TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-11-24, n. 202303548

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-11-24, n. 202303548
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303548
Data del deposito : 24 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2023

N. 03548/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01672/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1672 del 2018, proposto da
F C e A C, rappresentati e difesi dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G O, in Catania, Via Guglielmo Oberdan 15;



contro

Comune di Messina, rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’accoglimento

delle domande formulate in ricorso e, in particolare, avverso la determinazione del quantum liquidato dall’Amministrazione intimata in sede di adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 1339/2020 in data 12 giugno 2020 il Tribunale ha parzialmente respinto il ricorso proposto dagli interessati, disponendo la sospensione del giudizio “per le altre domande di natura economica, proposte solo in via subordinata, atteso che il Comune” aveva “fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000”.

A seguito del venir meno della causa di sospensione, gli

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi