TAR Lecce, sez. II, sentenza 2013-11-19, n. 201302343

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2013-11-19, n. 201302343
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201302343
Data del deposito : 19 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01041/2013 REG.RIC.

N. 02343/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01041/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2013, proposto da:
A D M, A S, G P, C L, A D M, rappresentati e difesi dall'avv. G G P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L G in Lecce, P.Tta S. Giovanni Battista, 4;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'ottemperanza al giudicato

formatosi sul decreto della Corte di Appello di Lecce n. 893/2010, reso in data 29.11.2012 e spedito in forma esecutiva in data 14.12.2012.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 il dott. C D e uditi per le parti i difensori nei preliminari avv. A. Lorusso, in sostituzione dell'avv. G. Ponzone, per il ricorrente e avv. dello Stato I. Piracci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti si sono rivolti al Tar per conseguire l’ottemperanza al decreto riportato in epigrafe con il quale la Corte di Appello di Lecce, in accoglimento di un ricorso per equa riparazione ai sensi della cd legge Pinto, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascuno di essi, della somma di € 3.250,00, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda , nonché al pagamento delle spese processuali che sono state liquidate in complessivi € 1.400,00 oltre accessori di legge.

Il ricorso è stato proposto a causa delle perdurante inottemperanza dell’Amministrazione al dictum del giudice, protrattasi anche dopo la notifica del decreto al Ministero soccombente e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art.14 del D.L.669/96, convertito con legge 30/97, accordato alle amministrazioni pubbliche per il completamento delle procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio per resistere alla impugnativa.

Alla Camera di Consiglio del 14 novembre 2013, la controversia è passata in decisione.

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Ed invero, in vista della odierna udienza camerale, l’Avvocatura dello Stato ha depositato nota dell’11 luglio 2013 della Corte di Appello di Lecce- Ufficio Ragioneria- che attesta l’avvenuto pagamento delle somme liquidate in decreto, ai fini della relativa declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Il Collegio non può che prenderne atto e dichiarare, ai sensi dell’articolo 34, comma 5 del codice del processo amministrativo, la cessata materia del contendere.

Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto del fatto che l’amministrazione ha disposto il pagamento di quanto dovuto non appena in possesso delle risorse finanziarie necessarie.

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