TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-07-04, n. 202400221

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-07-04, n. 202400221
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202400221
Data del deposito : 4 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2024

N. 00221/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00171/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 171 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’Azienda di Trasporti Molisana – A.T.M. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G D S e A M S, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

la Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;

nei confronti

la R.A.M. – Logistica Infrastrutture e Trasporti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

la Società Autocooperative Trasporti Italiani – S.A.T.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Reale e Giuseppe Ruta, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

per quanto riguarda il ricorso introduttivo proposto dalla A.T.M. s.p.a.:

per l’ottemperanza

- delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise nn. 278/2017 e 368/2021;

nonché per la conseguente dichiarazione di nullità/inefficacia

e/o per l’annullamento:

- della Determinazione Dirigenziale n. 2358 del 27 aprile 2022, avente ad oggetto “ Affidamento provvisorio e temporaneo dei servizi di T.P.L. relativi alla nuova rete dei servizi minimi approvata con D.G.R. n. 113/2022 ”;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, tra cui:

--la Deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 113 del 14 aprile 2022, avente ad oggetto “ Approvazione rete dei servizi minimi di trasporto pubblico locale”, ivi compresi i relativi allegati;

- della nota della Regione Molise prot. n. 78657/2022 del 3 maggio 2022, avente ad oggetto “ Ricorso in ottemperanza dell’Azienda Trasporti Molisana - ATM Spa C/Regione Molise Sentenza Consiglio di Stato Sez. V n. 5649/2021 ”;

- della Determinazione Dirigenziale n. 7540 del 7 dicembre 2021, avente ad oggetto “ Approvazione documento istruttorio e proposta di rete dei servizi minimi ”;

- della nota prot. n. 78854/2022 del 28 aprile 2022, con la quale la Regione ha comunicato l’avvio dei servizi inseriti nella nuova rete dei servizi minimi a partire dal 16 maggio 2022;

- della nota prot. n. 84327 dell’11 maggio 2022, avente ad oggetto “ D.G.R. n. 113/2022 – D.D. n. 2358/2022 – Approvazione rete dei servizi minimi di T.P.L. – Affidamento – Riscontro nota in data 11/05/2022 ”;

- della nota prot. n. 86841/2022 del 16 maggio 2022, avente ad oggetto “ D.G.R. n. 113/2022 – D.D. n. 2358/2022 – Approvazione rete dei servizi minimi di T.P.L. – Affidamento – Riscontro vs. nota in data 13/05/2022 ”;

e altresì per il risarcimento del danno ingiusto subito dalla A.T.M. s.p.a.;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla medesima A.T.M. s.p.a.:

per l’annullamento

-della nota della Regione Molise assunta al prot. n. 146503/2022 del 29 agosto 2022, avente ad oggetto “ Corse scolastiche 2022/2023 – D.D. n. 5340/2021 – Comunicazioni ”;

-della nota della Regione Molise assunta al prot. n. 148636/2022 del 1° settembre 2022, avente ad oggetto “ Corse scolastiche 2022/2023 – D.D. n. 5340/2021 (Rinnovo e Autorizzazioni) – Riscontro e chiarimenti ”;

-della Determinazione dirigenziale n. 4441 del 28 luglio 2022, avente ad oggetto “ Modifiche e aggiornamento rete dei servizi minimi di trasporto pubblico locale approvata con D.G.R. n. 113/2022 – L.R. n. 19/2000 e ss.mm. e ii Artt. 11 e 16 ”;

-della nota della Regione assunta al prot. n. 150468/2022 del 5 settembre 2022, avente ad oggetto “ Richiesta ripristino Corsa Scolastica Montefalcone nel Sannio – Montemitro – Vasto istituita con D.D. n. 4210/2016 – Comunicazioni ”;

-della nota della Regione assunta al prot. n. 156297/2022 del 16 settembre 2022, avente ad oggetto “ Richiesta disponibilità ad effettuare servizi di T.P.L. – Corse scolastiche 2022/2023 Istituto Scolastico Alberghiero “G. Marchitelli” di Villa Santa Maria (CH) ”;

-della nota della Regione assunta al prot. n. 158974/2022 del 21 settembre 2022, avente ad oggetto “ Richiesta offerta economica per effettuazione servizi di T.P.L. – Corse scolastiche 2022/2023 – Linea Agnone (IS) – Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria (CH) ”;

per quanto riguarda l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2°, del cod. proc. amm. presentata dalla stessa A.T.M. s.p.a. il 15 giugno 2022:

per l’accertamento e la declaratoria del diritto della A.T.M. s.p.a. ad accedere agli atti e ai documenti oggetto della propria istanza di accesso del 4 maggio 2022, con conseguente ordine all’Amministrazione regionale di procedere all’ostensione della documentazione oggetto dell’istanza stessa;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla Società Autocooperative Trasporti Italiani s.p.a. - S.A.T.I. il 1° luglio 2022:

per l’ottemperanza

-delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise nn. 368/2021 e 278/2017;

nonché per il conseguente annullamento

-della Determinazione Dirigenziale n. 2358 del 27 aprile 2022, avente ad oggetto “ Affidamento provvisorio e temporaneo dei servizi di T.P.L. relativi alla nuova rete dei servizi minimi approvata con D.G.R. n. 113/2022 ”, nella parte riguardante l'affidamento disposto in favore della A.T.M. s.p.a.;

-di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, tra cui:

--la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 113 del 14 aprile 2022, avente ad oggetto “ Approvazione rete dei servizi minimi di trasporto pubblico locale ”, ed i relativi allegati;

--la nota della Regione Molise assunta al prot. n. 78657/2022 del 3 maggio 2022, avente ad oggetto “ Ricorso in ottemperanza dell'Azienda Trasporti Molisana - ATM Spa C/Regione Molise Sentenza Consiglio di Stato Sez.V n. 5649/2021 ”;

--la Determinazione Dirigenziale prot. n. 7540 del 7 dicembre 2021, avente ad oggetto “ Approvazione documento istruttorio e proposta di rete dei servizi minimi ”;

--la nota prot. n. 78854/2022 del 28 aprile 2022, con la quale la Regione ha comunicato l'avvio dei servizi inseriti nella nuova rete dei servizi minimi a partire dal 16 maggio 2022;

--la nota prot. n. 84327 dell'11 maggio 2022, avente ad oggetto “ D.G.R. n. 113/2022 – D.D. n. 2358/2022 – Approvazione rete dei servizi minimi di T.P.L. – Affidamento – Riscontro nota in data 11/05/2022 ”;

--la nota prot. n.86841/2022 del 16 maggio 2022, avente ad oggetto “ D.G.R. n. 113/2022 – D.D. n.2358/2022 – Approvazione rete dei servizi minimi di T.P.L. –Affidamento – Riscontro vs. nota in data 13/05/2022 ”;

e altresì per il risarcimento del danno ingiusto subito dalla S.A.T.I. s.p.a..

Visti il ricorso principale, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto il ricorso incidentale e i relativi allegati, proposto dalla Società Autocooperative Trasporti Italiani – S.A.T.I. s.p.a.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;

Vista l’ordinanza n. 86/2022;

Viste le sentenze non definitive n. 1/2023 e 225/2023;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. L’Azienda di Trasporti Molisana s.p.a. (in prosieguo anche solo “A.T.M.”) gestiva nella Regione Molise una serie di servizi di trasporto pubblico locale in concorrenza con altre società attive nel relativo mercato, tra cui, in particolare, la controinteressata Società Autocooperative Trasporti Italiani s.p.a. (di seguito anche solo “S.A.T.I.”).



2. In precedenza la rete dei servizi minimi di trasporto pubblico locale (T.P.L.) per il territorio molisano era disciplinata dalla delibera di G.R. n. 972 del 1° dicembre 2010, fino a quando il legislatore regionale, con l’art. 9 della L.R. n. 9/2015, autorizzava la giunta regionale “ ad istituire, in via provvisoria e fino all'aggiudicazione della gara, nuovi servizi per un ammontare complessivo non superiore a bus*Km 1.500.000,00 ove se ne ravvisi l'indifferibile necessità di carattere pubblico”, e prescriveva che l’istituzione dei nuovi servizi dovesse determinarsi “ nel rispetto delle norme e dei principi del decreto legislativo n. 422/1997 e della legge regionale n. 19/2000 ”.

Indi, la delibera di G.R. n. 344 del 30 giugno 2015 modificava la predetta rete, introducendo 149.939,70 km/anno di percorrenze aggiuntive ammesse a contributo (c.d. “servizi aggiuntivi”): di queste, circa il 90 % veniva affidato in via diretta (senza gara) alla S.A.T.I.



3. Da qui la proposizione del ‘primo ricorso’ della A.T.M., incardinato al n. di R.G. 352/2015, per mezzo del quale essa impugnava il predetto provvedimento lamentando in sintesi:

- la violazione dell’art. 18 del D.lgs. n. 422/1997 e dell’art. 15 della L.R. n. 19/2000, per aver la Regione disposto l’affidamento in via diretta dei servizi di nuova istituzione senza l’attivazione di procedura di evidenza pubblica tra le imprese interessate all’esercizio dei servizi stessi;

- la violazione degli artt. 16 del D.lgs. n. 422/1997, 11 della L.R. n. 19/2000 e 34 del D.lgs. n. 267/2000, per aver la Regione disposto le menzionate modifiche della rete di T.P.L. senza alcuna istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico a giustificazione dell’inserimento dei servizi aggiuntivi, e senza la previa intesa con gli enti locali interessati.

Questo Tribunale accoglieva integralmente il ricorso con la sentenza n. 278 del 3 ottobre 2017, rilevando la palese illegittimità dell’affidamento diretto dei servizi aggiuntivi a favore di S.A.T.I., anziché con procedura di evidenza pubblica;
il mancato doveroso espletamento della conferenza di servizi con gli enti locali interessati dalle modifiche della rete;
la carenza di una adeguata istruttoria, condotta nel rispetto dei parametri di cui agli artt. 16 del D.lgs. n. 422/1997 e 11 della L.R. 19/2000.

Detta pronunzia, seppur appellata dalla S.A.T.I. dinanzi al Consiglio di Stato, passava in giudicato a seguito dell’estinzione per perenzione del relativo giudizio (cfr. Cons. Stato, decreto n. 1893/2020).

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