TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-05-24, n. 202400623
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/05/2024
N. 00623/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00112/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- a firma del Vice Capo Dipartimento in s.v. (Col.f. (G) -OMISSIS- (E) -OMISSIS- -OMISSIS-) da Stato Esercito Truppa Roma recente “Trasferimento del -OMISSIS-. -OMISSIS- -OMISSIS- al rientro dalla sospensione disciplinare” notificato in data 11.1.2021, con il quale è stato disposto il trasferimento d'autorità del -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- dal -OMISSIS- in -OMISSIS- all'-OMISSIS- in -OMISSIS-;
- della nota Stato Maggiore dell'Esercito Dipartimento Impiego del Personale -OMISSIS- recante “Reimpiego a seguito di provvedimento di sospensione disciplinare” del -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, sempre a firma del Vice Capo Dipartimento Col.f. (G) -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-;
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- a firma Vice Capo Dipartimento in s.v. (Col.f. (G) -OMISSIS- (E) -OMISSIS- -OMISSIS-) da StatoEsercito Truppa Roma recante “Impiego del -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- al rientro dalla sospensione disciplinare” con il quale è stato comunicato che “Il -OMISSIS-. -OMISSIS- -OMISSIS-, nato il -OMISSIS- è designato per un trasferimento d'autorità presso l'-OMISSIS- in -OMISSIS-”;
- della nota -OMISSIS- a firma del Comandante del -OMISSIS- Colonnello -OMISSIS- con cui è stato comunicato il predetto trasferimento d'autorità presso l'-OMISSIS- “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS- per il mese di dicembre 2020;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 5 maggio 2021:
per l'annullamento
- in parte qua , del Provvedimento prot. n. -OMISSIS- a firma del Vice Capo Dipartimento in s.v. (Col.f. (G) -OMISSIS- (E) -OMISSIS- -OMISSIS-) da Stato Esercito Truppa Roma recante “Posizione d'Impiego del -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- effettivo al -OMISSIS-;
- in parte qua del Provvedimento prot. n. -OMISSIS- a firma del Vice Capo Dipartimento in s.v. (Col.f. (G) -OMISSIS- (E) -OMISSIS- -OMISSIS-) da Stato Esercito Truppa Roma recante “Posizione d'Impiego del -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- effettivo al -OMISSIS-”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente - in servizio all’epoca dei fatti al -OMISSIS- di -OMISSIS- (-OMISSIS-) con il grado di -OMISSIS- - è stato sanzionato nel 2020 con la sospensione dal servizio per sei mesi, per detenzione di sostanza stupefacente. Su segnalazione della compagna, i Carabinieri di -OMISSIS- trovarono e sequestrarono al ricorrente una dose di cocaina nella sua abitazione. Il relativo provvedimento disciplinare è stato poi impugnato dall’interessato per ottenerne l’annullamento, nel procedimento R.G. n. -OMISSIS- del 2020 instaurato dinnanzi a questo Tribunale.
Il 26 novembre 2020, al rientro dalla sospensione disciplinare, il Dipartimento impiego del personale del Ministero della Difesa (DIPE) trasferiva il ricorrente presso l’-OMISSIS- di -OMISSIS-.
Nell’ambito del procedimento di trasferimento, l’interessato ha presentato le proprie osservazioni, sottolineando la necessità di prestare assistenza al proprio nucleo familiare.
Il Dipartimento ha confermato il trasferimento a -OMISSIS-, offrendo tuttavia all’interessato la possibilità di esprimere il proprio gradimento per -OMISSIS- o -OMISSIS-, quali destinazioni alternative per favorire l’assistenza familiare.
Più nello specifico, nell’atto di trasferimento si legge: “ Al riguardo tuttavia, nell’ottica di dare rilievo alle istanze/esigenze del personale, è stata esplorata l’ulteriore possibilità di un reimpiego “a domanda” sulla sede di -OMISSIS- o -OMISSIS- che potrebbe rivelarsi logisticamente favorevole al militare. Tale soluzione, a fronte di un risparmio economico per l’A.D., consentirebbe di coniugare le esigenze di forza armata con quelle del graduato…Per quanto sopra, si dispone il trasferimento d’autorità del -OMISSIS-. -OMISSIS- -OMISSIS-…dal centro addestramento paracadutismo in -OMISSIS- all’-OMISSIS- in -OMISSIS-, con presentazione il 27 gennaio 2021, fermo restando che il graduato, qualora interessato, potrà presentare, entro 10 giorno, istanza di trasferimento per -OMISSIS- o -OMISSIS-, significando che il mancato inoltro della citata istanza per le suddette sedi nei termini indicati comporterà l’attuazione del provvedimento d’Autorità disposto ”.
Il ricorrente, con il ricorso principale indicato in epigrafe, impugnava il provvedimento di trasferimento d’autorità e gli atti connessi.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità per: I. Violazione e/o falsa applicazione del principio di tassatività e tipicità delle sanzioni disciplinari del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 sub specie dell’art. 1371; violazione del principio del ne bis in idem disciplinare; eccesso di potere per difetto ed errore nell’istruttoria, errore sui presupposti, erronea valutazione della situazione di fatto, illogicità, ed ingiustizia manifeste, irragionevolezza, e contraddittorietà, violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell’art. 3 l. n. 241 del 1990, illogicità, incongruenza, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta; II. Eccesso di potere per errore e difetto nell’istruttoria, travisamento dei fatti errore sui presupposti, illogicità, incongruenza, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, sotto ulteriore profilo, violazione di legge sub specie degli artt. 1 e 3 l. n. 241 del 1990, violazione dell’art. 52, comma 3 Cost.; III. Eccesso di potere per errore e difetto nell’istruttoria, contraddittorietà, illogicità, ed ingiustizia manifesta, sotto ulteriore profilo, sviamento, violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, efficienza ed economicità dell’azione e delle scelte amministrative.
Nel frattempo, come consentito dal provvedimento impugnato, presentava istanza di trasferimento per -OMISSIS-.
Con memoria depositata in data 22 febbraio 2021, il ricorrente dichiarava di rinunciare all’istanza cautelare e, la sezione, con ordinanza n. -OMISSIS- del 5 marzo 2021, dichiarava il non luogo a provvedere sulla stessa.
La domanda di trasferimento per -OMISSIS- veniva accolta con la precisazione per cui il militare sarebbe stato dispensato dalla frequenza del corso specialistico e che il trasferimento de quo avrebbe avuto effetto all’esito del ricorso sulla legittimità della sanzione disciplinare.
Più nello specifico, nell’atto di accoglimento della domanda di trasferimento si legge: “ Codesto -OMISSIS- dovrà: escludere il graduato -OMISSIS- dal corso di formazione quale omav tenuto conto che: tale partecipazione non è mai stata autorizzata da questo Dipartimento né formalmente richiesta dal Comando brigata -OMISSIS-; non è stata ancora definita dallo Stato Maggiore Esercito l’esigenza organico funzionale (struttura ordinativa) tesa a soddisfare le esigenze addestrative e manutentive dell’aerostato vincolato; comunicare con immediatezza ogni eventuale novità afferente la posizione d’impiego e lo sviluppo dei citati contenziosi posti in essere dal graduato… ”.
Tale provvedimento (e gli atti connessi) venivano impugnati in parte qua, dal ricorrente, con motivi aggiunti depositati il 5 maggio 2021.
Avverso tali provvedimenti il ricorrente ha dedotto l’illegittimità per: I. Illegittimità derivata; II. Violazione e/o falsa applicazione del principio di tassatività e tipicità delle sanzioni disciplinari del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 sub specie dell’art. 1371, violazione del principio del ne bis in idem disciplinare, eccesso di potere per difetto ed errore nell’istruttoria, errore sui presupposti, erronea valutazione della situazione di fatto, illogicità,