TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto presidenziale 2021-12-03, n. 202100250
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Testo completo
Pubblicato il 03/12/2021
N. 00250/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00571/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 571 del 2019, proposto da
F P, rappresentato e difeso dall'avvocato S P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.Fo.R. - Azienda Forestale Regionale, non costituita in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato nascente dalla sentenza n. 311/2018 pronunciata il 13.3.2018 dal Tribunale di Locri, pubblicata il 14.3.2018, con cui l'A.F.O.R. è stata condannata a provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa del ricorrente per gli anni 2002 e 2006;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Visti i precedenti decreti n. 129 del 21/6/2021, n. 203 del 29/7/2021 e n. 224 del 14/10/2021;
Richiamata la sentenza n. 587 del 12/10/2020, con la quale questo Tribunale, preso atto della mancata ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, ordinava all’Azienda Forestale Regionale di adottare ogni atto necessario per dare corretta esecuzione al titolo esecutivo azionato, provvedendo alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa del ricorrente entro il termine di giorni 90 (novanta) decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della pronuncia, nominando per il caso di ulteriore inadempienza Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, e delegando al magistrato relatore l’adozione delle consequenziali statuizioni, ivi compresa l’eventuale richiesta di proroga del termine assegnato di novanta giorni per l’adempimento delle funzioni commissariali;
Visto il decreto n. 3156 dell’11/1/2021 con cui il Prefetto di Reggio Calabria ha delegato le funzioni commissariali per l’esecuzione del titolo esecutivo sopra indicato al dott. Francesco Battaglia, funzionario in servizio presso la medesima Prefettura;
Vista la nota del 7/6/2021, con la quale il Commissario ad acta , richiamata la richiesta di insediamento formulatagli da parte del legale del ricorrente in data 9/4/2021, ha dato atto dell’impossibilità di procedere in tal senso per avviare l’attività di competenza a cagione della mancata nomina, da parte della Regione Calabria, del nuovo Commissario Liquidatore dell’A.Fo.R. in sostituzione del dimissionario dott. Aloisio Mariggiò (dimessosi l’1.11.2020), chiedendo perciò una proroga dei termini assegnati per l’adempimento delle funzioni delegate;
Visti i sopra citati decreti nn. 129 del 21/6/2021 e 203 del 29/7/2021, con cui venivano autorizzate le richieste di proroga, assegnandosi al Commissario gli ulteriori termini, rispettivamente, di 30 e 60 giorni per l’ultimazione dell’incarico, con decorrenza, quest’ultimo, dal 7/8/2021;
Visto l’ulteriore decreto n. 224 del 14/10/2021 con cui, in accoglimento dell’istanza presentata dal Commissario ad acta il 4/10/2021 – con la quale si dava atto dell’intervenuta nomina del Commissario Liquidatore dell’A.Fo.R. con delibera della G.R. n. 204 del 24/5/2021 e del relativo preinsediamento nell’ufficio in data 22/9/2021 –, veniva accordata una ulteriore proroga di quarantacinque giorni del termine assegnato per l’espletamento dell’incarico (con scadenza in data 6/10/2021);
Letta la nota depositata dal Commissario ad acta in data 12/11/2021, con la quale si dava atto delle difficoltà rappresentate dal neonominato Commissario liquidatore dell’Azienda ai fini della predisposizione delle attività occorrenti per l’esecuzione del comando giudiziale, tenuto conto della mancata assegnazione all’Ufficio delle sollecitate risorse strumentali e finanziarie, chiedendosi, conseguenzialmente, la concessione di una ulteriore proroga del termine per l’adempimento dell’incarico;
Ritenuto che la richiesta del Commissario, in ragione delle circostanze evidenziate, possa trovare accoglimento, accordandosi, pertanto, la proroga richiesta per un termine che appare congruo fissare in quarantacinque giorni, decorrente dalla scadenza del termine precedentemente prorogato (cioè dal 20/11/2021);