TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2023-10-28, n. 202300335
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Testo completo
Pubblicato il 28/10/2023
N. 00335/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00304/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura della di Udine n. 832/23 daspo dd 07/07/23 con il quale si “ FA DIVIETO di accedere, per anni 2 a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, a tutte le manifestazioni calcistiche ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 il dott. L E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il provvedimento emanato dalla Questura di Udine, recante il divieto di accedere alle manifestazioni sportive (c.d. daspo ) per il periodo di due anni, per condotte riconducibili al disposto dell’art. 6, comma 1, lett. b) della legge 401/1989.
1.1. Il ricorrente è risultato, infatti, essere l’autore di un video girato in occasione della partita di calcio di Serie A -OMISSIS-, nel quale il medesimo rivolgeva “reiterate critiche all'operato della Polizia di Stato e delle specifiche ingiurie nei confronti di due operatori che si trovano sul terreno da gioco per cercare di contrastare gli scontri tra le opposte tifoserie”. Il video è stato poi oggetto di diffusione tramite Whatsapp e i canali social .
1.2. Sono proposti i seguenti motivi:
I. “Violazione di legge ai sensi dell’art. 595 e 341-bis c.p. in relazione all’art. 6 lettera c) l. 401/89” ;
II. “Insussistenza della fattispecie di cui all’art. 414 c.p. in relazione all’art. 6 c. 1 lettera c) e art. 6 c. 1 lettera b) l. 401/89” ;
III. “Violazione di legge ex artt. 3 e 10 l. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del questore in relazione all’ istruttoria e al principio di gradualità della sanzione.
IV. “Violazione di legge ex art. 6 l. 377/01 ed eccesso di potere per difetto ed indeterminatezza dei presupposti, in merito ai luoghi d’accesso/transito/trasporto da e per gli impianti sportivi nonché in merito alle manifestazioni sportive inibite.”
2. L’amministrazione resistente ha argomentato per il rigetto del ricorso.
3. All’udienza in camera di consiglio del 25 ottobre 2023, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Tribunale ha informato le parti dell’intenzione di decidere il merito del giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 del c.p.a. Con l’assenso dell’amministrazione, il ricorrente ha prodotto il video di cui è causa. Il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il primo motivo lamenta la violazione di legge operata nel considerare i reati di cui agli artt. 595 (diffamazione) e 341- bis (oltraggio a pubblico ufficiale) c.p. tra quelli idonei a giustificare il divieto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c) della legge 401 del 1989, che reca un elenco tassativo e non estendibile.
4.1. Il motivo è infondato. Il provvedimento è stato espressamente irrogato ai sensi della lett. b) del medesimo articolo 6, comma 1. Tale disposizione non è formulata attraverso il richiamo a specifiche fattispecie penali, ma attraverso un più elastico riferimento ad una “condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di