TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2015-12-09, n. 201501850

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2015-12-09, n. 201501850
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201501850
Data del deposito : 9 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00162/2015 REG.RIC.

N. 01850/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00162/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 162 del 2015, proposto da:
F B, rappresentato e difeso dall'avv. F T, elettivamente domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B;

contro

Comune di Trebisacce, in persona del suo Sindaco in carica;

e con l'intervento di

G B, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa S.M. Gentile, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avv. Tommaso Ricci, in Catanzaro, alla via G. Alberti, n. 27;

per l'annullamento

- dell'ordinanza emessa dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Trebisacce in data 10 novembre 2014, n. 74, con la quale è stato ordinato a F B il ripristino delle opere eseguite, consistenti “in avvenuta realizzazione di apertura su muro in calcestruzzo armato posto al piano seminterrato in contrasto con le norme vigenti e relativa installazione di porta in metallo” ;

- nonché degli anteriori e connessi e dei successivi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di intervento di G B;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2015 il dott. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Con ordinanza del 3 giugno 2014, n. 28, il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Trebisacce ha ordinato a F B di sospendere i lavori da lui intrapresi senza titolo abilitativo e consistenti nella realizzazione di un’apertura sul muro perimetrale di un immobile di sua proprietà, sito nel territorio comunale e riportato in catasto al foglio 24, particella 293, ricadente in zona B1.1.

Il destinatario del provvedimento ha presentato memoria difensiva per contestare il provvedimento notificatogli.

Nondimeno, l’amministrazione comunale ha comunque ritenuto che le opere realizzate fossero prive di titolo abilitativo e in contrasto con l’art. 12 delle norme tecniche d’attuazione del vigente strumento urbanistico. Quindi, con nota dell’1 ottobre 2014, prot. n. 9760, il Comune di Trebisacce ha comunicato a F B che avrebbe potuto proporre SCIA in sanatoria, corredata da assenso condominiale, e così mantenere l’opera realizzata;
in mancanza, sarebbe stato emesso provvedimento di diniego (sic).

Con ordinanza del 10 novembre 2014, n. 74, il responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Trebisacce ha ordinato a F B il ripristino delle opere, non avendo egli attivato la procedura finalizzata all’ottenimento del titolo edilizio.

2.1. - F B ha impugnato l’ordinanza da ultimo citata, chiedendone l’annullamento.

2.2 - Il Comune di Trebisacce, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non ha preso parte al giudizio.

2.3. - E’ intervenuto, invece, G B, il quale ha dichiarato di avere interesse al mantenimento del provvedimento impugnato in quanto condomino del fabbricato condominiale di via Guicciardini n. 8.

Più nello specifico, egli ha illustrato che l’apertura munita di porta messa in opera dal ricorrente dà proprio sull’area esterna di pertinenza del citato fabbricato condominiale;
dunque, egli nutre interesse a che tale apertura venga eliminata, mediante riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Ciò posto, l’intervenuto ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto F B avrebbe omesso di notificarlo ad almeno uno dei controinteressati.

Nel merito, ha dedotto l’infondatezza del ricorso.

3. - Decidendo sull’istanza cautelare presentata dal ricorrente, questo Tribunale Amministrativo Regionale ha sospeso il provvedimento impugnato con ordinanza del 5 marzo 2015, n. 103.

Il ricorso è stato quindi discusso nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 18 novembre 2015.

4. - In via preliminare, il Collegio osserva che il ricorso è ammissibile.

Invero, nell'impugnazione di un'ordinanza di demolizione non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall'esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo avesse provveduto a segnalare all'amministrazione l'illecito edilizio da altri commesso (Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 2012, n. 3212;
più di recente, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 12 dicembre 2014, n. 6138).

5. - Venendo al merito del ricorso, possono essere esaminati congiuntamente i motivi di ricorso indicati con i nn. 1), 2) 3) e 5).

5.1.1.- Con il primo, F B ha dedotto che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché non terrebbe in nessuna considerazione il fatto che l’apertura nel muro e l’installazione della porta sarebbero state operate in forza di una relazione asseverata depositata in data 26 febbraio 1996, prot. n. 1501;
tale relazione, infatti, non sarebbe stata né ritenuta valida, né annullata.

5.1.2. - Con il secondo motivo, ci si duole che, ove mai il titolo fosse stato ritenuto illegittimo, esso avrebbe dovuto essere annullato secondo le regole dell’autotutela, tenendo in adeguata considerazione il legittimo affidamento del ricorrente nella validità del proprio titolo.

5.1.3. - Con il terzo motivo si assume che non vi sarebbe alcuna prova che i lavori de quibus siano stati eseguiti di recente, e non in epoca immediatamente successiva alla relazione asseverata del 26 febbraio 1996.

5.1.4. - Con il quinto motivo di ricorso F B ha dedotto che l’apertura di una porta sul muto perimetrale rientrerebbe nell’attività edilizia libera, e dunque non potrebbe essere ordinata la riduzione in pristino delle opere realizzate.

5.2. - I quattro motivi sono nel loro complesso infondati.

5.3. - Va premesso in fatto che in data 26 febbraio 1996 F B ha depositato presso il Comune di Trebisacce relazione tecnica asseverata ai sensi dell’art. 26 l. 28 febbraio 1985, n. 47, con la quale ha comunicato la prossima realizzazione dell’apertura de qua e l’installazione della relativa porta.

5.4. - Deve ricordarsi che la norma appena citata stabiliva che “non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive” .

Il secondo comma precisava che in tali casi, “contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti” .

In estrema sintesi, la normativa appena trascritta non disciplinava uno specifico procedimento finalizzato alla formazione di un titolo edilizio, ma si limitava ad enumerare alcuni interventi per i quali non era necessario alcun titolo abilitativo, rientrando essi nell’ambito dell’attività edilizia libera.

Per tali ipotesi, però, incombeva sul privato l’obbligo di presentare, contestualmente all’avvio dei lavori e con il ministero di un professionista abilitato alla progettazione, una relazione sui lavori stessi.

5.5. - E’ dunque in radice errato parlare, nel caso di specie, di esistenza di un titolo edilizio, formatosi in forza della relazione asseverata presentata in data 26 febbraio 1996, che il Comune di Trebisacce non avrebbe potuto ignorare allorché ha emesso il provvedimento oggetto di impugnativa.

Ciò perché, come appena precisato, la presentazione della relazione asseverata non conduceva alla formazione di un provvedimento amministrativo abilitativo, ma si riconnetteva all’avvio di attività edilizia libera.

Piuttosto, occorre verificare se l’opera posta in essere da F B rientrasse nel perimetro dell’attività edilizia libera e dunque fosse realizzabile senza specifico titolo abilitativo.

5.6. - Ebbene, è pacifico tanto nella giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Basilicata, 20 aprile 1984, n. 36;
T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. I, 6 novembre 2000, n. 3484) che nella giurisprudenza penale (Cass. Pen., Sez. III, 19 ottobre 1987, n. 2581;
Cass. Pen., 25 febbraio 1988, n. 1806;
Cass. Pen., Sez. III, 17 aprile 2012, n. 41162) che l’apertura di una porta sul muro perimetrale di un edificio necessiti di titolo abilitativo e non rientri nel perimetro dell’attività edilizia libera.

D’altro canto, tale conclusione appare evidente in ragione proprio dell’art. 26 l. 28 febbraio 1985, n. 47, in forza del quale il ricorrente ha a suo tempo ritenuto di poter limitarsi a presentare relazione asseverata. Esso, infatti, riconduce all’attività edilizia libera solo le opere interne, conformi agli strumenti urbanistici, che non modifichino la sagoma e il prospetto dell’edificio.

E’ chiaro che l’apertura di una porta sul muro perimetrale, comportando la modifica del prospetto dell’edificio, giammai può rientrare nell’ambito dell’attività edilizia libera.

D’altro canto, anche alla luce dell’attuale art. 6 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur nelle varie formulazioni che si sono succedute nel tempo, l’apertura di una porta sul muro perimetrale di un edificio necessità di apposito titolo abilitativo.

Conseguentemente, e senza che rilevi la data di realizzazione dell’apertura di cui si discute, si rivela legittimo il provvedimento repressivo adottato dal Comune di Trebisacce, considerato che l’opera è stata realizzata in assenza del necessario titolo abilitativo.

6. - Con il quarto motivo di ricorso viene dedotto l’errore in cui sarebbe incorso il Comune di Trebisacce nel ritenere la necessità dell’assenso condominiale per rilasciare il titolo abilitativo in sanatoria.

Il motivo è privo di rilievo.

Ed invero, oggetto del ricorso non è il diniego di un mai richiesto titolo abilitativo in sanatoria – eventualmente motivato con il mancato assenso del condominio di via Guicciardini n. 8 all’apertura dell’accesso –, bensì il provvedimento repressivo dell’abuso edilizio.

7. - Anche gli ultimi due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente.

7.1. - Con il sesto motivo si deduce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per non aver essa indicato l’Autorità giudiziaria d’innanzi alla quale si sarebbe potuto proporre ricorso.

7.2. - Con l’ultimo motivo di ricorso ci si duole della mancata indicazione del termine di impugnazione.

7.3. - I due motivi sono inammissibili per carenza di interesse.

Infatti, F B ha ritualmente proposto ricorso, nei termini legislativamente previsti, d’innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dotato di giurisdizione e competenza.

Dunque, egli non ha motivo di dolersi della mancanza di indicazioni circa le modalità per ottenere tutela giurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo

8. - In conclusione, e previa rimeditazione dell’orientamento espresso in sede cautelare, il ricorso deve trovare rigetto.

9. - Nulla sulle spese tra ricorrente e amministrazione intimata, non costituita.

Possono essere compensate le spese di lite tra il ricorrente e l’intervenuto, tenuto conto che quest’ultimo ha proposto un’eccezione in rito palesemente infondata e che il suo intervento in giudizio non rivestiva il carattere della necessità.

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