg. 90) e la sua giovane età nel periodo di svolgimento del servizio…vista la RM presso l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, in data 9.9.2004, che evidenzia una “marcata degenerazione-disidratazione dei dischi della colonna lombare con osteocondrosi”, patologia tipica dell’età avanzata!;considerato che il sig. -OMISSIS-, durante il servizio, ha eseguito sforzi fisici notevoli per sollevare, deporre, spingere, tirare, portare e spostare carichi notevoli (missili, mitragliatrici, seggiolini eiettabili, componenti di assemblaggio di armi varie);considerato che gli armamenti sopra indicati sono molto pesanti: da 87 a 104 Kg. i missili, 80 Kg. i seggiolini eiettabili, 31 Kg. la mitragliatrice, ecc..;considerato che lo sforzo per movimentare gli armamenti sopra indicati è stato effettuato in spazi notoriamente molto stretti, come la cabina di pilotaggio degli aerei militari, e che le posture incongrue sono state tenute per lungo tempo;