TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-08-01, n. 202301890

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-08-01, n. 202301890
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301890
Data del deposito : 1 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2023

N. 01890/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00948/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 948 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, M L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Commissione Medica Interforze di

II

Istanza Roma, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Verbale della Commissione Medica Interforze di 2 Istanza Roma, Protocollo -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS--, con il quale, all’unanimità, è stato espresso il seguente giudizio medico legale: 1) “ Non idoneo permanentemente al servizio, in modo assoluto, nei ruoli della P.P. Si idoneo al servizio nelle corrispondenti qualifiche, ruoli dell’Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato. Controindicati mansioni a maggiore stress psicofisico. 2) La non idoneità permanente assoluta è determinata da infermità che, sulla base degli atti, non risultano dipendenti da causa di servizio ”;

- di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi del ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 luglio 2023 il dott. F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con il ricorso, notificato e depositato nei termini e nelle forme di rito, la parte istante, in qualità di agente di Polizia Penitenziaria, poi trasferito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. n.443/92, nel ruolo professionale di “Collaboratore”, Operatore Amministrativo – posizione economica B2 – con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio, ha impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe in quanto lesivo del proprio interesse oppositivo alla qualificazione del proprio status di non idoneo al servizio di agente di P.P..

La relativa domanda impugnatoria proposta si affida alla prospettazione delle seguenti doglianze:

- Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei fatti, difetto ed erroneità dei presupposti in fatto ed in diritto;
Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta dell’azione amministrativa;
Eccesso di potere sotto il profilo della generica, contraddittoria, lacunosa, insufficiente o quanto meno difettosa motivazione ed istruttoria carente ed erronea;
Contraddittorietà con precedenti atti;
Sviamento;
Violazione dell’art. 3 della Legge N. 241/1990, atteso che il suddetto incomprensibile parere della Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma sarebbe in contraddizione con quanto espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano nel verbale del -OMISSIS-, con il quale, al fine di accertare la idoneità del sig. -OMISSIS- al Servizio di Istituto per la riammissione in servizio nel Corpo della Polizia Penitenziaria, come richiesto dall’interessato con domanda datata -OMISSIS- si riscontrava il seguente giudizio diagnostico: ” Esiti di -OMISSIS- ”.

Ne consegue, pertanto, che nell’invocato verbale veniva stigmatizzato che nel determinismo della permanente non idoneità in modo parziale “esclusiva è l’infermità di cui al punto 3 del giudizio diagnostico, ossia Esiti di p-OMISSIS-(-OMISSIS-)”, ritenendo, evidentemente, che l’infermità -OMISSIS-, essendo del tutto nella norma l’obiettività semeiotica neurologica, non incidesse per nulla sul giudizio medico-legale conclusivo.

Nel corso dell’ultima visita collegiale, invece, sorprendentemente i sanitari, prendendo atto anche della negatività clinica ed anatomo-fisiologica -OMISSIS- confermata dallo stesso ortopedico militare presso il quale era stato invitato a sottoporsi il ricorrente, avrebbero sovvertito totalmente la causa necessaria ed efficiente dell’inidoneità sancita, individuandola non più in una patologia a carico dell’apparato osteo-scheletrico, bensì di quello neurologico;
come argomentato dal Dott. -OMISSIS- nella relazione di parte;
nel caso del ricorrente, invece, i sanitari hanno valutato, erroneamente, la singola lesione di per se stessa (dapprima ortopedica e, poi, neurologica) senza tener conto dell’assoluta assenza di conseguenze pregiudizievoli dello stato psico-fisico del soggetto, nonostante obiettive semeiotiche degli specialisti, ortopedici e neurologi, del tutto negative.

E’ rilevata in resistenza la costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia con cui si eccepisce l’infondatezza delle censure prospettate rilevando che: i giudizi medico-legali, recepiti nella determinazione oggetto del giudizio, costituiscono valutazioni di ordine tecnico, che, pertanto, salve le ipotesi di violazione di legge o di illogicità manifesta, non ricorrenti nel caso di specie, “ restano sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo ”.

All’udienza pubblica straordinaria del 21 luglio 2023 la causa è stata posta in decisione.

Nel caso di specie, le questioni sollevate con il ricorso in esame sono state compiutamente risolte dalla giurisprudenza nei termini che seguono, secondo cui:

- In proposito, la già richiamata consolidata giurisprudenza ha avuto modo di statuire che “ Il transito nei ruoli civili del personale militare dichiarato permanentemente inabile al servizio, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della L. 28 luglio 1999, nr. 266, configura una fattispecie peculiare di trasferimento interno alla medesima Amministrazione, formando oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo dell'interessato, la cui attuazione è subordinata all'accertamento tecnico-discrezionale della Commissione Medico Ospedaliera sull'idoneità fisica e psichica al servizio e che non può essere negato per altre e diverse ragioni. Inoltre, a ciò non osta, in linea di principio, la facoltà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 443 del 1992, di sottoporre il richiedente il trasferimento ad una visita medica, ovvero ad una prova teorico-pratica al fine di valutare l'opportunità del reimpiego nella qualifica richiesta. Invero, il dipendente inabile al servizio vanta un vero e proprio diritto soggettivo al reinserimento, di guisa che la finalità della prova teorica, cui eventualmente potrà essere sottoposto, dovrà essere unicamente quella di valutare l'opportunità del suo reinserimento nella qualifica prescelta, tenendo conto del suo grado di istruzione e dei compiti che sarà chiamato a svolgere. Infatti, il predetto transito non è assimilabile a una nuova assunzione, postulando al contrario la continuità del rapporto di impiego e ponendosi come ordinaria (ancorché rimessa a una opzione dell'interessato) prosecuzione dello stesso .” (Cons. Stato, Sez. II, 20 maggio 2019, n. 3203;
Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3141;
sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4127;
Sez. VI, 6 novembre 2009, n. 6951;
Sez. VI, 31 luglio 2009, n. 4864;
Sez. VI, 31 dicembre 2007, n. 6825).

- secondo l’univoco orientamento della giurisprudenza amministrativa, le valutazioni dello stato di salute di un pubblico dipendente, compiute dall’organo sanitario a ciò deputato, costituiscono un giudizio di merito tecnicamente discrezionale, non sindacabile in sede giurisdizionale, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza o illogicità nonché per travisamento dei fatti o difetto di istruttoria. Tale giudizio ha natura vincolante rispetto al provvedere dell’Amministrazione, in capo alla quale non residua, evidentemente, alcun margine di discrezionalità in concreto ( ex plurimis : C.d.S., II, 27 marso 2023 n. 3111;
sez. IV, 18 giugno 2019, C.d.S, sez. IV, n.2637 del 22 maggio 2014;
C.d.S., sez. IV, sentenza n.2578/2008, n.1124/04, n.8070/04, n.3544/2000, n.3822/01);

- il giudizio di inidoneità al servizio si concreta in una valutazione necessariamente relativa, nella quale la capacità psico-fisica è misurata con specifico riferimento alla natura e alla gravosità delle mansioni proprie della qualifica riconosciuta al soggetto e non assume connotazioni di carattere generale ed astratto;
in tale contesto, le conclusioni del consulente privato non possono inficiare il “ giudizio globale ” espresso dalle commissioni mediche militari sulla base di diverse valutazioni e con finalità differenti (Con. Stato sez.

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