TAR Catania, sez. I, sentenza 2015-07-30, n. 201502096

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2015-07-30, n. 201502096
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201502096
Data del deposito : 30 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01995/2012 REG.RIC.

N. 02096/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01995/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1995 del 2012, proposto da:
R T e L U, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. S C, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via O. Scammacca, n. 23/C;

contro

Comune di Aci Sant’Antonio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. G I, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Aldebaran, n. 9;
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

per l'annullamento

- del provvedimento del Comune di Aci Sant’Antonio prot. n. 3136 del 12 luglio 2012 di diniego della concessione edilizia di cui all’istanza avanzata dai ricorrenti l’11 giugno 2012 per la realizzazione di un capannone per attività agricola;

- della presupposta deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29 marzo 2011, nella parte in cui, a parziale modifica delle vigenti norme tecniche di attuazione (NTA) del PRG comunale, dispone espressamente che non sono consentiti in zona agricola gli interventi di cui all’art. 22 della l.r. n. 71/1978 (art. 22);

- di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aci Sant'Antonio e dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il presente gravame, i ricorrenti - proprietari di una porzione di terreno destinato a verde agricolo, sito in Aci Sant’Antonio, via Nocilla, distinto in catasto al foglio di mappa 13, particelle 1492, 1511, 154 e 1512 - impugnano il provvedimento in epigrafe con cui il Comune resistente, con riferimento alla domanda di concessione edilizia da loro avanzata per la realizzazione di un capannone per attività agricola e coltivazione di ortaggi e fiori, mediante l’utilizzazione di una struttura in ferro e copertura in lamiera grecata già in passato realizzata per l’impianto fotovoltaico, li ha avvisati che “ ai sensi dell’art. 19 della L.R. 71/78 in pendenza dell’approvazione delle variazioni alle Norme Tecniche Attuative del vigente P.R.G., adottate con deliberazione del Consiglio Comunale del 29.03.2012, l’applicazione delle misure di salvaguardia è obbligatoria ” e che, pertanto, ogni relativa determinazione su tale istanza è sospesa fino all’emanazione del decreto di approvazione di tali Norme Tecniche Attuative (di seguito “NTA”) variate ovvero fino a tre anni dalla data di deliberazione di adozione.

In particolare, evidenziano i ricorrenti come tale provvedimento di sospensione – e, dunque, sostanziale diniego - sarebbe illegittimo, oltre che per violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 (difetto di motivazione), in via derivata, attesa l’illegittimità dell’art. 22, comma 10, delle presupposte NTA, adottato con la citata delibera consiliare n. 24 del 29 marzo 2011.

La Sezione con ordinanza cautelare n. 849/2012, “ considerato che nella specie, ad avviso del Collegio, ricorrono le condizioni di cui all’art.55, comma decimo, del c.p.a. ”, fissava l’udienza di trattazione del merito del ricorso.

Parte ricorrente con successivo atto depositato il 10 ottobre 2012 integrava il contradditorio nei confronti dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, nella considerazione che quest’ultimo possa annullare la variante alle NTA, illegittimamente adottata dal Comune, in sede di loro approvazione.

L’Assessorato si costituiva in giudizio evidenziando la propria estraneità al giudizio.

Il Comune con memoria depositata il 9 aprile 2013 si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l’irricevibilità del ricorso in relazione alla immediata lesività della citata delibera consiliare del 29 marzo 2011, pubblicata nell’albo pretorio fino al 24 maggio 2011, con conseguente tardività della notifica del ricorso avvenuta solo in data 2 agosto 2012, e la sua inammissibilità per carenza di interesse attesa l’inidoneità degli atti impugnati ad incidere negativamente in via definitiva sulla situazione giuridica soggettiva dei ricorrenti, nonché in ogni caso la sua infondatezza nel merito, attesa la legittimità degli atti comunali impugnati.

In esito all’udienza pubblica dell’11 aprile 2013, la Sezione con ordinanza collegiale n. 1419/2013, nel rilevare “ che il comune di Aci Sant’Antonio si è costituito in giudizio con memoria tardivamente depositata ” e “ che l’impugnativa, in parte qua, della delibera n. 24 del 29.3.2012, proposta con ricorso notificato 2.08.2012, potrebbe essere tardiva, ove tale atto consiliare si ritenesse immediatamente lesivo ”, rinviava la trattazione nel merito della causa attesa la necessità di “ garantire l’esercizio concreto del diritto di difesa delle parti sul punto ”.

Con successive memorie, parte ricorrente contestava l’eccepita tardività, evidenziando come l’interesse all’impugnazione della delibera di adozione delle varianti alle NTA sia sorto solo con la comunicazione del 12 luglio 2012, con conseguente decorrenza del relativo termine di impugnazione dalla data in cui l’interessato ne sia venuto effettivamente a conoscenza, ovvero, nel caso di specie, con la ricezione della citata comunicazione.

All’udienza pubblica del 25 giugno 2015, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.

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