TAR Trieste, sez. I, sentenza 2018-03-12, n. 201800064

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2018-03-12, n. 201800064
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201800064
Data del deposito : 12 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/03/2018

N. 00064/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00429/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 429 del 2016, proposto da:
B T e M C, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato C B, domiciliati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25, comma 1-ter, del c.p.a., presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal difensore nell’epigrafe del ricorso;

contro

Comune di Povoletto, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M T, domiciliato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25, comma 1-ter, del c.p.a., presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal difensore nell’epigrafe del ricorso;

nei confronti di

Ilva Gregoroni e Maria Gregoroni, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

- dell’ordinanza n. 8190, reg. ord. n. 41 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in data 2.8.2016, notificata il 18.8.2016;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non noto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Povoletto;

Viste le memorie difensive;

Vista la dichiarazione di avvenuta demolizione del manufatto abusivo resa dal difensore di parte ricorrente nel corso dell’udienza pubblica del 21 febbraio 2018 e il conseguente rilievo di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, formulato dal Collegio ex art. 73, comma 3, c.p.a.;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, conduttori dell’immobile che insiste sull’area sita nel Comune di Povoletto, frazione Salt, via E. di Colloredo n. 51, censita al foglio catastale 24, mappale 453, di proprietà delle signore Gregoroni Ilva e Gregoroni Maria, chiedevano l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in epigrafe compiutamente indicata, denunciandone l’illegittimità per violazione di diverse disposizioni di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.

Il Comune intimato si costituiva in giudizio per resistere al ricorso e invocarne la reiezione.

Le parti dimettevano documenti e memorie.

In prossimità dell’udienza pubblica del 21 febbraio 2018, fissata per la trattazione del merito, le parti presentavano istanza congiunta di breve rinvio a cagione dell’asserita pendenza di trattative.

All’udienza su indicata il difensore dei ricorrenti chiariva, peraltro, che, nelle more del giudizio, i ricorrenti medesimi avevano ottemperato all’ordine di demolizione e messa in pristino, ma che il Comune non aveva ancora provveduto all’accertamento di rito. Unicamente per tale ragione avevano, invero, invocato il differimento dell’udienza di trattazione. Il Collegio, appreso un tanto, rilevava, quindi, ex art. 73, comma 3, c.p.a. l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, accordando, in ogni caso, il rinvio richiesto.

La causa veniva, così, chiamata all’udienza pubblica del 7 marzo 2018, nel corso della quale il difensore del Comune confermava l’intervenuta demolizione. Le parti convenivano, quindi, in ordine alla sussistenza dei presupposti per la declaratoria d’improcedibilità, a spese compensate.

L’affare veniva introitato.

Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Il Collegio ritiene, invero, che l’intervenuta demolizione dell’opera abusiva e la dichiarazione resa dalle parti certifica che nessun effetto utile può essere conseguito da parte ricorrente con l'accoglimento del ricorso (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1).

A norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo ne va, pertanto, dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.

Le spese possono essere, in ogni caso, compensate per intero tra le parti, come dalle medesime convenuto.

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