TAR Roma, sez. 2Q, ordinanza cautelare 2019-02-18, n. 201901141
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 18/02/2019
N. 01141/2019 REG.PROV.CAU.
N. 11284/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11284 del 2018, proposto da
Pragma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P K M, C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
I Due della Citta' del Sole S.r.l., Bis Tremila S.r.l., Artisti Riuniti S.r.l. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, ex. art. 55 c.p.a.
- della nota prot. n. 8819 del MIBACT, notificata a mezzo pec alla Pragma s.r.l., in data 4 luglio 2018, con cui la dirigente della Direzione Generale Spettacolo del Mibact ha respinto la domanda di contributo FUS per il triennio 2018 – 2020 ex. art. 13, comma 1, del D.M. 27 luglio 2017, in quanto “il punteggio della qualità artistica attribuito dalla Commissione Consultiva per il teatro nella seduta del 7 e 8 giugno 2018, e riportato nella scheda allegata alla presente, è inferiore a dieci (10) punti” ;
- del Decreto del Direttore Generale del 21 giugno 2018, rep. n. 746 del 22 giugno 2018, richiamato nella predetta comunicazione del 4.07.2018;
- del verbale della Commissione Consultiva n. 5/2018 del 24 – 25 maggio 2018, acquisito a seguito di istanza di accesso agli atti, con le relative schede allegate, avente ad oggetto l'esame delle istanze pervenute per il triennio 2018 – 2020 e dei programmi annuali 2018, ove lesivo;
- del verbale della Commissione Consultiva n. 6 del 7- 8 giugno 2018 con le relative schede Q.A., acquisito a seguito di accesso agli atti, avente ad oggetto l'esame delle istanze pervenute per il triennio 2018 – 2020 e dei programmi annuali 2018, per le imprese ex. art. 13, comma 1, del D.M. 27 luglio 2017, tra cui la Pragma s.r.l.;
- della nota MIBACT prot. n. 10402 trasmessa via pec in data 10 agosto 2018 con cui, l'amministrazione, in merito alla richiesta di indicazione dell'iter logico e/o motivazionale sotteso all'attribuzione del punteggio di qualità artistica, ha dichiarato di aver proceduto secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.M. 27 luglio 2017;
- del D.M. 27 luglio 2017 ove lesivo;
- del decreto del MIBACT n. 1197 del 26.07.2018, con il quale sono stati definitivamente approvati, in prima istanza, i progetti artistici degli organismi ex. art. 13, comma 1, del D.M. 27 luglio 2017 (Imprese di produzione teatrali) con allegati i relativi punteggi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 12 febbraio 2019 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, alla luce degli elementi prospettati dalle parti, che le censure dedotte non appaiono, allo stato degli atti, sufficienti a ravvisare il requisito del fumus boni iuris, risultando condivisibili le ragioni che hanno indotto la Commissione ad attribuire il punteggio relativo al fenomeno “Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali” e, almeno ad una sommaria delibazione, comprensibili le modalità di considerazione di circostanze sopravvenute alla data di presentazione del progetto, quali quelle relative al decesso del direttore artistico;