TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-05-27, n. 202410594
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Testo completo
Pubblicato il 27/05/2024
N. 10594/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04810/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4810 del 2023, proposto da
Codere Network S.p.A., Codwin S.r.l., Gaming Re S.r.l., Cristaltec Service S.r.l., Operbingo Italia S.p.A., Se.Bi.Lot. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Lattanzi, Diego Campugiani, Sarah Parachini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Ciotola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli già Agenzia dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
in parte qua, della nota della Regione Lazio, Direzione Regionale sviluppo economico, attività produttive e ricerca, prot. n. 32218 dell'11 gennaio 2023, avente ad oggetto chiarimenti sulla L.R. Lazio 5/2013, come modificata dalla Legge Regionale 11 agosto 2022, n. 16, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o correlati, anche non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ex Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2024 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 16 marzo 2023 e ritualmente notificato l’odierna ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, domandandone l’annullamento.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni pubbliche, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e domandando il rigetto del ricorso.
All’udienza del 3 aprile 2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Nell’odierno giudizio viene in rilievo la disciplina in materia di gioco d’azzardo applicabile sul territorio regionale.
In particolare, con la L.R. n. 5/2013, recante “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del
gioco d'azzardo patologico”, la Regione Lazio ha dettato alcune prescrizioni volte a tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili nonché a prevenire e contrastare fenomeni di GAP (Gioco d’Azzardo Patologico).
La suddetta legge è stata recentemente modificata con la L.R. n. 16 dell’11 agosto 2022 e, in particolare, per quanto qui d’interesse:
“ a) il comma 1 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente: 1. Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, l’apertura di nuove sale gioco è consentita a condizione che: …b) rispettino le seguenti prescrizioni: 1) riduzione della frequenza delle singole giocate a non più di una giocata ogni trenta secondi per gli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931; 2) separazione dello spazio dedicato agli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931 dalla restante struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, mediante installazione di pannelli o pareti divisorie, e distanziamento minimo di due metri tra i suddetti apparecchi; 3) pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell’apparecchio di gioco da parte del singolo cliente; 5) divieto di fumo nei luoghi dove sono installate le postazioni per il gioco e collocazione delle postazioni installate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione in luoghi dove siano assenti o disattivati gli impianti per l’aspirazione del fumo generato dall’uso di tabacchi o succedanei lavorati, combusti, riscaldati o vaporizzati… ”.
In virtù dell’art. 11-bis della L.R. 5/2013, come modificato dall’art. 6 della L.R. 16/2022, la lettera b) del suddetto articolo, “ 1. Agli esercizi pubblici e commerciali nonché alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4,