TAR Bologna, sez. II, sentenza 2024-01-09, n. 202400015

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2024-01-09, n. 202400015
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400015
Data del deposito : 9 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2024

N. 00015/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00976/2017 REG.RIC.

N. 00437/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 976 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Lugo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti B G, G G e C M, con domicilio digitale coma da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto, presso il loro studio, in Bologna, via dei Mille n. 7/2;

contro

Foro Boario S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo Studio Legale Associato Zunarelli, in Bologna, via Santo Stefano n. 43;
Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Scofone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Di Matteo, in Bologna, via Torleone n. 15;



sul ricorso numero di registro generale 437 del 2019, proposto da
Foro Boario s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti F F e Simone Cantarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lugo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti B G e G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio, in Bologna, via dei Mille n. 7/2;
Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., non costituita in giudizio;

Quanto al ricorso introduttivo nel giudizio R.G. n. 976 del 2017:

per la condanna

della società Foro Boario S.r.l. al risarcimento dei danni materiali, da disservizio e all’immagine, provocati dall’inadempimento da parte della medesima della convenzione urbanistica sottoscritta in data 30.07.2009;

Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti nel giudizio R.G. n. 976 del 2017 depositati da Comune di Lugo in data 6 aprile 2023:

per la condanna

della società Foro Boario S.r.l., oltre che al risarcimento già richiesto con il ricorso introduttivo del presente giudizio, anche al ristoro degli altri danni emersi a seguito di verificazione depositata il 6.09.2022, per ulteriori €uro 152.089,06, oltre oneri fiscali, rivalutazione e interessi.

quanto al ricorso introduttivo nel giudizio R.G. n. 437 del 2019:

accertare e dichiarare

in via principale:

- la mancanza di responsabilità in capo a Foro Boario S.r.l. in relazione all’esecuzione dei lavori oggetto di convenzione per opere fuori comparto ed ai danni lamentati, qualora accertati nel corso del presente giudizio, e per l’effetto accertare l’inesistenza del diritto del Comune di Lugo di escutere la garanzia fideiussoria accesa dalla ricorrente con la Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.;

- la non sussistenza, in capo alla Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., dell’obbligo di pagamento di quanto richiesto dal Comune di Lugo per le ragioni che verranno di seguito esposte la responsabilità esclusiva e/o concorrente del Comune di Lugo e dei suoi uffici nella causazione dei danni di cui in narrativa;

e per l’effetto

- condannare il Comune di Lugo al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi conseguenti ai danni ed alle perdite patrimoniali subite dalla ricorrente e ai costi sopportati per il ripristino della piazza

XIII

Giugno,

in via di subordine:

- che il danno poteva essere evitato dal comune di Lugo con la ordinaria diligenza e pertanto escludere il diritto al risarcimento;

in via di ulteriore subordine:

- accertare il concorso di colpa ex articolo 1227 Cod. civ. del Comune di Lugo

e per l’effetto

- escludere o limitare il risarcimento.


Visti i ricorsi, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione nei rispettivi giudizi di Foro Boario S.r.l. e di Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. e del Comune di Lugo;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 novembre 2023 la dott.ssa A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO

1.1. Il Comune di Lugo con deliberazione consiliare n. 51 del 20.04.2009 approvava un Piano di Recupero ex L. n. 457/1978 relativo a un’area con destinazione mista (residenziale, commerciale, direzionale), situata tra piazza

XIII

Giugno, via Foro Boario e via Gramsci.

In data 30.07.2009 veniva sottoscritta dal Comune e dalla società Foro Boario S.r.l., in qualità di soggetto attuatore dell’intervento, la convenzione urbanistica accessoria al predetto Piano di Recupero. Tra gli obblighi assunti dalla società Foro Boario S.r.l. vi era, quale opera fuori comparto, la sistemazione di piazza

XIII

Giugno.

A garanzia dell’esatto adempimento della predetta obbligazione la società Foro Boario S.r.l. stipulava a favore del Comune una polizza fideiussoria con la società Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A..

1.2. L’intervento di sistemazione della piazza, secondo il progetto approvato dalle parti, veniva eseguito da un’impresa terza, scelta dal soggetto attuatore del piano.

L’opera tuttavia non veniva collaudata e accettata dal Comune, perché quasi da subito (come rappresentato dalla direzione lavori sin nella relazione del 28.05.2012) emergevano sulla superficie della piazza rigonfiamenti, ondulamenti e fenditure, localizzati in prevalenza, anche se non esclusivamente, in corrispondenza dei filari alberati. Tali fenomeni di degrado tendevano poi a ripetersi nel tempo.

Dopo alcuni tentativi infruttuosi (documentati in atti) di individuare e approntare una soluzione condivisa tra le parti alle problematiche emerse, la controversia sfociava in un duplice contenzioso.

2.1. La società Foro Boario S.r.l., infatti, conveniva il Comune di Lugo e la società Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. avanti al Tribunale civile di Ravenna affinché fosse accertato che essa non era responsabile della cattiva esecuzione dell’intervento di rifacimento di piazza

XIII

Giugno e che conseguentemente né essa, né la Compagnia assicurativa potessero esserne chiamate a risponderne, dovendosi semmai imputare al Comune il risultato dell’intervento e i danni da esso causati.

Il Giudice ordinario adito dal soggetto attuatore declinava tuttavia la giurisdizione a favore del Giudice amministrativo.

La sentenza veniva appellata dal Comune di Lugo nella sola parte in cui dichiarava il difetto di giurisdizione sulla domanda afferente il diritto del Comune di escutere la polizza fideiussoria. La statuizione del Giudice di primo grado sul punto veniva confermata dal Giudice d’appello: attualmente pende il ricorso in Cassazione.

2.2.1. La causa veniva quindi riassunta dalla società Foro Boario S.r.l. avanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, con ricorso rubricato al n. 437/2019 di R.G..

La ricorrente chiedeva a questo Giudice:

- in principalità, di accertare e dichiarare

a) la mancanza di responsabilità in capo a sé in relazione all’esecuzione dei lavori oggetto di convenzione per opere fuori comparto e ai danni lamentati, qualora accertati in giudizio, e conseguentemente l’inesistenza del diritto del Comune di Lugo a escutere la polizza fideiussoria accesa dalla ricorrente con la società Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.;

b) la insussistenza in capo alla società Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. dell’obbligo di pagare quanto richiesto da Comune di Lugo;

c) la responsabilità esclusiva e/o concorrente del Comune di Lugo nella causazione dei danni per cui è causa, e, per l’effetto, di condannare il Comune medesimo al risarcimento dei danni patiti e patiendi;

- in subordine, di accertare che il danno poteva essere evitato dal Comune di Lugo con l’ordinaria diligenza e, pertanto, di escludere il diritto al risarcimento del danno;

- in ulteriore subordine, di accertare il concorso di colpa del Comune di Lugo ex articolo 1227 Cod. civ., e, per l’effetto di escludere o limitare il risarcimento del danno.

2.2.2. In sintesi la società Foro Boario S.r.l. sosteneva che i lavori di rifacimento di piazza

XIII

Giugno non erano stati eseguiti a regola d’arte perché l’impresa che aveva eseguito i lavori (frattanto fallita) e la direzione lavori unitamente ai progettisti (contro i quali era stata avviata un’azione di responsabilità professionale) avevano deciso di modificare i materiali previsti in progetto, peraltro redatto senza prima eseguire una verifica geologica dell’area.

Il Comune, cui spettava la supervisione dell’opera, trattandosi di un’opera pubblica, aveva acconsentito a questa modifica e dunque era responsabile, o, quanto meno, corresponsabile del risultato, così come dei danni ingenti arrecati alla società ricorrente, che in un’ottica conciliativa aveva fatto più volte sistemare la piazza a proprie spese.

3.1. Nel mentre il Comune di Lugo adiva questo Tribunale Amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva ex articolo 133, comma 1, lettera f), Cod. proc. amm., con separato ricorso, rubricato al n. 976/2017 di R.G., poi integrato dal successivo ricorso per motivi aggiunti.

3.2. Con il ricorso principale l’Ente ricorrente chiedeva la condanna della società Foro Boario S.r.l. al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento della convenzione urbanistica del 27.07.2009, e precisamente:

(i) del danno emergente per il ripristino della piazza

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