TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-05-28, n. 202410771
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Pubblicato il 28/05/2024
N. 10771/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04383/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4383 del 2019, proposto da
M A A, M B, M B, A C B, A B, P B, C B, V B, C B, O B, A B, G B, C B, R C, G C, Salvatore Care', S C, F C, F C, A C, E C, N C, P C, D C, D C, M C, R C, C C, Vera D'Aiuto, S D, D D G, E D V, S D F, R D F, S D F, F D, Calogero Dario D'Ugo, F Emidio, Rocco Ermidio, Debora Fazio, Giovanna Feola, Felicia Foca', Patrizia Forgione, Domenico Franco, Antonio Gallo, Salvatore Attilio Gangemi, Francesco Garreffa, Tiziana Germanò, Maria Giancani, Domenico Giorgi, Roberta Gira Pelaja, Giuseppe Gligora, Daniela Granata, Irene Greco, Giusy Grippaldi, Giovanna Iacopino, Rosaria Iaria, Demetrio Ieracitano, Agostino Larcara, Umberto Lasco, Annunziato Latorre, Clelia Lavilla, Angela Leonetti, Maria Liguori, Rocco Lucà, Luana Gabriella Lunetta, Mario Maesano, Michela Maesano, Angela Lucia Mafrici, Antonino Mario Giovanni Mafrici, Emanuele Maltese, Maria Antonietta Manto, Simona Mapelli, Ilenia Marchese Ragona, Naomi Margarese, Vincenzo Marino, Lilia Maria Marra, Simone Marroccella, Rita Marziale, Davide Marziano, Floriana Masdea, Francesca Masdea, Nicola Massaro, Antonella Maviglia, Loredana Micheletta, Mario Leo Micheletta, Domenica Modaffari, Francesca Modaffari, Samanta Modaffari, Laura Rita Montante, Caterina Morabito, Elisa Moroni, Carmelina Monia Napoli, Annamaria Nigro, Alessia Nirta, Antonio Nirta, Stefania Antonella Nirta, Giusi Nocera, Adriano Nucci, Antonino Nucera, Bruno Nucera, Carmela Nucera, Chiara Oliveri, Filippo Ollio, Maria Cristina Orlando, Girolamo Parisi, Tobia Sergio Pellegrini, Angela Pezza, Salvatore Pina, Gaetano Pipicella, Giuseppe Pisciotti, Naomi Polidoro, Domenico Raspagliesi, Annamaria Ravenda, Antonio Rocca, Domenica Romeo, Giuseppe Romeo, Giuseppe Saraceno, Francesco Schillaci, Luigi Maria Scopelliti, Valerio Sergio, Flora Spadetto, Giuseppe Strangio, Anna Maria Surace, Jessica Suriano, Elisabetta Tedesco, Gianpietro Termini, Mosè Massimo Terrasi, Michelina Teti, Rossana Tomeo, Antonella Tramontano, Angela Trimboli, Francesco Tripodi, Romina Tripodi, Teresa Trombetta, Tiziana Maria Trunfio, Marina Tsagaki, Valerio Ignazio Valenti, Egidio Veggian, Roberto Vella, Barbara Vena, Marco Vitale, Claudio Francesco Vittorioso, Lisa Zarcone, Angela Zavettieri, Giovanni Zavettieri, Alessandra Zinni, Salvatore Zocco, Vanessa Zumbo, Giovanni Castelli, Rose Mary Connie Panuzzo, Ilaria Filomena Accrogliano, Maria Antonietta Geraci, Ilario Capocasale, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-del Decreto Dipartimentale MIUR 28.01.2019, n. 73 (all.n.1) di attuazione del D.M. 3 giugno 2015, n. 326 , di integrazione delle graduatorie di istituto per il personale docente, nella parte in cui, nel prescrivere all'art. 2 – "Inserimento in II° fascia aggiuntiva" che ..”possono presentare domanda per l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto soltanto coloro che hanno acquisito il titolo di abilitazione per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado entro il 1 Febbraio 2019”,,
-della nota di trasmissione n 3934 del 29 gennaio 2019 (all.2) del D.D.G. n.73/2019;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale ivi incluso il Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 73/2019 del 29.01.2019;
anche nella parte in cui non prevedendo illegittimamente, l'ammissione con riserva dei ricorrenti in possesso di titolo il cui valore abilitante non è ancora stato riconosciuto;
- e per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno:
- del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti, anche con riserva in attesa del definitivo riconoscimento del titolo ovvero ad essere ammessi a presentare la domanda di inserimento in seconda fascia aggiuntiva come previsto dal decreto dipartimentale n.73/2019 impugnato in via principale;
dell'annullamento degli atti impugnati e, in subordine, ad essere inseriti nella seconda fascia delle G.I. per le specifiche classi di concorso indicate nella domanda;
- per la condanna in forma specifica della Amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento di inserzione dei ricorrenti nella seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di istituto anche mediante una specifica istanza di inserimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 maggio 2024 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso collettivo gli istanti hanno impugnato il provvedimento in epigrafe e gli atti connessi nella parte in cui non hanno inteso riconoscere “ valore abilitante ” al titolo di specializzazione conseguito all’estero (Romania), al fine della inclusione nella II fascia aggiuntiva delle graduatorie di Circolo e di Istituto, con riserva, in attesa del riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti all’estero, non ancora definiti.
Invocano, in particolare, i ricorrenti l'applicazione corretta delle direttive 2005/36/CE e della normativa di recepimento, di cui al d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (“ Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania ”), nonché il rispetto del diritto alla libertà di circolazione delle professioni previsto dall’art.45 del Trattato dell’Unione Europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia.
2. Non si è costituito il Ministero intimato, nonostante la regolarità della notifica del ricorso.
3. All’udienza straordinaria di smaltimento del 17 maggio 2024, in vista della quale i ricorrenti hanno depositato giurisprudenza del TAR Lazio a sostegno della propria posizione e chiesto il passaggio in decisione senza discussione del ricorso, esso è stato introitato in decisione.
5. Il ricorso è fondato, come da giurisprudenza consolidata ormai in materia, alla quale è sufficiente fare riferimento, a norma degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d) c.p.a. (tra le più recenti v. T.A.R. Lazio, Sez. IV bis, 1 febbraio 2024, n. 2002;Id., Sez., 27 marzo 2024, n. 6080).
In dette decisioni si è condivisibilmente ricordato che l’art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 206 del 2007 prevede che il riconoscimento delle qualifiche professionali permette di accedere alla professione corrispondente, per la quale i soggetti sono qualificati nello Stato membro d’origine e quindi consente l’esercizio sul territorio italiano dell’attività, se queste possano ritenersi, in base ad approfondito esame istruttorio, “ comparabili ”.
In via dirimente, la sentenza del Consiglio di Stato, ad. plen., 29 dicembre 2022, n. 22 ha affermato il seguente principio di diritto: “ spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all'insegnamento in Italia, salva l'adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2005/36/CE ”.
Orbene, l'iter, per conseguire l'abilitazione all'insegnamento in Romania, si articola su due fasi: a) il conseguimento della laurea;b) la frequenza dei corsi di formazione, i c.d. "Programmuli" (in lingua rumena), ossia i “programmi”, per essere ammessi ai quali è necessario essere in possesso di laurea (anche non conseguita in Romania).
Rammenta la succitata Plenaria come la questione sia stata invero già esaminata dalla VI sezione del Consiglio di Stato, la quale ha osservato come le argomentazioni (pigre) del Ministero contrastino " con quanto attestato dalle autorità rumene, secondo cui deve riconoscersi il diritto di insegnare in Romania a livello di istruzione preuniversitaria in capo a coloro che, [...] titolari di diploma/master conseguito all'estero e riconosciuto in Romania, abbiano frequentato e superato appositi corsi di formazione psicopedagogica, complementari di diploma, in settori e specializzazioni conformi al curriculum dell'istruzione preuniversitaria " ( ex plurimis Cons. St., sez. VI, 3 giugno 2021, n. 4227).
Peraltro, il Consiglio di Stato aveva già precisato che “ a fronte della sussistenza in capo all’odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego. A quest’ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l’erronea interpretazione delle autorità rumene, la p.a. odierna appellata è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2020, n. 1198).
E la Plenaria n. 18 del 2022, ha del pari affermato che “ deve ritenersi necessaria una verifica in concreto delle competenze professionali comunque acquisite nel Paese d’origine dal richiedente il riconoscimento e della loro idoneità all’accesso alla "professione regolamentata" in quello di destinazione. In altri termini, il riconoscimento tipizzato dalla direttiva 2005/36/CE, normativamente predeterminato nel senso di una presa atto del titolo professionale, dell’attestazione di competenza, o dell’esperienza professionale acquisita dall’interessato, si colloca comunque in un sistema che, in vista dell'obiettivo di attuazione delle libertà economiche fondamentali dei Trattati europei, si propone di «facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli stabilendo regole e criteri comuni che comportino, nei limiti del possibile, il riconoscimento automatico di detti diplomi, certificati ed altri titoli», come enunciato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con specifico riguardo al regime di riconoscimento automatico, ma con valenza espansiva anche per il regime generale di riconoscimento, demandato ad una fase amministrativa di verifica dei percorsi di formazione e acquisizione delle necessarie competenze professionali seguiti dall'interessato in ciascun Paese dell'Unione ” (punto 9 della motivazione);“ la mancanza dei documenti necessari ai sensi del più volte [citato] art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può pertanto essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell’Unione europea, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall'interessato, valutandolo per accertare se corrisponda o sia comparabile con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione per l’accesso alla "professione regolamentata ” (punto 10 della motivazione).
Ha dato continuità all’insegnamento della Plenaria, più di recente, anche Consiglio di Stato, sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1361, ripercorrendone l’iter argomentativo.
6. In conclusione, per le sopraesposte motivazioni, il ricorso va accolto con annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse e nei sensi in motivazione, anche ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione dell’istanza presentata da parte ricorrente.
La particolarità della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese processuali del presente giudizio.