TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-02-20, n. 201400250
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N. 00250/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00960/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 960 del 2013, proposto da:
M T, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lufrano, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno, in persona del Prefetto pro tempore,
rappresentati e difesi, per legge, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Ancona, piazza Cavour, 29;
avverso il silenzio inadempimento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 34, co. V, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, alla camera di consiglio del 6 febbraio 2014, il difensore del ricorrente ha domandato la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
per tale ragione, considerate le risultanze processuali, dev’essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite, per ragioni equitative.