TAR Catania, sez. III, sentenza 2016-09-13, n. 201602227

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2016-09-13, n. 201602227
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201602227
Data del deposito : 13 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/09/2016

N. 02227/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01423/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1423 del 2014, proposto da D G P, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Tomaselli C.F. TMSMZG64P14C351V, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Vincenzo Giuffrida, 107/A;

contro

Comune di Catania, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso per legge dall'A B C.F. BRBGTA55S66F214E, domiciliata in Catania, Via Umberto 151;

per l’esecuzione

del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 2291/12 emesso al Tribunale di Catania.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con decreto ingiuntivo n. 2291/2012, del 6.10.2012, il Tribunale di Catania condannava il Comune di Catania al pagamento di euro 91.681,74 (oltre interessi, spese generali, compensi ed onorari di causa, IVA e CPA) in favore del Sig. D G P.

Detto decreto, notificato in data 25.10.2012, non era opposto dal Comune intimato (cfr. certificazione del 21.3.2013 della competente cancelleria del Tribunale di Catania) il quale non provvedeva a darvi esecuzione.

Munito della formula esecutiva il 14.01.2013, il titolo veniva notificato, in tale forma, il 15.2.2016.

Non avendo ricevuto il pagamento delle somme ingiunte, il Sig. D G P ha proposto il ricorso in esame, al fine di ottenere il dovuto adempimento, anche a mezzo di commissario ad acta.

Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Catania il quale ha rilevato che “la Direzione Risorse Umane e Organizzazione, I° Servizio ha emesso i provvedimenti di pagamento meglio descritti nell’allegato che si produce” ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del presente giudizio.

Nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato, non avendo l’Amministrazione resistente dimostrato di avere adempiuto alla doverosa esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo in epigrafe.

Rileva, infatti, il Collegio che i mandati di pagamento, menzionati dal Comune di Catania per provare l’avvenuto pagamento favore della parte ricorrente, risultano solo emessi, mentre non si evince se gli stessi siano stati effettivamente pagati (essendo privi di quietanza o di attestazione del pagamento da parte della tesoreria) e se, dunque, il ricorrente abbia effettivamente riscosso le relative somme.

Deve, pertanto, essere affermata la persistenza dell’obbligo in capo all’Amministrazione di ottemperare al giudicato.

La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori: sono dovute, cioè, le spese successive all’emanazione del titolo di cui si chiede l’esecuzione, quali le spese di registrazione, che rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza che sia necessaria al riguardo un’espressa statuizione del giudice.

Il Comune intimato dovrà dare esecuzione al decreto ingiuntivo i in epigrafe entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni sessanta decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.

Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Catania, con facoltà di conferire delega per l’espletamento dell’incarico ad idoneo funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale del Governo.

Insediandosi entro dieci giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni sessanta dal suo insediamento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Il compenso del commissario, da calcolare ai sensi dell'art. 2 D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla ricorrente.

Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 D.P.R. 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).

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