TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-11-24, n. 202303548

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-11-24, n. 202303548
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303548
Data del deposito : 24 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2023

N. 03548/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01672/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1672 del 2018, proposto da
F C e A C, rappresentati e difesi dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G O, in Catania, Via Guglielmo Oberdan 15;

contro

Comune di Messina, rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accoglimento

delle domande formulate in ricorso e, in particolare, avverso la determinazione del quantum liquidato dall’Amministrazione intimata in sede di adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 1339/2020 in data 12 giugno 2020 il Tribunale ha parzialmente respinto il ricorso proposto dagli interessati, disponendo la sospensione del giudizio “per le altre domande di natura economica, proposte solo in via subordinata, atteso che il Comune” aveva “fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000”.

A seguito del venir meno della causa di sospensione, gli interessati hanno depositato domanda di fissazione dell’udienza.

Nella camera di consiglio in data odierna il Tribunale ha rappresentato alle parti presenti la questione relativa al possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al residuo thema decidendum.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio osserva quanto segue.

La controversia residua concerne il quantum riconosciuto dal Comune in sede di adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001.

Sul punto i ricorrenti hanno evidenziato che l’Amministrazione era incorsa in “errori di computo, atteso che il computo del valore venale per l'occupazione senza titolo va rapportato ad una quota annuale pari al tasso di interesse legale vigente all'epoca dell'inizio dello stato di illegittimità pari al 5% del valore dei cespiti, e corrispondere tale quota per tutto il periodo di durata dell'occupazione” e che “la somma dovrà poi essere rivalutata anno per anno e sugli importi rivalutati dovranno essere corrisposti gli interessi legali, come meglio esplicitato nel ricorso principale”.

Al riguardo, come già affermato in numerosi precedenti della Sezione (cfr., ad esempio, T.A.R. Sicilia, Catania, II, 12 luglio 2023, n. 2179), occorre osservare che, quando l’Amministrazione fa applicazione del citato art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, ogni questione in ordine al quantum in tal caso dovuto resta sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo, posto che, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza (cfr., ad esempio, T.A.R. Veneto, Venezia, I, 28 novembre 2022, n. 1801;
T.A.R. Campania, Salerno, I, 26 settembre 2022, n. 2465;
Cass. Civ., SS. UU., 20 luglio 2021, n. 20691;
8 giugno 2021, n. 15912;
Consiglio di Stato, IV, 3 settembre 2019, n. 6074;
Cass. Civ., Sez. un., n. 15283/ 2016, Consiglio di Stato, IV, n. 1917/2021 e n. 4550/ 2017): a) la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto per l'acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (e alla competenza funzionale in unico grado della Corte d'Appello) e costituisce la regola generale prevista dall'ordinamento per la determinazione giudiziale delle indennità dovute a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato;
b) del resto, l'acquisizione sanante è ormai da considerare, in modo costituzionalmente e convenzionalmente orientato, quale "procedimento espropriativo semplificato", sicché oggetto della controversia non è l'operato illegittimo della Pubblica Amministrazione, bensì il legittimo provvedimento di acquisizione sanante, da cui il carattere indennitario del relativo ristoro.

Va, quindi, indicato il giudice ordinario come munito di giurisdizione sulla residua questione controversia e innanzi ad esso la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, secondo comma, c.p.a.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile in parte qua e, in ragione della natura della presente pronuncia, le spese di lite possono essere compensate.

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