TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-07-24, n. 201800523

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-07-24, n. 201800523
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800523
Data del deposito : 24 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2018

N. 00523/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00095/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

Sul ricorso numero di registro generale 95 del 2018, proposto da:
Co.Ge.Se. (Cooperativa Gestione Servizi) – Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica A.R.L., A.S.D. Pool Nuoto Sambenedettese, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Isgrò, Ida Casale, Valeria Camilli, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Isgrò in Ancona, via della Loggia 24 c/o Tar Marche;



contro

Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Di Concetto, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Principi in Ancona, via Marsala n. 12;



nei confronti

Società Beani NI S.r.l., Società Caioni Costruzioni S.r.l., Sport Smile S.r.l., Nuovo Mondo Acquatico Sssd A Rl, Società Mida S.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avvocato Andrea Galvani, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Mazzini n. 156;



per l'annullamento

- della Delibera della Giunta Comunale n. 218 dell'11 dicembre 2017;

- della Delibera della Giunta Comunale n. 232 del 20 dicembre 2017;

- della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 23 dicembre 2017;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Benedetto del Tronto e delle Società Beani NI S.r.l., Caioni Costruzioni S.r.l., Sport Smile S.r.l., Mida S.r.l.; della Nuovo Mondo Acquatico Sssd A Rl.

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso le ricorrenti impugnano il provvedimento di approvazione, ex art. 183 comma 15 del d.lgs n. 50 del 201, di una proposta di project financing da parte del Raggruppamento di Imprese con Capogruppo Beani NI srl, da esse presentata al Comune in data 20 gennaio 2017.

Si tratta della progettazione, costruzione e gestione del centro sportivo natatorio comunale denominato Primo Gregori, attraverso la demolizione dell’immobile e di tutti i corpi di fabbrica adiacenti al perimetro e ricostruzione con la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, in sostituzione dei precedenti, destinati a spogliatoi per il tennis, attività ludico sportiva, ristorativa e commerciale e per servizi.

Con la delibera n. 44 del 4 aprile 2017, la Giunta Comunale riteneva d’interesse gli obiettivi della proposta, rinviando agli uffici l’avvio di una consultazione con il soggetto proponente, in conformità ai rilievi mossi dal RUP. A seguito dell’integrazione della proposta di progetto secondo le osservazioni del RUP, la Giunta Comunale con la delibera n. 218 del 11 dicembre 2017 approvava la proposta di finanza di progetto ai sensi dell’art. 185 comma 15 del d.lgs. n. 50 del 2016, per la riqualificazione del centro sportivo natatorio comunale.

Con successiva delibera n. 232 del 20 dicembre 2017 si prendeva atto di alcune modifiche proposte dalla società ritenendo di conseguenza integrata la proposta di finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 del d.Lgs. n. 50/2016.

Il Consiglio Comunale con la delibera n. 90 del 23 dicembre 2017 prendeva atto della fattibilità della proposta di finanza di progetto presentata dal soggetto promotore ATI con mandataria la ditta Beani NI srl,, disponendo il ricorso alla concessione a terzi per la riqualificazione e gestione del centro sportivo denominato Primo Gregori, con affidamento mediante la procedura di evidenza pubblica di cui all’art. 183 comma 15 d.Lgs.50/2016 e autorizzando la costituzione del diritto di superficie trentennale sull’area, come da progetto approvato, per le proprie competenze, dalla Giunta.

Le ricorrenti, in qualità di Società sportive utilizzatrici della piscina in virtù di apposite convenzioni, impugnano gli atti in epigrafe deducendo tre motivi di ricorso.

Con il primo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 183, comma 15 del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, eccesso di potere sotto vari profili, violazione del principio del buon andamento dell’Amministrazione. Parte ricorrente lamenta che il progetto fosse, contrariamente alla previsione normativa, già inserito negli strumenti di programmazione economica del comune.

Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 3, 165, 180 e 183 del d.lgs. n. 50 del 2018, dell’art. 1, comma 304, lett. a) della legge n. 147 del 2013 degli artt. 199, 202 e 203 del d.lgs n. 267 del 2000, dell’art. 119 della costituzione, eccesso di potere sotto vari profili.

Si sostiene che la proposta di project financing presentata dal RTI si fonda su un’allocazione dei rischi che non è stata oggetto di apposita istruttoria, da parte del Comune, in contrasto la normativa sopra richiamata.

Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 49.9 delle NTA del vigente Piano Regolatore del comune di San Benedetto ed eccesso di potere sotto vari profili.

Parte ricorrente afferma che il progetto prevedrebbe superficie coperta per un totale complessivo di mq. 5.082,00, ben maggiore del massimo consentito dall’applicazione della norma dei cui all’art. 49.9 delle NTA del PRG, che regola le “Zone per attrezzature sportive”.

Inoltre, le citate NTA sarebbero violate anche con riguardo ai parcheggi, in quanto la proposta assegnerebbe a tale scopo aree esterne all’area pertinenza della piscina e senza connessione con la medesima.

Ancora, erroneamente il comune, rispetto alla previsione di costruire una nuova palazzina a sud della piscina esterna, avrebbe indicato degli edifici sprovvisti dei necessari requisiti igienico sanitari come superfici di utilizzazione fondiaria distinti, ai sensi del PRG.

Il Comune e l’ATI controinteressata si sono costituiti in giudizio deducendo numerose eccezioni, in particolare affermando la mancanza di interesse al ricorso e il ritardato deposito del medesimo in quanto la presente procedura sarebbe sottoposta ai termini abbreviati di cui agli articoli 119 e 120 c.p.a.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 18 aprile 2018.

1 Va preliminarmente trattata l’eccezione relativa al difetto di interesse delle ricorrenti. L’eccezione deve essere respinta, alla luce della natura del project financing su iniziativa del privato come delineato dall’articolo 183 del d.lgs n. 50 del 2016. In particolare, tale norma prevede che il progetto di fattibilità eventualmente modificato, sia inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa

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