TAR Milano, sez. I, ordinanza collegiale 2009-11-26, n. 200900227

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, ordinanza collegiale 2009-11-26, n. 200900227
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 200900227
Data del deposito : 26 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02414/2009 REG.RIC.

N. 00227/2009 REG.ORD.COLL.

N. 02414/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 2414 del 2009, proposto da:

Consorzio Veneto Cooperativo - Società Cooperativa Per Azioni Co.Ve.Co. Coop Spa, rappresentato e difeso dagli avv. N D, F M, con domicilio eletto presso N D in Milano 7045af, via San Damiano, 2;

contro

Rfi Rete Ferroviaria Italiana Spa Gruppo Ferrovie dello Stato, rappresentato e difeso dall'avv. M B, con domicilio eletto presso M B in Milano, piazza Duse, 1;

nei confronti di

Beton Villa Spa;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera n.74 in data 22 luglio 2009, successivamente conosciuta dal consorzio ricorrente, con cui la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Investimenti - Progetto Programma Soppressione Passaggi a livello aggiudicava in via definitiva l'appalto relativo ai "Lavori di costruzione delle opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a livello posti al km 122 + 433 in Comune di Corbetta, km 123 + 635 e km 124 + 793 in Comune di Santo Stefano Ticino della linea Torino-Milano, consistenti in un sottovia carrabile e relative rampe di collegamento alla viabilità esistente sottopassante la sede ferroviaria al km 123 + 750 circa ed in un cavalcavia ferrovia e relative rampe di collegamento alla viabilità esistente soprapassante la sede ferroviaria al km 124 + 760 circa della linea stessa" all'Impresa BETON VILLA S.p.A. per l'importo di € 4.699.599,80

nonchè per l'annullamento

del provvedimento in data 21 luglio 2009, avente ad oggetto "Lavori di costruzione delle opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a livello posti ai km 122 + 433 in Comune di Corbetta km 123 + 635 e km 124 + 793 in Comune di Santo Stefano Ticino della linea Torino-Milano, consistenti in un sottovia carrabile e relative rampe di collegamento alla viabilità esistente sottopassante la sede ferroviaria al km 123 + 750 circa ed in un cavalcavia ferrovia e relative rampe di collegamento alla viabilità esistente soprapassante la sede ferroviaria al km 124 + 760 circa della libea stessa. Gara n.47/2008", con cui la Direzione Legale Milano di RFI Rete Ferroviaria Italiana comunicava al consorazion ricorrente l'esclusione dalla gara in quanto l'offerta presentata era risultata non congrua

nonchè per l'annullamento

del provvedimento in data 6 maggio 2009 con cui il Responsabile del Procedimento per la Fase di affidamento e il Responsabile del procedimento per la Fase di Esecuzione approvavano le risultanze dell'attività svolta dalla Commissione Tecnica incaricata di esaminare gli elementi costitutivi delle offerte anomale relativi all'offerta del consorazio ricorrente;

nonchè per l'annullamento

delle risultanze della verifica di congruità dell'offerta presentata dal Consorzio ricorente e di cui al provvedimento in data 20 aprile 2009 con cui la Commissione dichiarava l'offerta stessa non affidabile

nonchè per l'annullamento

del provvedimento in data 17 luglio 2009 con cui il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento e il Responsabile del Procedimento per la Fase di Esecuzione approvavano le risultanze dell'attività svolta dalla Commissione Tecnica incaricata di esaminare l'offerta della società controinteressata risultata congrua

nonchè per l'annullamento

delle risultanze della verifica di congruità dell'offerta presentata dalla società controinteressata e di cui al provvedimento in data 30 giugno 2009 con cui la Commissione dichiarava l'offerta stessa sostenibile

nonchè per l'annullamento

del verbale di seduta pubblica in data 20 luglio 2009 con cui la Commissione di gara per un verso disponeva l'esclusione del consorzio ricorrente dalla gara de qua, in quanto l'offerta presentata era risultata non congrua e, per altro verso, aggiudicava in via provvisoria l'appalto in questione alal società BETON VILLA S.p.A.

nonchè per l'annullamento

di ogni altro atto presuposto, connesso e comunque consequenziale con particolare riferimento a tutti gli atti dei sub procedimenti di verifica della congruità delle offerte della ricorrente e della controinteressa e per ogni ulteriore statuizione

nonchè per la condanna

di RFI Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato alla reintegra in forma specifica mediante l'aggiudicazione dell'appalto di lavori in questione al consorzio ricorrente per la durata prevista dal bando e non ancora svolti a seguito dell'assunzione degli atti impugnati (disponendosi anche in ordine alla dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o di annullamento del contratto d'appalto eventualmente stipulato) ovvero, in via subordinata, al risarcimento dei danni per perdita di chances da quantificarsi secondo i criteri fissati ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n.80/98 così come sostituito dalla legge n.205/2000 e quindi comprensivi sia del lucro cessante che del danno emergente;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rfi Rete Ferroviaria Italiana Spa Gruppo Ferrovie dello Stato;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/11/2009 il dott. M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta l’insussistenza del requisito del periculum in mora, in relazione al periodo di tempo intercorso dall’esclusione dell’offerta della ricorrente (20.07.2009, comunicata il giorno successivo) e dall’aggiudicazione definitiva (24.07.2009), alla proposizione del ricorso (notificato il 28.10.2009).

Ritenuto altresì ad un sommario esame l’insussistenza del difetto di motivazione paventato nel primo motivo, in quanto i contenuti riportati nel ricorso stesso si riferiscono alla sola fase conclusiva dell’esame delle giustificazioni, svoltasi in contraddittorio con la ricorrente (v. pag. 4 del doc. n. 9), che sono tuttavia integrati dalle considerazioni espresse anche nelle fasi precedenti (v. ad es. quanto contenuto nel verbale del 27.01.2009, doc. n. 8).

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