TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-03-11, n. 202400362

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-03-11, n. 202400362
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400362
Data del deposito : 11 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2024

N. 00362/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00916/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 916 del 2019, proposto da
-O-, in proprio e nella qualità di titolare della omonima Ditta individuale “-O-”, rappresentato e difeso dagli avvocati A M e F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;



per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento del 3 luglio 2019 prot. n. -O-, notificato in pari data, con cui il Prefetto di Lecce ha “ sospeso - per mesi sei a decorrere dalla data di notifica del presente atto - la licenza di deposito di sostanze esplodenti di IV e V categoria n. -O- rilasciata al ricorrente il 20 giugno 2017 e quella n. -O- rilasciata in data 07 febbraio 2008, con la quale il medesimo è stato autorizzato all'esercizio del mestiere di pirotecnico….”;

- e di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;

Vista l’istanza depositata il 4 marzo 2024, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c ), e 85, comma 9, c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2024 il dott. Marco Martone e uditi l’Avv. A. Tolomeo, in sostituzione degli Avv.ti A. Matranga e F. Meo, pe la parte ricorrente, e l’Avvocato dello Stato G. Marzo per la P.A. resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 5 luglio 2019, tempestivamente depositato, -O-, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima Ditta individuale, con sede in -O-, premesso di svolgere il mestiere di pirotecnico e l’attività di deposito e vendita di sostanze esplodenti nel predetto Comune di -O-, ha esposto di aver ricevuto in data 11 aprile 2019, presso la propria sede, un controllo da parte della Questura di Lecce, all’esito del quale erano state riscontrate presunte irregolarità (precisamente: la presenza di materiale esplodente privo di certificazioni ed omologazioni C.E.), e che, per tale motivo, con nota della Prefettura di Lecce del 17 giugno 2019 prot. n. -O- - notificata in data 1° luglio 2019 - gli era stato comunicato l’avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., volto alla revoca della licenza di p.s. prot. n. -O- rilasciata, in proprio favore, il 20 giugno 2017, con assegnazione del termine di 10 giorni, decorrenti dalla comunicazione della predetta nota prefettizia, per la presentazione di eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm..

L’odierno ricorrente ha, quindi, dedotto che in data 3 luglio 2019 - ossia, soltanto due giorni dopo la notifica della nota prot. n. -O-/2019 suindicata - la Prefettura di Lecce, gli aveva notificato un provvedimento di sospensione per sei mesi della licenza di p.s. di cui trattasi “ considerato che il Sig. -O- non ha prodotto osservazioni ”.

1.1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, eccependone l’illegittimità, ha impugnato il provvedimento 3 luglio 2019 prot. n. -O-, notificato in pari data, con cui la Prefettura di Lecce, ai sensi dell’art. 10 del R.D. n. 773/1931, ha sospeso “ per mesi 6 a decorrere dalla data di notifica del presente atto - la licenza di deposito di sostanze esplodenti di IV e V categoria n. -O- del 20.06.2017 e quella n. -O- rilasciata in data 07.02.2008, con la quale il medesimo è stato autorizzato all’esercizio del mestiere di pirotecnico ” ed ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

1.2. A sostegno del gravame, il ricorrente ha articolato le seguenti censure sinteticamente enunciate.

1.3. Con unico ed articolato motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 del T.U.L.P.S. R.D. n. 773/1931 - eccesso di potere per contraddittorietà

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