TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2016-04-05, n. 201600656

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2016-04-05, n. 201600656
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201600656
Data del deposito : 5 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00112/2016 REG.RIC.

N. 00656/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00112/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 112 del 2016, proposto da:
S P, E R, F S, A R, D D, G S, M T P, S G, S P, G F S, T A V, P C, R S, R B, M R C, S L, A C, M M, V M, A G, A C S, E R, L L, M D, L C, N C, rappresentati e difesi dall'avv. D B, con domicilio eletto presso Elisabetta Gualtieri in S. Maria Catanzaro, Via Zarapoti N. 50;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34;
Ufficio Scolastico Regionale della Calabria;

per l'accertamento

dell'illegittimita' del silenzio serbato sulla istanza notificata in data 13/3/2013 di attivazione procedure per la copertura dei posti spettanti al personale ex lsu.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che i ricorrenti espongono:

- di essere lavoratori socialmente utili, i quali hanno prestato servizio, con mansioni di collaboratori scolastici, per oltre 12 mesi, nel periodo sino al 31 dicembre 1992, presso le istituzioni scolastiche della Provincia di Catanzaro, nei progetti approvati ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.l. 1 ottobre 1996 n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996 n. 608;

- di avere avanzato istanza, notificata per posta al MIUR ed all’USR della Calabria in data 18 marzo 2013, finalizzata al perfezionamento della procedura di cui agli artt. 16 della legge n. 56 del 1987 e 45 della legge n. 144 del 1999, a fronte dell’esaurimento progressivo dei posti disponibili nelle graduatorie permanenti, per l’attribuzione in loro favore dei posti di collaboratore scolastico di cui alla riserva legale del 30% o, in subordine, affinché sia attivata la procedura di selezione per il conferimento dei posti di cui alla medesima riserva;

- di non avere ricevuto alcun riscontro e, pertanto, di voler attivare la procedura giudiziale per l’accertamento del silenzio inadempimento della pubblica amministrazione;

Visti:

- l’art. 117, comma 1, del c.p.a., secondo cui “il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all’art. 31, comma 2”;

- l’art. 31, comma 2, del c.p.a., secondo cui “l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E’ fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”;

Rilevato che, in mancanza di una diversa allegazione di parte al riguardo, deve ritenersi che il termine di conclusione del procedimento avviato dai ricorrenti sia quello ordinario di trenta giorni, di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990;

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