TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2012-01-18, n. 201200600
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N. 00600/2012 REG.PROV.COLL.
N. 09210/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9210 del 2002, proposto da:
Soc Coop Allevatori della Murgia A Rl (Soc Coam Srl) e Azienda Agricola Leonardo D'Onghia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentate e difese dagli avv.ti M A, M G, D F P e F V, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Varrone, 9;
contro
- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (ora delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali), in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento AGEA, trasmesso con nota del 31 luglio 2002 n. 2007, con cui sono stati comunicati, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge n. 79 del 2000, gli esiti della compensazione nazionale degli esuberi produttivi per le consegne di latte per il periodo 2001/2002;
- dei DD.MM. 17 febbraio 1998 e 21 maggio 1999 n. 159;
- di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AGEA;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il Cons. D D e uditi gli avv.ti Aldegheri e Goffredo per le ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, la Cooperativa Allevatori della Murgia (in qualità di primo acquirente) e una azienda produttrice di latte vaccino (conferente della predetta cooperativa) hanno impugnato, per l’annullamento, l’atto – comunicato con nota del luglio 2002 inviata ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge n. 79 del 2000 - con cui AGEA, con riferimento all’annata 2001/2002, ha riportato i dati relativi al prelievo supplementare derivante dalla compensazione effettuata a livello nazionale.
In particolare, le ricorrenti, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. “quote latte”, hanno proposto, in sintesi, le seguenti censure:
- illegittimità della assegnazione retroattiva delle QRI per violazione dei principi di derivazione comunitaria di certezza del diritto, di affidamento, di non discriminazione e di proporzionalità, oltre all’illegittimità dei DD.MM. 17 febbraio 1998 e 21 maggio 1999 n. 159 che hanno consentito ad AGEA l’accertamento dei dati di produzione di latte solo in via presuntiva;
- violazione della normativa comunitaria in quanto le quote individuali sono state assegnate sulla base di dati inattendibili, come confermato dalle risultanze della Commissione di indagine istituita sul tema;
- illegittimità della procedura di approvazione del D.M. 17 febbraio 1998 che, avendo natura regolamentare, avrebbe dovuto essere adottato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17 della legge n. 400 del 1988;
- mancanza di motivazione dei dati relativi alla compensazione nazionale;
- illegittimità della richiesta di prelievo in quanto basata su dati presupposti (come le assegnazioni di QRI) sospesi in via giurisdizionale;
- illegittimità della procedura di compensazione prevista dall’art. 1, comma 8, del D.L. n. 43 del 1999 per contrasto con l’art. 2 del Reg. CE n. 3950/1992 e l’art. 3, comma 3, del Reg. CE 536/1993;
- illegittimità della normativa nazionale (legge n. 468 del 1992 e legge n. 79 del 2000) per contrasto con quella comunitaria (art. 2, par. 2, del Reg. CE n. 3950/1992) nella parte in cui è stato imposto ai primi acquirenti l’obbligo di trattenuta nei confronti dei produttori conferenti.
Le ricorrenti, infine, con riferimento alle comunicazioni impugnate con il ricorso in esame, deducono una serie di violazioni formali concernenti il difetto di sottoscrizione, le modalità di invio e pagamento del prelievo trattenuto e la mancata enunciazione dei rimedi giurisdizionali.
Si è costituita in giudizio AGEA per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 5206/2002, è stata accolta la domanda di sospensiva.
In prossimità della trattazione del merito, le ricorrenti hanno depositato memoria e documentazione e, dopo aver richiamato una serie di nuovi elementi nel frattempo emersi (relazione dei Carabinieri dell’aprile 2010 e esito dell’indagine condotta dalla Commissione di indagine sul tenore di materia grassa insediata nel 2009), hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011, il Collegio, dopo la discussione delle ricorrenti, ha trattenuto la causa in decisione.
2. Va, anzitutto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso con riferimento al primo acquirente - Soc. Cooperativa Allevatori della Murgia Arl (ciò dopo aver eccepito d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, dell’allegato 1 del D.lgs n. 104 del 2010, per mancanza di legittimazione ed aver ascoltato le controdeduzioni in rito ed in merito dei difensori presenti).
La questione relativa alla legittimazione del primo acquirente ad impugnare le richieste di prelievo supplementare è stata già affrontata dalla Sezione e dal Consiglio di Stato, tanto che sussistono i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo, attraverso il richiamo a precedenti giurisprudenziali conformi.
Ciò posto, il Collegio non ha motivi per discostarsi da quanto già espresso sul punto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 176;19 giugno 2009, n. 4134;TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 22 gennaio 2004, n. 610 e, tra le tante di recente, 7 luglio 2011 nn. 6027 e 6028), che ha ritenuto i soggetti primi acquirenti dei prodotti lattiero-caseari privi di legittimazione ed interesse ad impugnare gli atti applicativi del complesso meccanismo del prelievo supplementare, nell’ambito del mercato regolamentato di tale settore.
A quanto già argomentato dalla citata giurisprudenza, può aggiungersi che a nulla vale, poi, invocare l’art. 1, comma 15, del D.L. n. 43 del 1999 (convertito, con modificazioni, in legge n. 118 del 1999) in quanto la norma ricollega la responsabilità dell’acquirente (in proprio ed) in solido con il produttore al solo caso in cui il primo abbia omesso di comunicare ad AGEA il mancato pagamento della quota di prelievo non versata da parte del secondo.
Anche la questione relativa alla facoltà (e non obbligo) del primo acquirente di trattenere le somme a titolo di prelievo (cfr ultimo motivo esposto nel precedente punto 1.) è stata allo stesso modo vagliata dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2009, n. 4125) ma ciò non ha comunque evitato la declaratoria di mancanza di legittimazione ad agire del primo acquirente a censurare gli esiti della compensazione nazionale effettuata da AGEA nei confronti dei produttori conferenti.
A riprova della mancanza di legittimazione ad agire assume peraltro valenza quanto indicato nella stessa nota impugnata con cui AGEA richiede al primo acquirente il versamento delle sole somme trattenute al produttore, anche se inferiori a quelle imputate e, in quest’ultimo caso, non ha imposto (all’acquirente) di effettuare alcuna richiesta di integrazione al conferente. Ciò conferma che il primo acquirente costituisce un intermediario che si limita a trattenere somme che comunque non sono nella sua titolarità e che detiene in attesa di versarle ad AGEA per gli adempimenti di competenza (ovvero il successivo versamento al FEOGA).
3. Con riferimento, poi, al produttore conferente, il Collegio, entrando nel merito del ricorso, ritiene che, anche in questo caso, vi siano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del D.lgs n. 104 del 2010, una sentenza in forma semplificata in quanto le questioni sollevate con l’impugnativa in esame sono state oggetto di approfondimento con la sentenza della Sezione del 6 luglio 2011, n. 5975 (e molte altre dello stesso tenore), con cui sono state, altresì, richiamate ulteriori pronunce della giurisprudenza amministrativa che, nel tempo, hanno avuto modo di affrontare le questioni riguardanti la complessa vicenda delle c.d. “quote latte”.
Ora, poiché il ricorso all’esame attiene alle medesime questioni e le censure dedotte sono sostanzialmente analoghe a quelle affrontate con le citate sentenze della Sezione, il Collegio, non avendo motivi di discostarsene, si richiama integralmente alle argomentazioni ivi contenute.
Né può essere ritenuto rilevante il richiamo al decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2000, n. 79 (con cui, tra l’altro, è stata data attuazione al Reg. CE n. 1256/1999 che ha assegnato allo Stato italiano un quantitativo aggiuntivo di latte rispetto a quello attribuito negli anni precedenti) in quanto le ricorrenti si limitano a riproporre censure relative all’illegittimità della assegnazione retroattiva delle QRI che, come detto, sono state ampiamente affrontate nelle sentenze citate con argomentazioni che rimangono valide anche con riferimento alla normativa da ultimo richiamata.
Neppure rileva la censura con cui – in relazione alla (affermata) mancata assegnazione di ulteriori QRI aggiuntive per il periodo 2001/2002 - si lamenta la violazione dell’art. 1, comma 8-bis, del citato D.L. n. 8 del 2000 (attuato con D.M. del 19 aprile 2001): sul punto è sufficiente osservare, oltre a quanto sopra dedotto con riferimento alla legittimità della assegnazione retroattiva delle QRI, che le aziende ricorrenti si sono limitate a formulare censure del tutto generiche se si considera, tra l’altro, che la percentuale di compensazione si aggira intorno al 90% delle eccedenze registrate rispetto al QRI assegnato ai produttori istanti all’inizio della campagna lattiera 2001/2002.
Ciò che si vuole dire è che, a fronte dei calcoli contenuti nelle tabelle allegate alla nota impugnata che riportano in maniera analitica i quantitativi di produzione eccedente rispetto al QRI assegnato ad inizio anno ed i quantitativi oggetto di compensazione, le ricorrenti non hanno chiarito, pur essendo a conoscenza del quantitativo di latte prodotto nell’annata di riferimento (attraverso i modelli L1), se l’eccedenza riportata nella tabella allegata fosse stata calcolata sulla base della quota assegnata all’inizio della campagna lattiera ovvero su un QRI integrato con successive assegnazioni aggiuntive.
Si aggiunga, poi, che le ricorrenti non hanno altresì chiarito se le rispettive aziende rientravano tra quelle che avrebbero dovuto usufruire della quota aggiuntiva perché rispondenti ai criteri deliberati dalla Regione Puglia, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.M. del 19 aprile 2001.
Del resto, le parti istanti si sono limitate ad indicare genericamente (allo stesso modo di analoghi ricorsi, cfr RG nn. 9206/2002, 9208/2002 e 9211/2002) di aver provveduto ad impugnare dinanzi al TAR Lazio la comunicazione della Regione Puglia relativa alle QRI per l’annata 2001/2002, senza tuttavia indicare il nominativo degli effettivi ricorrenti, il numero di registro generale e gli eventuali motivi di connessione con il ricorso in esame.
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con riferimento al primo acquirente - Soc Cooperativa Allevatori della Murgia mentre, per quanto riguarda il produttore ricorrente, va respinto perché infondato nel merito.
5. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in coerenza con quanto deciso nelle citate sentenze della Sezione.