TAR Aosta, sez. I, sentenza 2018-06-19, n. 201800034

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2018-06-19, n. 201800034
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 201800034
Data del deposito : 19 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/06/2018

N. 00034/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00016/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16 del 2018, proposto da
Alak S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato N B, con domicilio eletto presso il suo studio in Messina, via Camiciotti, n. 102;



contro

Regione Autonoma Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R J, F L M, F P, con domicilio eletto presso il Dipartimento legislativo e legale –Avvocatura regionale in Aosta, piazza Deffeyes, 1;
Unite' dei Communes Valdotaines Monte - Rose, Stazione Unica Appaltante per la Regione Valle D'Aosta non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

1. del provvedimento in data 29 marzo 2018, con il quale il Dirigente dell'Assessorato Opere Pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Valle D'Aosta --- in relazione alla gara indetta con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs n. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto misto per l'esecuzione dei lavori di costruzione di impianto di depurazione acque reflue fognarie a servizio dei comuni di Bard, Hòne, Donnas, Pont-Saint Martin, Perloz, sito in comune di Donnas (AO) e per il servizio di gestione tecnico operativa dell'impianto (C.I.G.: 728005074E) --- ha disposto che: “si stabilisce l'esclusione dell'operatore economico ALAK S.R.L. dalla procedura di gara in oggetto in quanto il plico contenente la documentazione di cui alla procedura in oggetto è pervenuto lacero”.

2. del verbale di gara n. 1 del 29.3.2018, prot. n. 5557/DDS della seduta pubblica in data 29/03/2018 riguardante l'apertura della documentazione amministrativa, nella parte in cui è stata accertata la lacerazione e disposta l'esclusione di Alak s.r.l. per il plico lacerato, comunicate con l'anzidetto provvedimento sub 1.

3. del provvedimento prot. n. 5801/DDS del 06/04/2018 di riconvocazione della seduta pubblica per soccorso istruttorio per il 13 aprile 2018, e del provvedimento in data 10 aprile 2018 di rinvio della detta seduta al 17 aprile 2018, adottati dal nominato Dirigente dell'Assessorato Opere Pubbliche Difesa del Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Valle D'Aosta.

4. del verbale di gara n. 2 in data 17 aprile 2018 con il quale il competente ufficio presso la Stazione Unica Appaltante Valle D'Aosta c/o l'Assessorato Opere Pubbliche Difesa del Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Valle D'Aosta ha respinto il reclamo interposto da Alak s.r.l. con le due note del 30 marzo e del 4 aprile 2018, ed ha confermato l'esclusione di Alak s.r.l. disposta con i sopra citati ed impugnati atti.

5. La nota in data 26 aprile 2018, con la quale il Dirigente dell'Assessorato Opere Pubbliche Difesa del Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Valle D'Aosta ha comunicato il predetto mancato accoglimento dell'istanza di riesame e la conferma dell'esclusione allegando il precitato Verbale di gara n. 2 in data 17 aprile 2018.

6. I sopra citati verbali di gara ed atti, con i quali le Amministrazioni resistenti hanno dato corso alle operazioni di gara successive con i due concorrenti ivi specificati che, per quel che è dato conoscere, sono approdate al segmento della valutazione delle offerte tecniche che dovrà essere effettuata da nominanda commissione.

7. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, inclusi “i segmenti procedimentali successivi, non conosciuti, e, quindi, l'eventuale graduatoria stilata ai fini dell'individuazione dell'oepv, nonché le successive proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione definitiva e, quindi, la stipula del contratto”.

Nonché per la condanna

delle Amministrazioni resistenti:

1. Alla riammissione in gara di Alak s.r.l.;

2. Alla consequenziale ripetizione delle operazioni di gara.

3. In via del tutto subordinata, all'annullamento della gara ai fini della relativa riedizione al fine di consentire ad Alak s.r.l. la partecipazione e, quindi, la chance di aggiudicazione, anche previo/a annullamento e/o caducazione e/o declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma Valle D'Aosta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2018 il dott. P N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

In data 4 dicembre 2017, è stato pubblicato sulla G.U. n. 140 dalla Stazione Unica Appaltante per la Regione Valle d’Aosta, S.U.A. VDA, c/o Assessorato Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica per conto dell’Unité des Communes Mont- Rose, il bando di gara mediante procedura aperta relativo all’appalto misto per l’esecuzione dei lavori di costruzione di un impianto di depurazione acque reflue fognarie a servizio dei comuni di Bard, Hône, Donnas, Pont-Saint-Martin, Perloz, sito in comune di Donnas (AO) e per il servizio di gestione tecnico-operativa dell’impianto – CIG 728005074E.

Alla predetta gara ha partecipato la società Alak srl.

Con provvedimento in data 29 marzo 2018, il Dirigente dell’Assessorato Opere Pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Valle D’Aosta ha disposto quanto segue: “si stabilisce l’esclusione dell’operatore economico ALAK S.R.L. dalla procedura di gara in oggetto in quanto il plico contenente la documentazione di cui alla procedura in oggetto è pervenuto lacero”.

Alak srl (d’ora in poi Alak) ha, quindi, proposto ricorso, datato 17 maggio 2018, avverso il predetto provvedimento impugnando altresì:

- il verbale di gara n. 1 del 29.3.2018, prot. n. 5557/DDS della seduta pubblica in data 29/03/2018 riguardante l’apertura della documentazione amministrativa, nella parte in cui è stata accertata la lacerazione e disposta l’esclusione di Alak s.r.l. per il plico lacerato;

- il provvedimento prot. n. 5801/DDS del 06/04/2018 di riconvocazione della seduta pubblica per soccorso istruttorio e il provvedimento in data 10 aprile 2018 di rinvio della detta seduta al 17 aprile 2018;

- il verbale di gara n. 2 in data 17 aprile 2018 con il quale è stato respinto il reclamo interposto da Alak con le due note del 30 marzo e del 4 aprile 2018, ed ha confermato l’esclusione della ricorrente dalla gara disposta con i sopra citati ed impugnati atti;

- la nota in data 26 aprile 2018, con la quale sono stati comunicati il predetto mancato accoglimento dell’istanza di riesame e la conferma dell’esclusione;

- ogni altro atto presupposto, connesso e/o

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi