TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2009-12-29, n. 200902586

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2009-12-29, n. 200902586
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 200902586
Data del deposito : 29 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00819/2000 REG.RIC.

N. 02586/2009 REG.SEN.

N. 00819/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 819 del 2000, proposto da:
C G, rappresentato e difeso dagli avv. ti F M e M V, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio di quest’ultimo, Piazza del Carmine n. 22;

contro

Comune di Golfo Aranci, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Golfo Aranci, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza del 16 marzo 2000, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Golfo Aranci ha ordinato al ricorrente l’eliminazione, entro 90 giorni, della variazione essenziale costituita dalle vendite illecite degli appartamenti destinati ad uso alberghiero ed il ripristino delle condizioni di cui alla convenzione di lottizzazione del 13 agosto 1992;

di ogni altro atto ad essa presupposto, conseguente o comunque connesso, comprese le deliberazioni del Consiglio comunale di Golfo Aranci n. 63 del 15 luglio 1991, n. 100 del 17 dicembre 1991 e n. 44 del 22 aprile 1992, con le quali è stato disposto l’inserimento dell’art. 10, rubricato “Vincolo di destinazione d’uso”, nella convenzione urbanistica del 13 agosto 1992.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/12/2009 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

In data 11 agosto 1992, il Comune di Golfo Aranci stipulava con la società Rita Sarda S.r.l. la convenzione urbanistica per la realizzazione di un piano di lottizzazione in località “Terrata”, in un terreno classificato zona “F”.

Ai sensi dell’art. 10 della predetta convenzione, rubricato “vincolo di destinazione d’uso”, tutti gli immobili oggetto della stessa concessione si intendevano vincolati per un ventennio, decorrente dalla data del certificato di agibilità, ad uso turistico-alberghiero.

Si stabiliva espressamente, inoltre, che durante il citato periodo alla società lottizzante non era consentito alienare le singole unità immobiliari che si consideravano “…un tutt’uno finalizzato all’attività turistico-alberghiera”.

Sulla base di un’interpretazione favorevole espressa dal Sindaco pro-tempore, tuttavia, la società Rita Sarda srl procedeva, ben prima della scadenza del termine di vincolo, ad alienare a terzi alcuni immobili del complesso in questione.

In particolare, l’odierno ricorrente, con due scritture private in data 8 marzo 1995, acquistava gli appartamenti contraddistinti dalla sigla C/1 int. 1 e 16 e, successivamente, con atto del 9 dicembre 1996, l’appartamento contraddistinto con la sigla C/1 int. 2.

Sennonché, con l’ordinanza oggetto di gravame, il Comune di Golfo Aranci gli ordinava

l’eliminazione, entro 90 giorni, della variazione essenziale costituita dalle vendite illecite degli appartamenti destinati ad uso alberghiero ed il ripristino delle condizioni di cui alla convenzione di lottizzazione del 13 agosto 1992, riproducendo, nella sostanza, analogo ordine ripristinatorio già impartito alla società alienante.

L’amministrazione comunale, infatti, riteneva che tali vendite costituissero violazione della concessione edilizia e sua variazione essenziale, e che pertanto dovessero applicarsi le misure e le sanzioni di cui agli artt. 6 e 11 della legge regionale n. 23/85 e di cui all’art. 7 della legge n. 47/85.

Il predetto provvedimento ordinatorio è stato impugnato dal ricorrente che ne hanno lamentato l’illegittimità per i motivi indicati nell’atto introduttivo del giudizio, con il quale ne ha chiesto l’annullamento con vittoria di spese.

Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione

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