TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-01-31, n. 201401242

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-01-31, n. 201401242
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201401242
Data del deposito : 31 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09727/2009 REG.RIC.

N. 01242/2014 REG.PROV.COLL.

N. 09727/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 9727 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Soc. Tlt Spa, n persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti B t G e M M, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Alessandria,129;



contro

il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle D'Aosta - in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del diniego sulla richiesta di assegnazione di un 2°^ Multiplex ;

del provvedimento del 3 agosto 2009, con il quale è stato attribuito il diritto d’uso temporaneo della frequenza ch 64 UHF da utilizzare via etere terrestre in tecnica digitale nell’area tecnica 1, Piemonte occidentale, corrispondente alle province di Torino e Cuneo in modalità SingleFreuency Network ( SFN);

della nota prot. 009129 del 20 luglio 2009, con il quale è stato comunicato che la D.G.P.G.S.R. del Dipartimento delle Comunicazioni, non ha potuto procedere alla verifica tecnica degli impianti dell’e.p. Telecupole, di cui alla domanda presentata da T.L.T. S.p.a. il 29.12.2008;

e, con motivi aggiunti,

del diniego di assegnazione di una risorsa frequenziale contenuto nella memoria difensiva depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato per conto del resistente Ministero, in data 9 giugno 2012, nonché di qualunque atto connesso, presupposto e/o consequenziale

e per l’accertamento

dell’illegittimità del diniego e dei comportamenti del resistente Ministero, nonché del diritto della ricorrente ad ottenere il completo risarcimento di tutti i danni subiti e subendi;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il Cons. D S e uditi, altresì, l’avv. Siciliano in sostituzione dell’avv. Mossali per la società ricorrente e l’avv. dello Stato Isabella Corsini;;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

Con l’atto introduttivo la società T.L.T. Spa, concessionaria per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale ed abilitata sin dal 2003 alla sperimentazione in tecnica digitale del CH 28 UHF di Torino, ed assegnataria dei diritti d’uso temporaneo della frequenza di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica Piemonte occidentale (province di Torino e Cuneo) giusta art. 2, delibera Agcom n. 294/09/CONS e delibera Agcom n. 181/09/CONS, individuata nel CH 64 UHF in modalità SFN (Single Frequency Network), impugna il provvedimento emarginato in epigrafe con cui l’intimato Ministero ha negato la sussistenza dei presupposti per accogliere l’istanza presentata in data 25 agosto 2009 e la successiva richiesta di riesame in data 26 agosto 2009, per ottenere l’integrazione dell’assegnazione frequenziale con una ulteriore risorsa, al fine di garantire la prosecuzione dell’esercizio della rete digitale attivata progressivamente tra il 2003 ed il 2008 attraverso gli impianti di cui alla domanda di operatore di rete del 29.12.2008.

Ha dedotto, al riguardo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 10 bis, legge n. 241/1990 e la violazione del diritto di difesa, lamentando la mancata comunicazione del preavviso di rigetto.

Con il secondo motivo ha dedotto, altresì, la violazione di legge per difetto o, quantomeno, grave genericità della motivazione; travisamento o erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere per difetto di istruttoria e lesione del giusto procedimento; violazione degli artt. 97 e 113 Cost. (principi di legalità, materialità, buon andamento e imparzialità nell’azione amministrativa).

Ritiene la società ricorrente che, nella specie, la competente Direzione del Ministero intimato non abbia esperito alcuna istruttoria tesa ad accertare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza presentata dalla medesima, attesa la genericità della motivazione indicata in proposito per la mancata assegnazione di un secondo multiplex consistente nella asserita insussistenza delle relative condizioni, senza altre specificazioni.

Con il terzo motivo, infine, deduce la violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a) e lett. c) della delibera Agcom n. 294/09/CONS; violazione dell’art. 2, comma 3, lett. a) e lett. c). delibera Agcom n. 200/08/CONS; violazione degli artt. 42, commi 2, 5 e 11, e 53 del d.lgs. n. 177/2005; violazione dei principi di affidamento, di buona amministrazione e di imparzialità nell’azione amministrativa; eccesso di potere per disparità di trattamento e per contraddittorietà tra più atti successivi.

Il provvedimento impugnato si pone in violazione dei principi e criteri individuati dall’Agcom con le delibere sopra richiamate di cui non risulta il rispetto nell’assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale alle emittenti operanti in ambito locale, non essendo stato tenuto in alcun conto che la ricorrente sin dal 2003 ha investito sulla tecnologia digitale presentandosi, al momento del passaggio dalla tecnica in analogico a quella digitale, in possesso di una rete diffusiva già all’avanguardia, circostanza questa che di per sé avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione all’accoglimento dell’istanza del secondo multiplex.

Evidenzia, infine la ricorrente, la disparità di trattamento tra emittenti nazionale ed operatori in ambito locale, quanto a criteri di assegnazione delle risorse frequenziali.

Conclude chiedendo, in accoglimento dei rassegnati mezzi, l’annullamento di tutti gli atti impugnati.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato per resistere al ricorso.

La Sezione, con l’ordinanza n. 6009/2009 del 18 dicembre 2009 ha accolto l’istanza cautelare presentata incidentalmente dalla società ricorrente, sulla base della seguente motivazione: “Considerato che il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris con riferimento alla dedotta carenza di motivazione del provvedimento di diniego ed alla violazione dell’art. 10bis della legge n. 241b del 1990”.

Successivamente, la Sezione è stata sollecitata dalla società ricorrente a valutare l’istanza depositata in data 4 aprile 2012 per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 6009/2009, con cui è stata lamentata l’inerzia della resistente Amministrazione che, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, non ha ottemperato a quanto statuito da questo giudice ed è stata ribadita la perdurante attualità dell’interesse ad ottenere un 2^ multiplex, stante la imminente assegnazione di frequenze di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, dovuta alla liberazione della banda 709-862 MHz giusta decreto 23 gennaio 2012.

Peraltro, con ordinanza n. 2094/2012del 15 giugno 2012, la Sezione ha dichiarato l’improcedibilità dell’istanza di esecuzione delle misure cautelari accordate con l’ordinanza n. 6009/2009, avuto riguardo sia a quanto rappresentato dall’Avvocatura erariale con la memoria depositata in data 9 giugno 2012, da cui è emerso che i competenti uffici si erano attivati in ordine alla nuova domanda medio tempore presentata dalla società ricorrente, costituitasi in Consorzio con altre due società, di assegnazione di una seconda risorsa frequenziale, sia alla dichiarazione della medesima società, in ragione di quanto sopra, di non avere più interesse alla decisione sull’istanza in data 4 aprile 2012, ritenendo, ormai, necessaria, una decisione della causa nel merito.

Quindi, con atto per motivi aggiunti, depositati in data 5 ottobre 2012, la società ha impugnato il diniego di assegnazione di una risorsa frequenziale, contenuto nella memoria difensiva depositata dall’Avvocatura dello Stato, sopra richiamata, deducendo in proposito, la violazione dell’art. 2, comma 2, lett. e), delibera Agcom n. 294/09/CONS; violazione ed inosservanza dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità, leale collaborazione, efficienza e non discriminazione nell’azione della P.A. (art. 97 Cost.), nonché dei criteri di economicità, efficacia e trasparenza dell’operato della P.A. ex art. 1, legge n. 241/1990; violazione del principio di affidamento; violazione dell’art. 53, d.lgs. n. 177/2005; eccesso di potere per difetto di istruttoria; disparità di trattamento; difetto di motivazione; violazione degli artt. 4, 13, 14 e 27 del d.lgs. 259/2003.

Lamenta, in sostanza, la ricorrente che se il resistente Ministero avesse operato in ossequio dei principi sopra richiamati, prima della approvazione delle norme contenute nella legge di stabilità per il 2011 (art. 1, commi da 8 a 13 ter della legge n. 220/2010) le avrebbe senz’altro assegnato il ch 69 UHF, pro tempore attribuibile alle emittenti locali nelle aree digitalizzate, ovvero il ch. 54 UHF, quantomeno in via provvisoria, sino all’espletamento della gara del c.d. “digital dividend”.

Lamenta, altresì, la ricorrente il contrasto con i principi espressi nell’art. 53, T.U. Radiotelevisivo, in base a cui deve essere incoraggiato l’uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, e la violazione degli obiettivi recati nell’art. 13, 5° comma, lett. d), secondo cui il Ministero, nell’ambito delle proprie competenze,

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