TAR Parma, sez. I, sentenza 2021-12-23, n. 202100306

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2021-12-23, n. 202100306
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202100306
Data del deposito : 23 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2021

N. 00306/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00214/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di PA (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 214 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Maria Salvatore Drogo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Annalisa Corradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- dell’ordinanza Dirigenziale R.U.O. -OMISSIS-del 1° ottobre 2020, con cui il Comune di Reggio Emilia ha ordinato all’odierno ricorrente la cessazione dell’attività di estetista in quanto esercitata in assenza di alcun titolo autorizzatorio;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Emilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2021 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

In data 22 settembre 2020 gli agenti del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di PA - si recavano presso il Centro “-OMISSIS-– Fisioestetica – Fisioterapia – Medicina estetica – Osteopatia” in -OMISSIS-a Reggio Emilia ed eseguivano un’ispezione igienico sanitaria alla presenza del signor -OMISSIS-, legale rappresentante del Centro stesso ed odierno ricorrente.

All’esito di tale ispezione i Carabinieri redigevano un rapporto, agli atti, in cui davano atto della circostanza che il signor -OMISSIS- “non era in possesso di alcuna documentazione autorizzativa (autorizzazione al funzionamento, SCIA, DIA etc) per l’esercizio di qualsivoglia attività con finalità estetica e/o sanitaria, rilasciata e/o presentata agli Enti locali competenti”, che nel Centro erano presenti macchinari per la depilazione e, inoltre, che nessun dipendente o collaboratore del centro, possedeva la qualifica di estetista.

Il giorno successivo, ossia in data 23 settembre 2020, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, preso atto degli accertamenti compiuti il giorno prima, inviava al Comune di Reggio Emilia nota n. -OMISSIS- (P), recante formale proposta di sospensione della sopra menzionata attività, avendo rilevato “in maniera oggettiva, inequivocabile ed inconfutabile” che tra le attività svolte all’interno dei locali del centro suddetto, ubicati al secondo piano dello stabile in -OMISSIS-, si effettuava lo svolgimento “da parte del titolare -OMISSIS- di trattamenti tipici dell’attività di estetista e, in particolare, dell’epilazione con luce o laser” .

Il Comune di Reggio Emilia eseguiva a sua volta controlli d’ufficio ed, istruendo la pratica, appurava che il ricorrente non aveva mai presentato SCIA relativamente al centro de quo e, pertanto, viste le violazioni segnalate da parte del Comando dei Carabinieri, adottava l’ordinanza R.U.O. n. -OMISSIS-del 1° ottobre 2020, con cui ordinava al signor -OMISSIS- “la cessazione dell’attività di estetica esercitata abusivamente nei locali ubicati in -OMISSIS- a far data dalla notifica del presente provvedimento” .

Avverso il sopra menzionato provvedimento ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 5 novembre 2020, il signor -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo il seguente articolato motivo:

- Violazione ed erronea applicazione di legge degli artt. 3, 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per violazione dei principi di buona fede e buona amministrazione ex art. 97 Costituzione; violazione, falsa applicazione nonché travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento di potere, contraddittorietà.

Si è costituito in giudizio, in data 19 novembre 2020, il Comune di Reggio Emilia, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.

All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 25 novembre 2020, è stata emessa l’ordinanza n. -OMISSIS-/2020 con cui è stata respinta la richiesta tutela cautelare “Considerato

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