TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-08-23, n. 201900549
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Pubblicato il 23/08/2019
N. 00549/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01321/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1321 del 2000, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M D, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;
Questore di -OMISSIS- e Capo della Polizia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota n. -OMISSIS-, a firma del Questore di -OMISSIS-, con cui al ricorrente è stata inflitta la sanzione disciplinare della pena pecuniaria in misura pari a 1/30 dello stipendio;
- del decreto emesso dal Capo della Polizia in data -OMISSIS-, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto avverso detta sanzione disciplinare;
- di ogni atto e provvedimento comunque presupposto, connesso, inerente o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2019 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento in data -OMISSIS-, il Questore di -OMISSIS- irrogava, all’allora Ispettore della Polizia di Stato -OMISSIS-, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 dello stipendio, per la contestazione del seguente addebito: “ -OMISSIS- ”.
Avverso detto provvedimento l’Ispettore -OMISSIS- proponeva ricorso gerarchico al Capo della Polizia, che, tuttavia, veniva respinto.
Con il presente gravame, quindi, il ricorrente ha impugnato detti provvedimenti, lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili. In particolare, il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si censurano la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 13 del D.P.R. n. 737 del 1981, il difetto assoluto di motivazione, l’irrazionalità e la contraddittorietà manifeste, lo sviamento di potere e dalla causa tipica.
Si è costituito in giudizio, per resistere, l’intimato Ministero dell’Interno.
Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.