TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-03-20, n. 201803101
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Pubblicato il 20/03/2018
N. 03101/2018 REG.PROV.COLL.
N. 07627/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7627 del 2017, proposto da P F, rappresentato e difeso dagli avvocati E P, L D P, con domicilio eletto presso lo studio E P in Roma, via Paolo Emilio, 7;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto della Corte d’Appello di Roma – Sez. Equa riparazione depositato il 6/7/2015, emesso nel giudizio n.R.G. 62064/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe il Ministero dell’Economia delle Finanze è stato condannato a pagare in favore della parte ricorrente la complessiva somma di euro 5.000,00 oltre accessori e spese di lite da corrispondere al procuratore antistatario indicati nel titolo da eseguire.
Tale decreto è stato notificato all’Avvocatura Generale dello Stato, nella qualità di procuratore ex lege del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 9/7/2015.
Il decreto è stato, poi, munito di formula esecutiva in data 30/9/2015 e notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 20.10.2015.
Il 10/11/2015, la Cancelleria della Corte di Appello di Roma ha attestato il passaggio in giudicato del citato decreto.
La parte ricorrente ha inviato ai competenti uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze la documentazione di cui all’art. 5 sexies L.89/2001.
Essendo inutilmente decorso il termine di sei mesi dall’invio della documentazione previsto dall’art. 5 sexies L.89/2001, la parte ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto, chiedendo di fissare, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a, la somma dovuta dall’Amministrazione resistente, per ogni ulteriore violazione o inosservanza del giudicato, ovvero per ogni ritardo nella sua esecuzione;e di nominare, ove necessario, un commissario ad acta che provveda in via sostituiva, in luogo dell’Amministrazione inadempiente.
L’Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 7 marzo 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il Collegio osserva che, nel caso di specie, risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D. L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997 e succ. mod..
Risultano, inoltre, svolti gli adempimenti di cui all’art.