TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2009-12-29, n. 200902586
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 02586/2009 REG.SEN.
N. 00819/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 819 del 2000, proposto da:
C G, rappresentato e difeso dagli avv. ti F M e M V, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio di quest’ultimo, Piazza del Carmine n. 22;
contro
Comune di Golfo Aranci, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Golfo Aranci, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza del 16 marzo 2000, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Golfo Aranci ha ordinato al ricorrente l’eliminazione, entro 90 giorni, della variazione essenziale costituita dalle vendite illecite degli appartamenti destinati ad uso alberghiero ed il ripristino delle condizioni di cui alla convenzione di lottizzazione del 13 agosto 1992;
di ogni altro atto ad essa presupposto, conseguente o comunque connesso, comprese le deliberazioni del Consiglio comunale di Golfo Aranci n. 63 del 15 luglio 1991, n. 100 del 17 dicembre 1991 e n. 44 del 22 aprile 1992, con le quali è stato disposto l’inserimento dell’art. 10, rubricato “Vincolo di destinazione d’uso”, nella convenzione urbanistica del 13 agosto 1992.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/12/2009 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
In data 11 agosto 1992, il Comune di Golfo Aranci stipulava con la società Rita Sarda S.r.l. la convenzione urbanistica per la realizzazione di un piano di lottizzazione in località “Terrata”, in un terreno classificato zona “F”.
Ai sensi dell’art. 10 della predetta convenzione, rubricato “vincolo di destinazione d’uso”, tutti gli immobili oggetto della stessa concessione si intendevano vincolati per un ventennio, decorrente dalla data del certificato di agibilità, ad uso turistico-alberghiero.
Si stabiliva espressamente, inoltre, che durante il citato periodo alla società lottizzante non era consentito alienare le singole unità