TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2020-08-14, n. 202000453

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2020-08-14, n. 202000453
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202000453
Data del deposito : 14 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/08/2020

N. 00453/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00004/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2020, proposto da
Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F F, S B, G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R M, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;

nei confronti

Associazione Nazionale Energia del Vento-Anev;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Associazione Nazionale Energia del Vento (A.N.E.V.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ragazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Schioccola in Cagliari, via Cugia 43;

per l'annullamento

previa adozione delle misure cautelari più idonee

1) del provvedimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, prot. n. 0030383-P del 24.10.2019 recante parere tecnico istruttorio negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale del Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 45,045 MW, denominato Parco Eolico “Gomoretta”, localizzato nei comuni di Bitti e Orune (NU), e Buddusò (SS), proposto dalla Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.;

2) della nota della medesima Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, prot. n. 0016395-P del 13.6.2019, recante comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990;

3) per quanto occorrer possa, della nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, prot. n. 10773 del 30.9.2019 (i cui contenuti sono richiamati nel provvedimento di cui al punto 1), pagg. 50-53), della nota del Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione ABAP, prot. n. 27395 del 3.10.2019 (i cui contenuti sono richiamati nel provvedimento di cui al punto 1), pagg. 53-54), della nota del Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione ABAP, prot. n. 27779 del 7.10.2019 (i cui contenuti sono richiamati nel provvedimento di cui al punto i), pagg. 54-54);

4) della Delibera di Giunta regionale n. 40/11 del 7 agosto 2015 recante l’individuazione delle aree non idonee all’installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica;

5) di ogni atto o provvedimento – di estremi e contenuto ignoti – a questi ultimi presupposto, connesso o consequenziale, in quanto lesivo della posizione della società ricorrente e nei limiti di cui all’interesse dedotto in giudizio;

ed occorrendo, previa dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale della Delibera 40/11 per contrasto con gli artt. 3, 27, 41 e 97 della Costituzione, con contestuale rimessione degli atti del giudizio alla Corte costituzionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2020 il dott. G R;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 13 dicembre 2017, con nota prot. N. 171-17-GEIT-U la ricorrente ha presentato istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006. L’istanza ha ad oggetto il progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 45,045 MW, denominato Parco Eolico Gomoretta, localizzato nei comuni di Bitti, Orune e Buddusò nel territorio della Regione Sardegna.

Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è stato avviato in data 17 gennaio 2018.

Il Ministero per i Beni e le Attività culturali -Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V, dopo aver acquisito la documentazione, in data 13 giugno 2019, ha espresso l’avviso di parere tecnico istruttorio (preavviso di rigetto) ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 con il quale ha comunicato, per quanto di competenza, l’esito negativo dell’attività istruttoria.

In riscontro a tale preavviso, in data 24 giugno 2019, la società ha presentato controdeduzioni.

In data 24 ottobre 2019 il Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo – direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, servizio V, ha adottato il provvedimento prot. n. 0030383 recante il parere tecnico istruttorio con il quale ha espresso la propria posizione negativa rispetto al progetto.

Il provvedimento si fonda sul contributo istruttorio fornito dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, con prot. n. 10773 del 30.9.2019, dal Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione ABAP, con la nota prot. n. 27395 del 3.10.2019, e dal Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione ABAP, prot. n. 27779 del 7.10.2019.

Le motivazioni del provvedimento sono plurime e, molte di esse, attengono ad aspetti di natura tecnica;
ma, prima ancora, il parere negativo trae fondamento dalle prescrizioni contenute nella Delibera 40/11.

Secondo la ricorrente, tanto il provvedimento del Ministero quanto la Delibera 40/11 suo presupposto sono illegittimi e meritano di essere annullati per le seguenti ragioni di diritto:

1) sulla illegittimità del parere tecnico istruttorio negativo e della delibera 40/11 per violazione e/o falsa applicazione della direttiva 2009/28/ce, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 27, 41 e 97 costituzione, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 della L.R. Sardegna 23.4.2015, n. 8, violazione e/o falsa applicazione del d.m. 10.09.2010, questione di legittimità costituzionale della delibera 40/11 in relazione agli artt. 3, 27, 41 e 97 costituzione;

2) illegittimità del parere tecnico istruttorio per violazione e/falsa applicazione direttiva 2009/28/ce;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 costituzione, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, violazione e/o falsa applicazione del d.m. 10.09.2010, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 t.u.a. eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.

Si costituiva il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 16 gennaio 2020 l’associazione nazionale energia del vento (A.N.E.V.) depositava atto di intervento ad adiuvandum.

Si costituiva la Regione autonoma della Sardegna chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla udienza pubblica del 13 maggio 2020 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

La vicenda sottoposta all’attenzione del Collegio deve essere risolta a partire da una sintesi delle censure della ricorrente al fine di individuare le questioni da affrontare.

Con il primo motivo la ricorrente argomenta, in estrema sintesi, come segue.

La maggior parte delle contestazioni mosse dal Ministero a sostegno del diniego del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale trae il suo fondamento dalla Delibera 40/11 recante l’individuazione delle aree non idonee all’installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica.

Tale delibera è illegittima, in quanto è stata adottata in contrasto con il D.M. 10 settembre 2010 recante le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti eolici alimentati da fonti rinnovabili, a sua volta emanato alla luce dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 e con il principio della massima diffusione per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili.

La parte I, par.

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