TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-05-03, n. 202300713

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-05-03, n. 202300713
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300713
Data del deposito : 3 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2023

N. 00713/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00705/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 705 del 2022, proposto da
A.S.D. Sporting Club Pugilistica Scrocchia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G D M e A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A P, R F e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione,

- dell'ordinanza dirigenziale dell’8.04.2022, a firma del Dirigente dott. C D C, avente ad oggetto “sgombero e rilascio entro giorni trenta del locale del sottostadio comunale ubicato sotto la tribuna est (ex gradinata) in uso all'Associazione A.S.D. Sporting Club Pugilistica Scrocchia”, comunicata il 13 aprile 2022;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori A T per la parte ricorrente e l'avv. A P per il Comune resistente.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il gravame in epigrafe, la ricorrente impugna l’ordinanza dirigenziale di sgombero e l’implicita revoca del rapporto di concessione che assume sottostante, chiedendo l’accertamento del suo diritto a proseguire il rapporto concessorio stesso;
in via subordinata, la liquidazione dell’indennizzo ex art. 21- quinquies della legge 7 agosto 1990 n.241, previsto per il caso di revoca legittima, a titolo di recupero dell’avviamento commerciale.

A sostegno dell’ordinanza gravata, l’Amministrazione comunale adduce le seguenti ragioni:

a) assenza, nella determinazione dirigenziale n.405/2021, di un termine di conclusione del sotteso rapporto, come già stigmatizzato nella precedente sentenza della prima Sezione di questo Tribunale n. 251/2021;

b) necessità di avviare le procedure previste dalla normativa vigente in tema di appalti di servizi (procedure ad evidenza pubblica), nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione;

c) necessità di effettuare interventi di messa a norma dello spazio del sottostadio, situato sotto la tribuna est ( ex gradinata), secondo quanto meglio specificato nella relazione tecnica del Servizio LL.PP. di cui alla nota prot. n.4280 del 13 gennaio 2022, trasmessa unitamente all’avvio del procedimento, per effettuare i quali i locali necessitavano di essere liberati da persone e cose.

Riferisce la società ricorrente che, con l’ordine di sgombero in questione, la revoca della convenzione in corso, giusta provvedimento n.405/2021, sarebbe stata disposta ex abrupto in luogo di una più equa temporanea sospensione, in danno della ricorrente e di poche altre associazioni.

Deduce innanzitutto due motivi in via principale, contestando rispettivamente: 1) la violazione del regolamento comunale vigente per l’affidamento in gestione e concessione d’uso degli impianti sportivi comunali, approvato con la deliberazione commissariale n. 3/2022;
in particolare del combinato disposto degli artt. 1, 14 e 25 sulla scorta dei quali, ferma restando l’ultrattività delle convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del regolamento stesso (art. 25), per l’ipotesi di “ragioni tecniche contingenti” sarebbe prevista la mera sospensione temporanea dell’assegnazione (art. 14);
2) la violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990 in ragione della non corrispondenza delle motivazioni indicate nell’avviso di avvio del procedimento e nella successiva ordinanza di revoca e sgombero, che avrebbero impedito alla ricorrente un’effettiva partecipazione al procedimento.

In via subordinata, per l’eventualità che la revoca possa essere ritenuta legittima, chiede la liquidazione di un indennizzo ex art. 21- quinquies della stessa legge n. 241/90.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale con atto in data 1° luglio 2022, chiedendo che il gravame venga respinto;
successivamente ha provveduto alla sostituzione dei difensori, con atto depositato lo scorso 5 gennaio 2023.

Con ordinanza n. 324/2022, la Sezione ha concesso la richiesta misura cautelare sulla scorta della seguente motivazione: “ Considerato il pregiudizio prodotto all’Associazione sportiva e agli associati dall’improvvisa interruzione delle attività sportive e, parallelamente, preso atto dell’esistenza di un titolo comunque abilitativo all’uso dei locali di cui si tratta, non perfettamente conforme ai parametri normativi ma mai rimosso;
Ritenuto di dover pervenire alla definizione del gravame nel merito re adhuc integra ..”.

All’udienza del 1° febbraio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- Ad un approfondito esame in sede di merito, nessuna delle domande proposte può trovare accoglimento.

2.1.- La società ricorrente parte dall’erroneo presupposto che, all’atto dell’adozione dell’ordine gravato, fosse in corso un sottostante valido rapporto di concessione. Diversamente, il richiamato provvedimento di autorizzazione (si ribadisce: determina dirigenziale n.405/2021che confermava la precedente n.1/2014) era stato incontrovertibilmente adottato senza previa procedura concorsuale e risultava privo di un termine finale, come già stigmatizzato dalla richiamata sentenza n. 251/2021 della prima Sezione di questo Tribunale nella quale era contenuto l’invito all’Amministrazione a riconsiderare i presupposti della concessione in uso della palestra;
“… presupposti che, se non adeguatamente rimeditati, determinerebbero una situazione di permanente concessione di un bene, manifestamente contraria ai principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. sentenza c.d. Promoimpresa Melis della Corte di Giustizia UE del 14 luglio 2016, C458/2014 e C 67/2015), contraria alla procrastinazione senza procedure selettive di atti concessori, a fortiori – come nel caso di specie – in assenza di apposizione di qualsiasi termine di conclusione dei sottesi rapporti ” (cfr. sentenza citata, terzultimo capoverso della motivazione).

La mancata fissazione di un termine finale certo con l’urgenza di indire una nuova procedura concorsuale sono state – come visto – ascritte tra le ragioni giustificative del provvedimento gravato, unitamente all’urgenza di intervenire con irrimandabili lavori di manutenzione, descritti nella relazione tecnica allegata alla comunicazione di avvio del procedimento;
sostanzialmente revocando -in autotutela- l’affidamento disposto nel 1970.

In assenza di un valido rapporto concessorio sottostante e in assenza di una censura diretta a contestare la legittimità dell’autotutela esercitata dall’Amministrazione comunale (se non sotto il profilo –marginale – della mancata liquidazione di un indennizzo), l’ordine di sgombero deve ritenersi immune dai vizi dedotti con il primo motivo.

2.2.- Sorte migliore non può essere riservata al secondo motivo, con cui – si ribadisce – la parte lamenta la non perfetta coincidenza tra i motivi indicati nell’avvio del procedimento e quelli poi concretamente assunti a fondamento del provvedimento gravato.

Nel caso in esame, in realtà, la comunicazione dell’avvio del procedimento non è mancata e (diversamente da quanto sostiene l’istante), nel suo complesso, non era neppure incompleta o contenente ragioni diverse a sostegno dell’autotutela.

L’Amministrazione comunale aveva infatti allegato all’avviso la relazione tecnica illustrativa dei lavori di manutenzione necessari;
e, in ogni caso, parte ricorrente non ha partecipato al procedimento, neanche per contestare le altre ragioni di revoca, riportate esplicitamente nella comunicazione di avvio.

3.- L’assenza di un sottostante valido rapporto di concessione esclude, altresì, che possa condursi un qualsiasi accertamento in merito al rapporto stesso, preordinato ad ottenerne una prosecuzione (azione di accertamento qui proposta) ovvero, in subordine, finalizzato alla liquidazione di un indennizzo per revoca legittima ex art. 21- quinquies della legge n. 241/90;
tanto più che la domanda è generica e non supportata da concreti elementi circa la ricorrenza dei relativi presupposti.

4.- In conclusione, il gravame va respinto in toto .

Considerata, tuttavia, la natura della pretesa azionata in giudizio e il comportamento tenuto dall’Amministrazione comunale, il Collegio ritiene di disporre la compensazione tra le parti delle spese di causa.

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