TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-05-24, n. 202400623

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-05-24, n. 202400623
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400623
Data del deposito : 24 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2024

N. 00623/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00112/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 112 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- a firma del Vice Capo Dipartimento in s.v. (Col.f. (G) -OMISSIS- (E) -OMISSIS- -OMISSIS-) da Stato Esercito Truppa Roma recente “Trasferimento del -OMISSIS-. -OMISSIS- -OMISSIS- al rientro dalla sospensione disciplinare” notificato in data 11.1.2021, con il quale è stato disposto il trasferimento d'autorità del -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- dal -OMISSIS- in -OMISSIS- all'-OMISSIS- in -OMISSIS-;

- della nota Stato Maggiore dell'Esercito Dipartimento Impiego del Personale -OMISSIS- recante “Reimpiego a seguito di provvedimento di sospensione disciplinare” del -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, sempre a firma del Vice Capo Dipartimento Col.f. (G) -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-;

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- a firma Vice Capo Dipartimento in s.v. (Col.f. (G) -OMISSIS- (E) -OMISSIS- -OMISSIS-) da StatoEsercito Truppa Roma recante “Impiego del -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- al rientro dalla sospensione disciplinare” con il quale è stato comunicato che “Il -OMISSIS-. -OMISSIS- -OMISSIS-, nato il -OMISSIS- è designato per un trasferimento d'autorità presso l'-OMISSIS- in -OMISSIS-”;

- della nota -OMISSIS- a firma del Comandante del -OMISSIS- Colonnello -OMISSIS- con cui è stato comunicato il predetto trasferimento d'autorità presso l'-OMISSIS- “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS- per il mese di dicembre 2020;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 5 maggio 2021:

per l'annullamento

- in parte qua , del Provvedimento prot. n. -OMISSIS- a firma del Vice Capo Dipartimento in s.v. (Col.f. (G) -OMISSIS- (E) -OMISSIS- -OMISSIS-) da Stato Esercito Truppa Roma recante “Posizione d'Impiego del -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- effettivo al -OMISSIS-;

- in parte qua del Provvedimento prot. n. -OMISSIS- a firma del Vice Capo Dipartimento in s.v. (Col.f. (G) -OMISSIS- (E) -OMISSIS- -OMISSIS-) da Stato Esercito Truppa Roma recante “Posizione d'Impiego del -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- effettivo al -OMISSIS-”;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente - in servizio all’epoca dei fatti al -OMISSIS- di -OMISSIS- (-OMISSIS-) con il grado di -OMISSIS- - è stato sanzionato nel 2020 con la sospensione dal servizio per sei mesi, per detenzione di sostanza stupefacente. Su segnalazione della compagna, i Carabinieri di -OMISSIS- trovarono e sequestrarono al ricorrente una dose di cocaina nella sua abitazione. Il relativo provvedimento disciplinare è stato poi impugnato dall’interessato per ottenerne l’annullamento, nel procedimento R.G. n. -OMISSIS- del 2020 instaurato dinnanzi a questo Tribunale.

Il 26 novembre 2020, al rientro dalla sospensione disciplinare, il Dipartimento impiego del personale del Ministero della Difesa (DIPE) trasferiva il ricorrente presso l’-OMISSIS- di -OMISSIS-.

Nell’ambito del procedimento di trasferimento, l’interessato ha presentato le proprie osservazioni, sottolineando la necessità di prestare assistenza al proprio nucleo familiare.

Il Dipartimento ha confermato il trasferimento a -OMISSIS-, offrendo tuttavia all’interessato la possibilità di esprimere il proprio gradimento per -OMISSIS- o -OMISSIS-, quali destinazioni alternative per favorire l’assistenza familiare.

Più nello specifico, nell’atto di trasferimento si legge: “ Al riguardo tuttavia, nell’ottica di dare rilievo alle istanze/esigenze del personale, è stata esplorata l’ulteriore possibilità di un reimpiego “a domanda” sulla sede di -OMISSIS- o -OMISSIS- che potrebbe rivelarsi logisticamente favorevole al militare. Tale soluzione, a fronte di un risparmio economico per l’A.D., consentirebbe di coniugare le esigenze di forza armata con quelle del graduato…Per quanto sopra, si dispone il trasferimento d’autorità del -OMISSIS-. -OMISSIS- -OMISSIS-…dal centro addestramento paracadutismo in -OMISSIS- all’-OMISSIS- in -OMISSIS-, con presentazione il 27 gennaio 2021, fermo restando che il graduato, qualora interessato, potrà presentare, entro 10 giorno, istanza di trasferimento per -OMISSIS- o -OMISSIS-, significando che il mancato inoltro della citata istanza per le suddette sedi nei termini indicati comporterà l’attuazione del provvedimento d’Autorità disposto ”.

Il ricorrente, con il ricorso principale indicato in epigrafe, impugnava il provvedimento di trasferimento d’autorità e gli atti connessi.

Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità per: I. Violazione e/o falsa applicazione del principio di tassatività e tipicità delle sanzioni disciplinari del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 sub specie dell’art. 1371;
violazione del principio del ne bis in idem disciplinare;
eccesso di potere per difetto ed errore nell’istruttoria, errore sui presupposti, erronea valutazione della situazione di fatto, illogicità, ed ingiustizia manifeste, irragionevolezza, e contraddittorietà, violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell’art. 3 l. n. 241 del 1990, illogicità, incongruenza, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta;
II. Eccesso di potere per errore e difetto nell’istruttoria, travisamento dei fatti errore sui presupposti, illogicità, incongruenza, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, sotto ulteriore profilo, violazione di legge sub specie degli artt. 1 e 3 l. n. 241 del 1990, violazione dell’art. 52, comma 3 Cost.;
III. Eccesso di potere per errore e difetto nell’istruttoria, contraddittorietà, illogicità, ed ingiustizia manifesta, sotto ulteriore profilo, sviamento, violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, efficienza ed economicità dell’azione e delle scelte amministrative.

Nel frattempo, come consentito dal provvedimento impugnato, presentava istanza di trasferimento per -OMISSIS-.

Con memoria depositata in data 22 febbraio 2021, il ricorrente dichiarava di rinunciare all’istanza cautelare e, la sezione, con ordinanza n. -OMISSIS- del 5 marzo 2021, dichiarava il non luogo a provvedere sulla stessa.

La domanda di trasferimento per -OMISSIS- veniva accolta con la precisazione per cui il militare sarebbe stato dispensato dalla frequenza del corso specialistico e che il trasferimento de quo avrebbe avuto effetto all’esito del ricorso sulla legittimità della sanzione disciplinare.

Più nello specifico, nell’atto di accoglimento della domanda di trasferimento si legge: “ Codesto -OMISSIS- dovrà: escludere il graduato -OMISSIS- dal corso di formazione quale omav tenuto conto che: tale partecipazione non è mai stata autorizzata da questo Dipartimento né formalmente richiesta dal Comando brigata -OMISSIS-;
non è stata ancora definita dallo Stato Maggiore Esercito l’esigenza organico funzionale (struttura ordinativa) tesa a soddisfare le esigenze addestrative e manutentive dell’aerostato vincolato;
comunicare con immediatezza ogni eventuale novità afferente la posizione d’impiego e lo sviluppo dei citati contenziosi posti in essere dal graduato…
”.

Tale provvedimento (e gli atti connessi) venivano impugnati in parte qua, dal ricorrente, con motivi aggiunti depositati il 5 maggio 2021.

Avverso tali provvedimenti il ricorrente ha dedotto l’illegittimità per: I. Illegittimità derivata;
II. Violazione e/o falsa applicazione del principio di tassatività e tipicità delle sanzioni disciplinari del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 sub specie dell’art. 1371, violazione del principio del ne bis in idem disciplinare, eccesso di potere per difetto ed errore nell’istruttoria, errore sui presupposti, erronea valutazione della situazione di fatto, illogicità, ed ingiustizia manifeste, irragionevolezza, e contraddittorietà, violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell’art. 3 l. n. 241 del 1990;
III. Eccesso di potere per errore e difetto nell’istruttoria, travisamento dei fatti errore sui presupposti, illogicità, incongruenza, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, sotto ulteriore profilo violazione di legge sub specie degli artt. 1 e 3 l. n. 241 del 1990, violazione dell’art. 52, comma 3 Cost.;
IV. Eccesso di potere per errore e difetto nell’istruttoria, contraddittorietà, illogicità, ed ingiustizia manifesta, sotto ulteriore profilo, sviamento, violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, efficienza ed economicità dell’azione e delle scelte amministrative.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio.

All’udienza pubblica del 21 marzo 2024 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. – Il Collegio può esimerci dal valutare l’eccezione di improcedibilità del ricorso principale sollevata dal Ministero della Difesa, tenuto conto dell’infondatezza dello stesso.

1.1. – Con il primo motivo di gravame, in sintesi, il ricorrente sostiene di essere destinatario per lo stesso fatto storico che gli viene imputato di due provvedimenti disciplinari: il primo costituente il risultato di un procedimento ad hoc , culminato con la sospensione dal servizio per sei mesi;
l’altro, per il quale si controverte in questa sede, culminato con il provvedimento di trasferimento d’autorità.

Si ravviserebbe pertanto la violazione del principio generale del ne bis in idem disciplinare di cui sarebbe una trasfusione positiva l’art. 1371 del d.lgs. n. 66 del 2010, secondo il quale “ Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1365 e 1366, un medesimo fatto non può essere punito più di una volta con sanzioni di differente specie ”.

Il ricorrente evidenzia altresì che non sussisterebbe nessun valido ( rectius : legittimo) e ragionevole motivo tale da supportare il “trasferimento d’autorità” disposto dallo Stato Maggiore, dal momento che per espressa indicazione del comandante del -OMISSIS- (di seguito: -OMISSIS-) l’interessato avrebbe potuto benissimo permanere in servizio presso il Centro, come sostanziato nella prima nota così da non necessitare di alcun “reimpiego” in altra sede. Egli sarebbe stato addirittura individuato per costituire parte della ristretta “ elite ” di militari da adibire stabilmente all’attività di assistenza al lancio da aerostato.

Secondo il ricorrente, non vi sarebbe nessun’altra ragione giustificativa posta alla base del provvedimento di trasferimento, posto che: a) non sussisterebbe alcuna situazione di incompatibilità ambientale, visto che il comandante del Centro non aveva individuato ragione di esigenze di trasferimento;
b) lo stesso ricorrente era stato destinato ad un apposito corso addestrativo finalizzato addirittura a stanziarlo presso il -OMISSIS- di -OMISSIS-;
c) di tale sua designazione al corso non si era tenuto conto da parte dello Stato Maggiore dell’esercito;
d) il ricorrente aveva già superato tutte le prove e le visite medico-legali ed era stato ritenuto pienamente idoneo, f) il provvedimento di trasferimento d’autorità prevede addirittura la possibilità di collocare il ricorrente presso altra sede.

Secondo il ricorrente, pertanto, non vi sarebbe alcuna effettiva esigenza di servizio per l’amministrazione a supporto del provvedimento che, invero, evidenzierebbe un neanche troppo celato intento di rimuovere il ricorrente dal luogo di servizio, pur mancandone ogni ragione e tantomeno necessità.

In ragione di ciò i provvedimenti in questa sede impugnati evidenzierebbero solo ed esclusivamente la finalità punitiva nei confronti del militare, così di fatto da sottoporlo ad un nuovo provvedimento disciplinare (addirittura anche senza un effettivo procedimento disciplinare).

In primis , il Collegio ritiene di poter valutare congiuntamente a tale censura il secondo motivo aggiunto, con il quale il ricorrente deduce l’illegittimità degli ulteriori provvedimenti impugnati per violazione del divieto ne bis in idem , sulla base delle stesse argomentazioni giuridiche qui dedotte e, cioè, che il trasferimento d’autorità sarebbe una seconda sanzione, aggiuntiva alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, conseguente all’unico fatto accertato di detenzione di sostanza stupefacente, nonché il terzo motivo del ricorso principale e la quarta censura del ricorso per motivi aggiunti (qui con riferimento ai provvedimenti successivamente oggetto di impugnazione), con i quali si deduce un presunto sviamento di potere.

Sul punto, il Collegio si limita ad evidenziare che secondo consolidata giurisprudenza “ sanzione disciplinare e trasferimento per incompatibilità ambientale sono provvedimenti diversi, che corrispondono a finalità differenti e possono bene coesistere, in quanto tale trasferimento non ha carattere sanzionatorio, ma è preordinato ad ovviare alla situazione in cui la permanenza del dipendente in una località non può proseguire per ragioni obiettivamente apprezzabili nel senso che “nuoccia al prestigio dell’Amministrazione” (come si esprime l’art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335)” (tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 2017, n. 3771).

Peraltro, come ha osservato l’Avvocatura dello Stato, la circolare P-001 ed. 2017, avente ad oggetto “ Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito ”, al punto 5.4.1, rubricato “ Trasferimento a seguito di rientro dalla forza potenziale del militare discendente dalla cessazione degli effetti giuridici della sospensione obbligatoria ovvero facoltativa dal servizio ” prevede quanto segue: “ Il Cte di Corpo, nel caso in cui un proprio militare dipendente venga riammesso in servizio a seguito di cessazione degli effetti giuridici della sospensione precauzionale obbligatoria/facoltativa precedentemente adottata a suo carico, deve darne comunicazione, con carattere d’immediatezza, al DIPE(Uf. Competente per categoria) informando per conoscenza la linea gerarchica. Inoltre, al fine di disporre di tutti gli elementi d’informazione necessari ai fini della valutazione d’impiego, dovrà indicare, con esclusivo riferimento ai fatti che hanno determinato la sospensione dall’impiego, l’opportunità o meno, di confermare il personale presso l’u.o., esplicitandone le ragioni. Tali disposizioni valgono, a fattore comune, per tutte le categorie di personale. Il DIPE, Ufficio competente per categoria, darà riscontro unicamente nei casi in cui riterrà necessario procedere ad un reimpiego, di cui l’u.o. avrà contezza con la comunicazione della designazione d’impiego. Di contro, non verrà effettuata alcuna comunicazione in caso di conferma dell’interessato presso l’u.o. di appartenenza ”. La circolare pertanto prevede espressamente che, dopo la sospensione dall’impiego (seppure di tipo obbligatorio ovvero facoltativo), al momento del ritorno in servizio, debba essere esaminata la posizione del militare sospeso, con la possibilità di trasferirlo, tenendo conto dei “ fatti che hanno determinato la sospensione ”.

Sull’obbligo di effettuare tale valutazione anche dopo una sospensione di carattere disciplinare si è espressa la giurisprudenza amministrativa, secondo la quale: “ Il comandante del reparto di originaria assegnazione del ricorrente ha espresso un parere nei termini valutati dal ricorrente come tipici di un procedimento per valutare un trasferimento per incompatibilità ambientale, in ossequio ad una Direttiva dello Stato Maggiore che prevede la segnalazione del rientro di un militare sospeso disciplinarmente con indicazione della opportunità o meno di confermare lo stesso presso quella sede. Non vi è, quindi, nessuno sviamento di potere poiché siamo di fronte ad un caso in cui un(a) direttiva dei vertici della Forza Armata preved(e)ono che al rientro di un militare sospeso disciplinarmente vi siano i presupposti per un suo utile impiego o si sia creata una situazione di incompatibilità ambientale. Detto in altri termini, mentre normalmente la necessità di un trasferimento per incompatibilità ambientale viene valutata quando si verificano situazione imprevedibili che potrebbero renderlo opportuno, nel caso in esame la valutazione sull’esistenza o meno di una situazione di incompatibilità ambientale scatta automaticamente in base al presupposto indicato dalla direttiva di cui sopra” (T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I, 1° ottobre 2019, n. 735;
sul punto anche T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 14 febbraio 2020, n. 73).

Peraltro, a sostegno di tale interpretazione giurisprudenziale estensiva della P-001 ed. 2017, l’Avvocatura dello Stato, nella memoria di replica, ha richiamato la revisione del punto 5.1.4 della direttiva di che trattasi, avvenuta nel 2021. L’Avvocatura evidenzia che nella nuova formulazione del 5.1.4, si legge: “ Il Cte di Corpo, nel caso in cui un proprio militare dipendente venga riammesso in servizio a seguito di cessazione degli effetti giuridici della sospensione discendente da procedimento disciplinare di stato (ovvero irrogata all’esito dell’esame del giudicato penale ed inchiesta formale) precedentemente adottata a suo carico, deve darne comunicazione, con carattere d’immediatezza, al DIPE (Uf. competente per categoria), informando per conoscenza la linea gerarchica. Il DIPE, Ufficio competente per categoria, darà riscontro unicamente nei casi in cui riterrà necessario procedere ad un reimpiego, di cui l’EdO avrà contezza con la comunicazione della designazione d’impiego. Di contro, non verrà effettuata alcuna comunicazione in caso di conferma dell’interessato presso l’EdO di appartenenza ”.

Ne consegue che non è ravvisabile, nel caso in esame, un’ipotesi di doppia sanzione disciplinare per gli stessi fatti. I due provvedimenti emessi nei confronti del ricorrente hanno natura e finalità differenti e quindi ben possono coesistere anche se adottati in relazione agli stessi fatti: il trasferimento per incompatibilità ambientale, infatti, non ha natura punitiva.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, si ritiene priva di pregio anche la censura relativa al presunto sviamento di potere.

1.2. - Quanto alla censura di difetto di motivazione, già contenuta, in parte, nel primo motivo del ricorso principale, e meglio esplicitata nel secondo motivo del ricorso principale e nel terzo motivo aggiunto (qui con riferimento ai provvedimenti successivamente oggetto di impugnazione), il Collegio, in generale, osserva che l’Amministrazione può sempre disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale secondo una valutazione connotata da ampia discrezionalità.

Sul punto, la costante giurisprudenza ha chiarito che “… il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale di un militare disposto per esigenze di servizio rientra nella categoria degli ordini militari, rispetto ai quali l’interesse del dipendente a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto e non necessita né di particolare motivazione, né di comunicazione di avvio del procedimento e della partecipazione al procedimento dell’interessato” ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 24 luglio 2023, n. 7197, che richiama Cons. Stato, sez. II, 26 maggio 2021, n. 4071;
Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 2020, n. 1732, 2 aprile 2019, n. 2167, 28 luglio 2017, n. 3771, 4 luglio 2017, n. 3255), che “ Nel disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale di un militare l'amministrazione gode di un'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano tale tipologia di trasferimenti, i quali non necessitano nemmeno di una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del dipendente, cosicché il giudice chiamato a valutare la legittimità dei provvedimenti che dispongono questa misura deve limitarsi al riscontro dell'effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare, nonché della proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 24 luglio 2023, n. 7197, che richiama Cons. Stato, sez. II, 3 dicembre 2021, n. 8050;
Cons. Stato, sez. IV, 3 aprile 2019, n. 2213, e Cons. Stato, sez. IV, 17 gennaio 2018, n. 239) e che “… ove non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche, data l'ampia discrezionalità dell'amministrazione, prevale l'interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nella organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze Armate e di Polizia” (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 14 febbraio 2020, n. 73).

Per tali tipi di trasferimento, pertanto, la costante giurisprudenza non richiede una motivazione dettagliata.

Si deve dunque ritenere che il trasferimento di che trattasi sia adeguatamente motivato con riferimento alle vicende che avevano comportato l'irrogazione della sanzione della sospensione disciplinare, essendo tale riferimento sufficiente a far comprendere quali fossero le ragioni in fatto ed il diritto idonee a sostenere la determinazione di reimpiego. Il Collegio non può non tenere conto che, nel caso concreto, era stata trovata nell’abitazione del ricorrente una dose di cocaina, che la designazione iniziale di reimpiego del DIPE faceva per l’appunto riferimento alla direttiva che impone la rivalutazione della posizione del militare che rientra da una sospensione disciplinare “ oggetto: impiego del c.le magg. Sc…al rientro dalla sospensione disciplinare…Direttiva P-001 procedure per l’impiego del personale militare dell’esercito, ed. 2017 ” e che il ricorrente ha poi partecipato al procedimento presentando elementi di informazione.

Per completezza e per rispondere alla contestazione della difesa del ricorrente, si osserva che in sede giudiziale, l'Amministrazione ha solo puntualizzato le ragioni di pubblico interesse che sconsigliavano la permanenza del ricorrente presso il -OMISSIS-, che già erano implicite con il riferimento alla sospensione disciplinare e ai fatti che avevano giustificato l’irrogazione di tale sanzione, tenuto conto che la direttiva P-001, espressamente richiamata nel provvedimento di trasferimento di autorità, al punto 5.1.4 prevede in modo chiaro che: “… al fine di disporre di tutti gli elementi d’informazione necessari ai fini della valutazione d’impiego, dovrà indicare, con esclusivo riferimento ai fatti che hanno determinato la sospensione dall’impiego, l’opportunità o meno, di confermare il personale presso l’U.o., esplicitandone le ragioni. ..”.

Non si tratta pertanto di motivazione postuma, ma di attività difensiva che si sostanzia nella migliore esplicitazione dei motivi della decisione, pacificamente ammessa anche dalla giurisprudenza.

Sul punto, ci si limita a richiamare quanto sul punto condivisibilmente osservato dal Consiglio di Stato “… sebbene il divieto di motivazione postuma, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, meriti di essere confermato, rappresentando l'obbligo di motivazione il presidio essenziale del diritto di difesa, non può ritenersi che l'amministrazione incorra nel vizio di difetto di motivazione quando le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili sulla base della parte dispositiva del provvedimento impugnato ” (Cons. Stato, sez. V, 27 agosto 2012, n. 4610) e ancora “ Il Collegio condivide tale evoluzione, che tende ad attenuare le conseguenze del richiamato principio del divieto di integrazione postuma dequotando il relativo vizio tutte le volte in cui la omissione di motivazione successivamente esternata non abbia leso il diritto di difesa dell’interessato, e comunque in fase infraprocedimentale fossero state percepibili le ragioni sottese all’emissione del provvedimento gravato” (Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3376).

1.3 - Per quanto concerne la censura, in parte già sollevata nel secondo motivo del ricorso principale (laddove si è sollevata anche l’irragionevolezza e l’irrazionalità della decisione, nonché la carenza di istruttoria) e ulteriormente esplicitata nel terzo e ultimo motivo aggiunto, con la quale la difesa del ricorrente contesta la legittimità dei provvedimenti impugnati per contraddittorietà della decisione, considerato che il Comando del -OMISSIS- aveva evidenziato l’insussistenza di esigenze di trasferimento del militare (come si evincerebbe dalla prima nota del 26.8.2020 a firma del comandante) e che il ricorrente era stato addirittura destinato a far parte del ristretto contingente di militari destinati stabilmente a prestare servizio funzionale per i voli da aerostato, si osserva quanto segue.

La decisione autonoma assunta dal Comando del -OMISSIS- di -OMISSIS- di avviare il ricorrente al corso formativo-professionalizzante, nonché il richiamo alla spiegazione data dal Comandante del -OMISSIS- in ordine all'individuazione del ricorrente per il corso OMAV e alla sua idoneità accertata dall'Istituto Militare di Medicina Aerospazionale non rilevano ai fini della valutazione della legittimità dei provvedimenti oggetto del presente giudizio, in quanto, dagli atti depositati in giudizio non emerge che tali provvedimenti abbiano preso in considerazione la vicenda che ha dato luogo alla sanzione disciplinare (la detenzione di sostanza stupefacente) e, pertanto, non rilevano in ordine alla diversa valutazione compiuta dal DIPE. Inoltre, uno dei documenti si limita ad attestare la idoneità fisica per “ assenza di infermità esimenti in atto ” da un punto di vista strettamente medico, che nulla ha a che vedere con le ragioni della posizione assunta dal DIPE.

Quanto al parere di non necessità di trasferimento, esso non poteva costituire alcun vincolo per il DIPE, né determinava un aggravamento dell’onere motivazionale, tenuto conto che quest’ultimo è comunque l’ufficio competente ad emettere la decisione finale, e non deve in alcun modo argomentare la difformità di pareri diversi provenienti dalla scala gerarchica (Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2016, n. 2016;
Cons. Stato, sez. IV, 23 novembre 2017).

2. – L’esito del ricorso principale determina l’infondatezza anche del primo motivo aggiunto con il quale il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei successivi provvedimenti impugnati per illegittimità derivata dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale.

3. – In conclusione, il ricorso principale e i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.

4. – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

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