TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2013-12-04, n. 201310455

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2013-12-04, n. 201310455
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201310455
Data del deposito : 4 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 16758/1999 REG.RIC.

N. 10455/2013 REG.PROV.COLL.

N. 16758/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16758 del 1999, proposto da:
D G, rappresentato e difeso dall'avv. O A, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, via Terenzio, n.7;

contro

Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per l'annullamento

della nota del 20 maggio 1999 della commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali, con la quale il ricorrente è stato ritenuto inidoneo al servizio di polizia per accertato difetto dei requisiti attitudinali di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 259 del 1991, del bando del concorso pubblico per il reclutamento di 1000 allievi operatori tecnici di polizia pubblicato nella G.U. n. 25 del 26 marzo 1996 nell’ambito del quale l’inidoneità è stata pronunziata, di ogni altro atto connesso in parte qua , tra cui il richiamato D.P.R. 259/1991 e gli atti adottati dalla commissione di cui sopra.


Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 25 novembre 2013 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso originariamente interposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, poi trasposto innanzi a questo Tribunale, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, che, nell’ambito del concorso pubblico per il reclutamento di 1000 allievi operatori tecnici di polizia pubblicato nella G.U. n. 25 del 26 marzo 1996, lo ha ritenuto inidoneo al servizio di polizia per il difetto dei requisiti attitudinali di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 259 del 1991.

L’azione impugnatoria è stata estesa, per quanto di interesse, agli altri atti di cui in epigrafe.

Avverso gli atti gravati il ricorrente ha dedotto, mediante l’atto introduttivo del giudizio, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del bando di concorso, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, difetto di motivazione (primo motivo), illegittimità del D.P.R. 259/1991 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., disparità di trattamento, illogicità ed eccesso di potere (secondo motivo).

In particolare, l’interessato, evidenziando che nel regolare dipanarsi della sua esistenza anche sul piano familiare i disturbi psicologici attribuitigli nel provvedimento non si sono mai manifestati, si è innanzitutto doluto della motivazione del provvedimento, che ritiene stereotipata e apodittica e pertanto inidonea a far comprendere le ragioni della determinazione negativa.

Il ricorrente ha altresì sostenuto come i requisiti previsti dalla norma epigrafata per l’accesso al ruolo di operatore tecnico di polizia, di cui è stata accertata la carenza nella fattispecie, che sarebbero pressoché gli stessi richiesti per l’accesso al ruolo di allievo agente, risultino ictu oculi sovradimensionati rispetto ai compiti affidati alla figura professionale di cui si discute, che consistono in attività esecutive di livello elementare.

La scelta di introdurre tali requisiti sarebbe pertanto, secondo il ricorrente, illogica e irragionevole e contravverrebbe ai principi costituzionali di proporzionalità, di diritto al lavoro, di accesso ai pubblici impieghi, al divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, anche perché si tratterebbe di giudizi psicologici, in quanto tali carenti di parametri valutativi scientifici incontroversi.

Mediante i motivi aggiunti il ricorrente ha lamentato eccesso di potere, violazione della legge 241/1990 e del bando di concorso, violazione dell’art. 7 della l. 241/1990, difetto di motivazione (primo motivo), eccesso di potere e difetto di motivazione, violazione del d.m. 7 aprile 1999, violazione dell’art. 6 del D.P.R. 259/1991 (secondo motivo), incompetenza e violazione dell’art. 5 del D.P.R. 259/1991.

In dettaglio, preso atto dei documenti depositati dall’amministrazione resistente, mediante l’analisi di tutti i passaggi logici delle argomentazioni poste a sostegno dell’inidoneità, ritenute prive di reale significato, il ricorrente ha rafforzato le doglianze di carente motivazione già introdotte.

Il ricorrente ha poi lamentato che il gravato giudizio – rispetto alle prove previste dal D.P.R. 259/1991, ovvero tests individuali e collettivi, integrati da colloquio – evidenzia solo l’esito del colloquio e non reca alcuna menzione delle altre prove collettive e individuali sostenute dall’interessato.

Infine, ha lamentato il ricorrente l’irregolare composizione della commissione di esame nella seduta di predisposizione dei criteri di massima e nella seduta del 20 maggio 1999 nell’ambito della quale è stato sottoposto a valutazione.

Esaurita l’illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti gravati, parte ricorrente ne ha domandato l’annullamento.

Si è costituito in resistenza il Ministero dell’interno.

Con decreto presidenziale 16 novembre 2011, n. 11059, il ricorso è stato dichiarato perento.

Con decreto presidenziale 9 maggio 2013, n. 10242, il decreto di perenzione è stato revocato ed è stata disposta la reiscrizione del ricorso sul ruolo del merito.

La controversia è stata indi trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 25 novembre 2013.

2. Il ricorso è infondato.

3. Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico di cui in narrativa per il reclutamento di 1000 allievi operatori tecnici di polizia ed è stato ritenuto inidoneo per il difetto dei requisiti attitudinali.

Vengono indi in rilievo nella controversia, ratione temporis , gli artt. 2 e 6 del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 259, “Regolamento recante i requisiti attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato e i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato”, poi abrogato dall'art. 8 del d.m. 30 giugno 2003, n. 198.

L’art. 2 del D.P.R. 259/1991 prevede che in capo ai candidati ai concorsi per la nomina a operatore tecnico e revisore dei ruoli tecnico-scientifici o tecnici della Polizia di Stato debbano essere accertati i seguenti requisiti attitudinali:

a) livello evolutivo che consenta il processo di integrazione dei tratti salienti della personalità, tenuto conto della maturazione globale, dell'esperienza di vita, della stima di sé e del senso di responsabilità;

b) controllo emotivo inteso come capacità di contenere i propri atti dominando o inibendo manifestazioni emotivo-impulsive;

c) efficienza intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate e denoti capacità di osservazione e adeguati poteri mnemonici ed attentivi;

d) adattabilità intesa come capacità di stabilire rapporti soddisfacenti con l'ambiente di lavoro, tenuto conto della socievolezza e della predisposizione al gruppo.

L’art. 6 del D.P.R. 259/1991 prevede che ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali la commissione dei selettori proponga al candidato una serie di tests, collettivi ed individuali, predisposti con riguardo alle funzioni ed ai compiti dei ruoli e delle qualifiche cui il medesimo aspira, aggiornati sulla base di una specifica collaborazione con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale, e approvati con decreto del Ministro dell'interno, nonché un colloquio.

Conclude l’art. 6 stabilendo che il giudizio di inidoneità, riportato in sede d'accertamento delle qualità attitudinali, comporta l'esclusione dal concorso.

4. Esaurita la sintetica ricognizione della normativa di riferimento della controversia, va affrontata prioritariamente la questione di se, come sostiene il ricorrente, l’apposizione dei predetti requisiti da parte dell’art. 2 del D.P.R. 259/1991 per il profilo professionale considerato si presti a essere criticata sotto il profilo della proporzionalità tra la loro portata e il tipo di mansioni che l’aspirante all’impiego quale operatore tecnico della Polizia di Stato è destinato a svolgere ovvero per la violazione dei principi fondanti del vigente ordinamento, anche in tema di diritto al lavoro e accesso all’impiego pubblico.

La risposta è negativa.

Risulta dirimente, al riguardo, la constatazione che i principi e le regole di garanzia invocate dal ricorrente rafforzano e non rendono recessivo l’interesse pubblico – a cui presidio sono poste tutte le prove concorsuali, ivi compresa quella attitudinale – a che un soggetto che aspiri all’impiego quale operatore tecnico della Polizia di Stato sia in grado di inserire efficientemente il proprio operato nelle dinamiche strutturali e operative di una istituzione connotata da una struttura rigidamente gerarchica e operante in un settore caratterizzato da un elevato grado di difficoltà, connesso all’assolvimento dei doveri propri della forza pubblica.

Correttamente, pertanto, la disposizione dell’art. 2 del D.P.R. 259/1991 richiede che l’aspirante operatore tecnico di polizia sia in possesso di una serie di caratteristiche che, afferendo, per un verso, specificamente alla sfera personale del candidato, che è quella implicata dalla valutazione attitudinale, e denotando, per altro verso, un complesso di qualità caratteriali, intellettive e psichiche che si situano a un livello di positività che comunque non travalica l’ordinarietà, risultano armoniche rispetto al predetto interesse pubblico e ben calibrate rispetto ai precipui compiti affidati alla figura professionale esecutiva di cui si discute

Chiarito, in forza di quanto sopra, che la linea portante della censura in esame non merita condivisione, risultano non convincenti anche le altre argomentazioni satellitari che pure il ricorrente pone a base della stessa.

In particolare, nulla muta considerando l’elementarietà dei compiti da svolgersi da parte dell’operatore di polizia, tematica che risulta estranea all’oggetto dell’indagine richiesta dall’art. 2 del D.P.R. in parola, che non attiene alla preparazione tecnica bensì alla valutazione attitudinale, e l’apparentamento dei requisiti attitudinali previsti dalla stessa norma con quelli previsti dall’art. 4 del D.P.R. 904/1983 per l’allievo agente di polizia, che, anche laddove accertato come esistente, non farebbe emergere, alla luce di quanto sin qui osservato, alcuna distonia regolatoria.

5. Escluso che i requisiti richiesti in capo all’aspirante operatore tecnico di polizia dall’art. 2 del D.P.R. 259/1991 possano oggi essere censurati per sovrabbondanza, come ritenuto dal ricorrente, va a questo punto rilevato che alla luce del combinato disposto tra la predetta disposizione e l’art. 6 dello stesso D.P.R. 259/199, e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa in linea generale (da ultimo, Tar Lazio, I- te r, sentenza breve 19 novembre 2012, n. 9502), la valutazione psico-attitudinale consiste in un complesso procedimento che mira ad accertare la propensione o l’attitudine del soggetto chiamato all’espletamento degli specifici e peculiari compiti cui verrà addetto una volta impiegato in seno ad una Forza di Polizia e che a tal fine ciò che conta è il giudizio complessivo che, al termine di detto procedimento, gli organi a ciò preposti hanno espresso sull’attitudine dell’aspirante, come, del resto, chiarisce inequivocabilmente l’art. 6, comma 3, del D.P.R. 259/1991).

Nei confronti di tale giudizio, racchiuso nelle formule alternative di “idoneo” ovvero “non idoneo”, tecnicamente sufficienti a giustificare la decisione adottata, trattandosi di una valutazione strettamente tecnica, governata, come visto, da regole di indagine e da metodi di valutazione ad essa peculiari, il sindacato di questo giudice è notoriamente circoscritto alla disamina dei presupposti oggetto della valutazione, alla logicità di questa ed alla congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite.

Nella fattispecie, la motivazione del giudizio di inidoneità non fa emergere alcuna delle censure denunziate dal ricorrente, essendo coerente con le argomentazioni che lo sostengono e del tutto adeguata a illustrare e far comprendere le ragioni del giudizio negativo, che è bene ribadire, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, non attiene a presunti disturbi della sfera psicologica ma esclusivamente alla propensione o all’attitudine all’espletamento dei compiti connessi con la figura dell’operatore tecnico della Polizia di Stato.

A fini di completezza espositiva, si ritiene opportuno richiamare tali motivazioni, che sono state compendiate come di seguito.

“Livello evolutivo: personalità evoluta, ma non ben armonizzata nei tratti salienti, in soggetto con spunti di insofferenza, a tratti difeso. Riferisce esperienze di lavoro non completamente gratificanti (per l’insicurezza).

Controllo emotivo: al colloquio non è sempre sincero. Qualche nota tensiva in sede sperimentale. Reattivo agli stimoli offerti e non sempre riesce a controllare una certa difficoltà ad accettare le regole della vita di gruppo.

Efficienza intellettuale: intellettivamente dotato, non difetta di intraprendenza. Nei giudizi si lascia condizionare dai personalismi.

Adattabilità: poco adattabile ad ambiente regolato da norme rigide e a compiti meramente esecutivi, potrebbe incontrare difficoltà di inserimento”.

6. Accertata la congruità della motivazione posta a base del gravato giudizio di inidoneità, non restano da affrontare che le due ultime doglianze ricorsuali, le quali si rivelano insuscettibili di condurre all’esito sperato dal ricorrente.

Si osserva, infatti, in primo luogo, che non è vero che il giudizio non faccia menzione delle altre prove (rispetto al colloquio) previste dal D.P.R. 259/1991 e sostenute dal ricorrente, che sono state espressamente richiamate nel verbale del 20 maggio 1999, che ha valutato il ricorrente non idoneo all’esito del complessivo procedimento volto all'accertamento delle qualità attitudinali.

Infine, va respinta per assoluta genericità la censura con la quale il ricorrente afferma l’irregolarità della composizione della commissione di valutazione sia nella seduta relativa all’apposizione dei criteri predeterminati di valutazione che nella predetta seduta del 20 maggio 1999.

7. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Il Collegio ravvisa nondimeno giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

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