TAR Catania, sez. IV, sentenza 2021-08-03, n. 202102625

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2021-08-03, n. 202102625
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202102625
Data del deposito : 3 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/08/2021

N. 02625/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00779/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 779 del 2019, proposto dalla Ditta Ragusa Salvatore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

L’I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A I e S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di S.A.M. Sistemi Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento:

del provvedimento adottato e comunicato il 20 febbraio 2019 con il quale l’INAIL di Messina ha decretato la non ammissione dell’impresa ricorrente ai benefici richiesti con l’istanza di partecipazione all’avviso pubblico ISI 2017;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.A.I.L.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2021, celebratasi da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, il dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’Avviso pubblico ISI 2017, l’INAIL ha indetto una procedura a sportello per la concessione di finanziamenti ed incentivi a fondo perduto in favore delle imprese interessate secondo l’ordine di presentazione delle domande. Scopo del finanziamento e della procedura era il miglioramento dei livelli di salute e di sicurezza sul lavoro dei lavoratori delle imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

L’impresa ricorrente partecipava alla procedura domandando il finanziamento di cui all’Asse 1 nella parte in cui prevede la concessione di contributi per la riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche mediante la sostituzione dei macchinari adoperati con altri a vibrazione più contenuta. La ricorrente, infatti, intendeva sostituire due escavatori ed ossia, un

KUBOTA KX

080-3 ed un

HITACHI EX

135UR, con il MIDI ESCAVATORE CASE CX80 BLADE ed il

CASE CX

130 D STD BLADE.

Con il provvedimento impugnato l’INAIL non concedeva alla ricorrente il chiesto finanziamento poiché riteneva mancanti i dati dichiarati dal fabbricante per le macchine nuove e da sostituire.

Con ricorso notificato all’INAIL ed alla S.A.M. Sistemi Ambientali s.r.l. il 19 aprile 2019 e depositato il 16 maggio 2019, il ricorrente domandava l’annullamento del predetto provvedimento per i seguenti motivi:

1) omessa sottoscrizione da parte di un dirigente dell’INAIL ed omessa indicazione della data e del luogo di emissione – perché il provvedimento di non ammissione non recherebbe alcuna firma, né dattiloscritta, né digitale del funzionario ivi indicato;

2) violazione dell’art.3 L. n.241/1990 per omessa o apparente motivazione – perché il provvedimento sarebbe del tutto carente di motivazione;

3) eccesso di potere per incongruente motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza della decisione – perché l’INAIL avrebbe erroneamente preteso di valutare soltanto il parametro di vibrazione dichiarato dal produttore della macchina al momento della sua fabbricazione e non quello dichiarato nella perizia giurata allegata dall’impresa ricorrente, escludendo quest’ultima perché la macchina da sostituire

KUBOTA KX

080-3 avrebbe un valore delle vibrazioni <
0,5 m/s2 e perché il valore delle vibrazioni dell’escavatore

HITACHI EX

135UR da sostituire non sarebbe stato mai dichiarato dal fabbricante.

4) eccesso di potere per contraddittorietà con il precedente provvedimento di ammissione provvisoria della ricorrente al finanziamento – perché in un primo momento l’INAIL aveva ammesso la ricorrente al finanziamento, in seguito mutando decisione senza adeguatamente spiegarne le ragioni;

5) eccesso di potere per mancato apprezzamento della buona fede dell’impresa ricorrente – perché l’INAIL non avrebbe valutato neanche la buona fede della ricorrente a fronte dell’ambiguità caratterizzante il bando.

La ricorrente, quindi, concludeva chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato o, in subordine, l’ammissione al finanziamento parziale limitatamente alla sostituzione di uno dei due escavatori indicati con il corrispondente nuovo escavatore abbinato.

Si costituiva l’INAIL opponendosi all’accoglimento del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Nella pubblica udienza del giorno 8 luglio 2021, celebratasi da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, il Collegio tratteneva il ricorso in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo si lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per omessa sottoscrizione da parte del funzionario indicato come autore.

Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, vige il principio secondo cui l'"atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso” (Cass., n. 11458 del 2012).

Indicativa in tal senso anche la giurisprudenza sugli atti tributari. La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio - al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana - non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (cfr. Cass. n. 19671 del 2016 che richiama Cass. n. 26053/15, n. 6199/15, n. 6610/13, nonché Corte cost. n. 117 del 2000, secondo cui costituisce "diritto vivente" il principio in base al quale "l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene"). Si è così precisato che "il ruolo esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654, Rv. 570463;
Cass. 2 marzo 2012, n. 3253, Rv. 621447);
(...) prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso (...). Peraltro, la disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, è interpretata dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, lett. e, conv. L. n. 156 del 2005, nel senso che il ruolo si intende formato e reso esecutivo anche mediante la validazione dei dati" (cfr. Cass. n. 26546 del 2016;
in termini Cass. n. 1449 del 2017).

Considerato che il provvedimento è stato comunicato a mezzo P.E.C. dall’INAIL e che l’INAIL non lo ha disconosciuto costituendosi in giudizio, ne è certa la paternità e l’imputabilità all’INAIL.

Il motivo, pertanto, è infondato.

Con il secondo ed il terzo motivo si lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per carente o apparente motivazione.

La motivazione costituisce un elemento essenziale del provvedimento amministrativo poiché propedeutico a consentire il pieno e corretto esercizio del diritto costituzionale di difesa a tutti i destinatari dell’agire della Pubblica Amministrazione. Di conseguenza, è assolutamente necessario che gli organi competenti a manifestare all’esterno la volontà dell’Ente adottino espressioni e tecniche linguistiche chiare, semplici e tali da rendere perfettamente comprensibile il ragionamento logico seguito all’esito dell’istruttoria procedimentale condotta.

Né, peraltro, la complessità tecnica delle valutazioni che precedono le eventuali scelte e che può rendere non immediatamente percepibile l’iter logico che sorregge o giustifica la decisione, può legittimare un’attenuazione dell’obbligo motivazionale di cui all’art.3 L. n.241/1990, costituendo, anzi, il presupposto per l’esigibilità di un maggiore sforzo di chiarezza nell’esplicazione delle ragioni costituenti il fondamento dell’agire della Pubblica Amministrazione, onde evitare che l'utilizzo della tecnica possa giustificare una forma di arbitrio nell'esercizio della regolazione. In questi casi, una motivazione non pienamente comprensibile influisce financo sul sindacato giurisdizionale, non consentendo un giudizio approfondito, neanche con l’ausilio di un consulente tecnico d’ufficio, se non con l’inevitabile rischio di violare il divieto per il giudice di sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'Amministrazione.

Né, peraltro, è ammissibile un’integrazione della motivazione del provvedimento impugnato mediante la memoria difensiva di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente. Secondo quanto, infatti, affermato dal Consiglio di Stato « L'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento (nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta) oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida (art. 21-nonies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990). È invece inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi. La motivazione costituisce, infatti, il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile » (Consiglio di Stato sez. VI, 19/10/2018, n.5984).

Con riguardo al caso in esame l’INAIL ha ritenuto di non concedere alla ricorrente il finanziamento richiesto perché mancherebbero le indicazioni del fabbricatore sulle vibrazioni nocive per la salute dei lavoratori emesse dai macchinari da sostituire.

Il Collegio osserva che, secondo quanto previsto dall’avviso della procedura di finanziamento, ai fini della tipologia di intervento in questa sede di interesse, sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche qualora la valutazione del rischio dimostri che i valori di esposizione iniziale siano superiori al valore di azione. Le macchine da sostituire devono essere state immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria (98/37/CE ex 89/392/CEE), possono essere fisse, portatili tenute e/o condotte a mano, mobili e semoventi ad esclusione di quelle destinate ad essere collegate/agganciate a trattori agricoli e forestali tramite presa di forza o altro. Ai fini della tipologia di intervento in questione sono finanziabili i progetti che prevedano la sostituzione di macchine, che presentano valori di emissione vibratoria superiori ai rispettivi valori di azione, con altre che producono valori di emissione vibratoria inferiori di almeno il 20%. Non sono finanziabili i progetti che prevedono la sostituzione di trattori agricoli o forestali.

Per “valori di azione” per il rischio vibrazione si intendono i seguenti valori di cui all’art.201 del d.lgs. 81/2008: a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è pari a 2,5 m/s2;
b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è pari a 0,5 m/s2.

Nell’avviso, dunque, non si richiede quale unico requisito la dichiarazione del fabbricante, essendo soltanto richiesto che il valore delle vibrazioni dei nuovi macchinari sia inferiore rispetto a quello proprio dei macchinari da sostituire di una certa possibilità. All’impresa ricorrente, quindi, deve essere concessa la possibilità di fornire la prova di quanto asserito con qualsiasi mezzo ritenuto attendibile e tale non può che ritenersi la perizia giurata prodotta, salvo prova contraria che l’INAIL non ha fornito. Spettava, infatti, all’INAIL confutare le conclusioni della perizia giurata prodotta dall’impresa ricorrente, con specifici rilievi tecnici. E poiché ciò non è avvenuto, non è dubitabile, in assenza di elementi contrari non forniti dall’INAIL, che la perizia giurata sia attendibile.

Il Collegio rileva che l’escavatore

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